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Sez. L, Ordinanza n. 27161 del 10/10/2025 (Rv. 676770-01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI (OPERA NAZIONALE CIECHI CIVILI) - CIECHI CIVILI | Pensione non reversibile in favore dei ciechi civili assoluti - Stato di bisogno - Permanenza - Necessità - Fondamento - Norme in materia di invalidità INPS - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2025-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676770-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - CIECHI (OPERA NAZIONALE CIECHI CIVILI) - CIECHI CIVILI

La pensione non reversibile per i ciechi civili assoluti di cui all'art. 7 della l. n. 66 del 1962 è erogata a condizione della permanenza dello stato di bisogno economico, trattandosi di prestazione assistenziale rientrante nell'ambito dell'art. 38, comma 1, Cost., sicché la sua

erogazione cessa al superamento del limite di reddito previsto per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. n. 118 del 1971, dovendosi ritenere inapplicabili sia l'art. 68 della l. n. 153 del 1969 (dettato per la pensione di invalidità erogata dall'INPS) sia l'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 638 del 1983, che consentono l'erogazione della pensione INPS in favore dei ciechi che abbiano recuperato la capacità lavorativa, trattandosi di norme di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica, volte a favorire il reinserimento del pensionato cieco nel mondo del lavoro senza che subisca la perdita della pensione, il cui fondamento si rinviene nella diversa disposizione di cui all'art. 38, comma 2, Cost.

Legge 10/02/1962 num. 66 art. 7, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 68, Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 10/09/1983 num. 463 art. 8 com. 1 lett. 2, Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)