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Nuovo testo delle condizioni e tariffe del trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato

Testo in vigore al

Art. 6 Persone escluse dai treni o ammesse condizionatamente

1. Non sono ammesse nei treni e ne vengono ove d'uopo allontanate, anche durante il viaggio, le persone che ricusino di sottomettersi alle prescrizioni di ordine e di sicurezza del servizio, quelle che offendano la decenza, siano causa di scandalo o disturbo agli altri viaggiatori, o si trovino in stato di ubbriachezza.

2. E' vietato di esercitare sui treni il mestiere di venditore, cantante, suonatore e simili. I contravventori a tale disposizione vengono allontanati dai treni ed assoggettati ad una sanzione pecuniaria di lire 20.000. Agli stessi viene inoltre ritirato il biglietto senza diritto ad alcun rimborso.

3. E' vietato il trasporto per ferrovia di infermi di vaiuolo o vaioloide, di scarlattina, di tifo esantematico, di colera o di peste bubbonica. L'Amministrazione puo' emanare speciali norme per il trasporto di infermi di malattie infettive diverse da quelle suindicate.

4. Le persone malate o travagliate da affezioni che possono recare incomodo o sgradimento agli altri viaggiatori, ed i dementi, vengono trasportati alle condizioni ed ai prezzi di cui all'articolo 30.

5. Le persone ammalatesi durante il viaggio debbono essere trasportate almeno fino alla prima stazione dove possano trovare le cure necessarie.

Art. 7 Trasporto dei ragazzi

1. I ragazzi che non hanno ancora compiuto i quattro anni sono trasportati gratuitamente purche' non occupino un posto di viaggiatore e viaggino insieme a persona adulta.

2. Quando non sia diversamente disposto dalle singole tariffe, i ragazzi che non hanno ancora compiuto i quattordici anni hanno diritto di occupare un posto pagando la meta' del prezzo per adulti stabilito in base alla tariffa competente; a questo effetto si tiene conto dell'eta' che ha il ragazzo nel giorno di acquisto del biglietto.18

3. Quando le condizioni di applicazione delle singole tariffe prescrivono un numero minimo di viaggiatori adulti e non sia diversamente disposto dalle tariffe stesse, due ragazzi paganti la meta' del prezzo per adulti sono considerati, agli effetti della formazione del minimo richiesto, come una persona adulta.

Art. 8 Modificazioni al contratto di trasporto

1. Par. 1. - Cambio di classe e cambio di treno. - Il cambio dalla seconda alla prima classe ed il passaggio ad un treno per il quale il prezzo di trasporto sia piu' elevato devono essere preventivamente richiesti alla stazione o al personale ferroviario del treno e sono consentiti verso pagamento della differenza fra i prezzi rispettivi, per la lunghezza del tratto a cui si riferiscono, considerato isolatamente.
Per i biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno locali, la differenza viene stabilita fra i prezzi delle due classi a tariffa n. 1 per i biglietti di corsa semplice e a tariffa n. 2 per quelli di andata e ritorno, per il tratto in cui ha luogo il passaggio in classe superiore considerato isolatamente. Qualora il cambio di classe venga chiesto per l'intera percorrenza, la differenza viene stabilita fra il prezzo locale della classe inferiore e quello della classe superiore calcolato a tariffa n. 1 per i biglietti di corsa semplice e a tariffa n. 2 per quelli di andata e ritorno. Quando pero' esista il prezzo locale anche per la classe superiore e la differenza fra i due prezzi per l'intera percorrenza del biglietto risulti piu' conveniente per il viaggiatore, si applica quest'ultima.

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 GIUGNO 1956, N. 582
Quando trattasi di trasporti che hanno luogo sotto il regime del capi X a XIV, la differenza di classe si calcola fra i prezzi della tariffa ordinaria n. 1.
Il viaggiatore munito di biglietto di classe superiore, che utilizzi un treno sul quale non vi sia servizio della classe corrispondente al biglietto posseduto, deve prendere posto in classe inferiore senza diritto a rimborso.

3. Par. 2. Modificazioni di itinerario. - Il cambiamento di itinerario e' consentito per i biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno, nei limiti stabiliti dagli articoli 20, par. 2 e 22, par. 2, solo quando si tratti di prolungamento dell'itinerario precedente, o di cambiamento con altro di maggiore percorrenza, e sempreche' la richiesta sia stata fatta prima di impegnare il nuovo percorso.
Per ottenere il prolungamento c il cambiamento di Itinerario deve essere pagato un importo integrativo, corrispondente alla differenza tra il prezzo dovuto, a tariffa competente, per il nuovo itinerario complessivo, e quello pagato in precedenza, oltre al diritti di cui all'art. 8-bis, par. 8.
Qualora la modifica dell'itinerario non comporti il pagamento di una differenza di prezzo, e' dovuto un diritto amministrativo di lire cinquanta, senza ulteriore applicazione del diritti previsti dall'art. 8-bis, par. 8
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4. Par. 3. - Biglietti di congiunzione. - L'Amministrazione e' autorizzata a rilasciare biglietti di congiunzione di corsa semplice fra una qualsiasi delle stazioni situate sulla percorrenza del biglietto gia' in possesso del viaggiatore ed altra stazione posta fuori dalla percorrenza medesima o viceversa, quando cio' non sia in contrasto con l'applicazione delle singole tariffe.
L'Amministrazione ha facolta' di emanare norme complementari per la disciplina dei biglietti di cui al presente paragrafo.

Art. 8-bis Irregolarita' ed abusi

1. Par. 1. - Viaggi fuori itinerario. - Il viaggiatore che segua un percorso diverso da quello indicato sul biglietto viene regolarizzato come sprovvisto di biglietto per detto percorso considerato separatamente.
Se tuttavia il percorso irregolare costituisce deviazione ammessa per i biglietti rilasciati in base alle norme dell'art. 20, par. 2, primo alinea, e 22, par. 2, si esige il solo pagamento integrativo della differenza fra il dovuto a tariffa competente per il nuovo percorso complessivo ed il prezzo pagato, oltre ad una penalita' di L. 100. Se la differenza di percorso non comporta differenza di prezzo si applica la sola penalita' di L. 100.
Il viaggiatore che abbia oltrepassato la stazione terminale indicata sul biglietto va peraltro regolarizzato in ogni caso corno sprovvisto di biglietto per il maggior percorso considerato isolatamente
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2. Par. 2. - Biglietto non valevole. - Se il viaggiatore e' trovato con un biglietto a tariffa ridotta senza i documenti che comprovino il diritto a tale riduzione o col documento scaduto di validita', l'Amministrazione ha diritto di esigere l'importo della differenza fra la tariffa ridotta e quella ordinaria, per tutto il percorso indicato sul biglietto, piu' una soprattassa di lire cento.

3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 GIUGNO 1956, N. 582
Se e' trovato con biglietto di classe inferiore a quella occupata, l'Amministrazione ha diritto di esigere l'importo della differenza di prezzo calcolata nel modi indicati al Par. 1 dell'art. 8, per tutto il percorso irregolarmente compiuto e quello che eventualmente intenda compiere nella classe superiore, piu' una soprattassa di lire trecento.

4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 GIUGNO 1956, N. 582
Chi viaggia in treno per il quale esistano speciali limitazioni, le quali, per cio' che riguarda la percorrenza, la classe o la tariffa, non gli diano diritto a fruire del treno stesso, deve pagare la differenza di prezzo, a seconda del casi, pel minimo percorso ammesso, pel cambio di classe o pel complemento alla tariffa ordinaria n. 1 piu' una soprattassa di lire cento.

5. Par. 3. - Mancanza del biglietto - Biglietto scaduto - Fermate non ammesse. - Il viaggiatore che durante la corsa del treno od in arrivo e' trovato sprovvisto di biglietto o con biglietto scaduto di validita' e non puo' provare di aver avvisato il personale di servizio sul treno, e' assoggettato al pagamento dell'importo a tariffa ordinaria n. 1 di corsa semplice per il percorso effettuato irregolarmente, piu' una soprattassa eguale al detto importo con un minimo di lire trecento. Il viaggio si considera come fatto in prima classe ove non sia accertato che ebbe luogo in una classe inferiore.
Chi effettua fermate non ammesse od in piu' di quelle consentite e' assoggettato al pagamento di una penalita' di lire cento.

6. Par. 4. - Irregolarita' nel trasporto dei ragazzi. - Nel caso di viaggio in contravvenzione al disposto dell'art. 7 di un ragazzo che abbia compiuto i quattro o i quattordici anni, l'Amministrazione ha il diritto di esigere per tutto il percorso effettuato e per quello che il ragazzo intenda effettuare il prezzo dovuto o il complemento del medesimo, piu' una soprattassa eguale con il minimo di lire trecento.

7. Par. 5. - Simulata occupazione di posto. - in caso di simulata occupazione di posto il viaggiatore e' assoggettato al pagamento di una penalita' di lire duecento per ogni posto.

8. Par. 6. - Irregolarita' nei biglietti d'entrata nelle stazioni e nelle sale d'aspetto - E' assoggettato ad una penalita' di lire cinquanta, oltre al diritto di cui al Par. 8 per regolarizzazioni in stazione:

  1. a) chi e' sprovvisto di biglietto di entrata, oppure e' munito di biglietto di entrata non forato o scaduto di validita';
    nella penalita' e' incluso il prezzo del biglietto di entrata;

  2. b) il possessore di biglietto d'entrata che s'introduce nelle carrozze; se occupa indebitamente posto a sedere e' assoggettato, inoltre, al pagamento della penalita' di cui al Par. 5;

  3. c) chi elude i divieti di cui al settimo comma dell'art. 4;
    questi inoltre e' allontanato dalla stazione e il biglietto di entrata in suo possesso viene ritirato e dichiarato nullo.

  4. d) il possessore di biglietto di viaggio trovato in una sala d'aspetto di classe superiore a quella, del biglietto, oppure il possessore(di solo biglietto d'entrata nelle stazioni trovato in una sala di aspetto di prima classe.
    Quando si incorra contemporaneamente nelle irregolarita' di cui alle lettere a) e b) le penalita' in esse previste vengono cumulate.

9. Par. 7. - Abusi nel trasporto delle persone. - Nei casi di viaggi effettuati o che si tenti di effettuare con biglietti o documenti ceduti in contravvenzione all'art. 5, Par. 7, oppure con biglietti o documenti contraffatti, alterati o riutilizzati od anche quando il viaggiatore ricorra a sotterfugi, eludendo la sorveglianza del personale ferroviario, per sottrarsi al pagamento del biglietto, l'Amministrazione ha diritto di esigere il pagamento dell'importo del biglietto a tariffa ordinaria n. 1 per tutto il percorso del biglietto, piu' una soprattassa eguale a tre volte il detto importo con il minimo di lire mille.
Negli altri casi di abusi o tentativi di abusi, l'Amministrazione ha diritto di esigere il pagamento della differenza per tutto il percorso del biglietto, fra il prezzo gia' pagato o che si fosse tentato di pagare e quello a tariffa ordinaria n. 1 piu' una soprattassa eguale a tre volte la detta differenza con il minimo di lire mille, ammenoche' si tratti di casi particolari pei quali siano stabiliti minori addebiti.
I biglietti o documenti ceduti, contraffatti, alterati, nonche' quelli abusivamente In possesso dei viaggiatori, vengono ritirati.

10. Par. 8. - Diritto per le esazioni in treno e suppletive. - Ogni qualvolta, per fatto del viaggiatore, ha luogo una esazione in treno ovvero una esazione suppletiva In stazione, spetta all'Amministrazione, nel primo caso, un diritto uguale al dieci per cento della somma da riscuotere, col minimo di lire cinquanta e col massimo di lire trecento e, nel secondo caso, un diritto di lire venti.
Si applica il diritto di lire venti anche quando l'esazione suppletiva avvenga in treno per il fatto che l'esazione stessa avrebbe dovuto aver luogo in una stazione dichiarata disabilitata, impresenziata o in una casa cantoniera.

11. Par. 9. - Diritto per le esazioni differite, dipendenti da irregolarita' di viaggio. - Quando per qualsiasi motivo il viaggiatore non effettui all'atto della contestazione il pagamento della somma dovuta per tasse, soprattasse, penalita' e simili, in dipendenza di una irregolarita' o di un abuso nel viaggio, la somma stessa deve essere aumentata di un diritto di esazione differita, nella misura del dieci per cento dell'importo complessivo non pagato, col minimo di lire cinquanta, e col massimo di lire trecento.
Se di viaggiatore, consegnato all'arrivo del treno al capo stazione, si presta al pagamento immediato delle somme dovute, tale diritto non viene riscosso.

12. Par. 10. - Soprattasse, penalita' e diritti pei biglietti collettivi. - Le soprattasse, le penalita' fisse e diritti si applicano per viaggiatore e in ogni caso separatamente da quelle previste per i colli a mano dalle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose.

Art. 9 Interruzioni. ritardi. soppressione treni

1. § 1. - Avviso delle interruzioni. - Quando la circolazione dei treni sia interrotta, l'Amministrazione ne da' al piu' presto avviso al pubblico fornendo tutte le possibili indicazioni, -sia riguardo alla presumibile durata dell'interruzione, sia riguardo ai mezzi speciali di trasbordo che fosse in grado di offrire.14

2. § 2. - Trasbordi. - Pei trasbordi eseguiti con mezzi ippici, automobilistici o nautici, l'Amministrazione ha facolta' di applicare una soprattassa a compenso delle maggiori spese che a tal uopo dovesse incontrare.

3. § 3. - Viaggi iniziati prima o dopo l'interruzione. - Le persone che si trovano in viaggio al momento dell'interruzione sono trasportate a destinazione per altra via rimasta libera, senza aumento di prezzo anche se il proseguimento sia autorizzato con treno od in classe a cui il biglietto non da' diritto. Qualora il viaggiatore non intenda di proseguire il viaggio, puo' chiedere il rimborso di cui al § 2 dell'art. 10.

4. Non essendovi altra via libera per giungere a destinazione, i viaggiatori sono riportati gratuitamente al loro punto di partenza o ad un punto intermedio a scelta di essi, fermo il rimborso di cui sopra.

5. I viaggi intrapresi dopo che l'interruzione e' stata avvisata si effettuano per l'altra via rimasta libera, applicando le tariffe competenti al trasporto sulla base delle percorrenze effettive.

6. § 4. - Ritardi. Coincidenze mancate. Soppressione di treni. - Quando in seguito al ritardo di un treno viene a mancare la coincidenza con altro treno, ovvero quando un treno e' soppresso su tutto o su parte del percorso, il viaggiatore ha diritto di valersi di un treno successivo per la prosecuzione del viaggio e, se viene autorizzato a prender posto in un treno od in classe per cui il suo biglietto non e' valevole, cio' deve aver luogo senza pagamento della differenza di prezzo.

7. L'Amministrazione puo' altresi' autorizzare la prosecuzione del viaggio per altra via che permetta al viaggiatore di giungere a destino con minor ritardo. In questo caso il viaggiatore nulla deve per il maggior percorso ma e' tenuto invece a pagare la differenza di prezzo per un eventuale cambio di classe o di categoria del treno.

8. Qualora il viaggiatore intenda di rinunziare alla prosecuzione del viaggio ha diritto al rimborso di cui al § 2 dell'art. 10.

Art. 10 Rimborsi

1. § 1. - Rimborso totale del prezzo del biglietto. - Se il biglietto non e' stato utilizzato, il viaggiatore puo' domandare il rimborso del prezzo totale pagato, salvo le deduzioni di cui al successivo § 3, unicamente nei seguenti casi:

  1. a) quando la partenza del treno sia ritardata di un'ora od il treno venga soppresso;

  2. b) quando il viaggiatore non possa partire in seguito ad un ordine dell'autorita' politica o giudiziaria;

  3. c) quando non vi sia posto disponibile nella classe per la quale il biglietto e' valevole;

  4. d) quando il viaggiatore, per fatto suo, non possa utilizzare il biglietto, purche' il rimborso sia chiesto sotto pena di decadenza nella stessa giornata dell'acquisto alla stazione che l'ha distribuito.

2. Nei casi di cui ai comma a), b) e c) il viaggiatore deve far constatare all'Amministrazione di essersi presentato al treno e deve chiedere il rimborso nella stessa giornata, il tutto sotto pena di decadenza.

3. Speciali limitazioni alle disposizioni del presente paragrafo, nonche' di quello successivo, possono essere stabilite dalle condizioni particolari di applicazione delle singole: tariffe.

4. § 2. - Rimborso parziale del prezzo del biglietto. - Se il biglietto e' stato parzialmente utilizzato, il viaggiatore puo' domandare il rimborso della differenza fra il prezzo totale pagato e quello dovuto per il percorso effettuato, salvo le deduzioni di cui al § 3, unicamente nei seguenti casi:

  1. a) quando sia impedito di continuare il viaggio conformemente all'orario per mancata coincidenza dipendente dal ritardo o dalla soppressione del treno, o da interruzioni di servizio, e non intenda di valersi dei mezzi che, giusto il disposto dell'art. 9, l'Amministrazione gli offra;

  2. b) quando sia impedito di continuare il viaggio per ordine dell'autorita' politica o giudiziaria;

  3. c) quando intervengano cause di malattia od altre di analoga ed imperiosa natura che impediscano la prosecuzione del viaggio, purche' la mancata prosecuzione sia fatta constatare all'Amministrazione, sotto pena di decadenza, all'atto dell'interruzione e la causa dell'impedimento sia dimostrata con documenti validi.

5. § 3. - Somme escluse dal rimborso. - Non vengono compresi nel rimborso i supplementi pagati per posti riservati nelle carrozze, o per proroghe di biglietti, i diritti fissi, le spese di confezione dei biglietti riuniti sotto copertina e le commissioni pagate per l'acquisto dei biglietti. Viene inoltre dedotto, nei casi previsti dal comma d) del § l e dal comma e) del § 2, dalla somma da rimborsare, un diritto del 10 % con un massimo di lire dieci per viaggiatore.9

6. Le spese postali occorrenti per l'eventuale invio del danaro al ricorrente restano a carico di quest'ultimo.

7. § 4. - Biglietti smarriti. - Il viaggiatore non ha diritto a rimborso per i biglietti che egli abbia smarriti o che gli siano stati rubati.

Capo III. Responsabilita' - azioni

Art. 11 Responsabilita' e sue limitazioni

1. § 1. - Responsabilita' per ritardi ed interruzioni. - Il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni, soltanto nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 9 e 10, qualunque sia la causa l'inconveniente che da' luogo alla domanda di indennizzo.

2. § 2. - Responsabilita' per il fatto degli agenti ferroviari.

3. L'Amministrazione non risponde dell'operato dei suoi agenti e delle altre persone di cui si serve per l'eseguimento del trasporto, quando operano dietro richiesta del viaggiatore per prestazioni che non incombono all'Amministrazione stessa o quando operano al di fuori delle mansioni loro attribuite.

4. § 3. - Responsabilita' per inosservanza delle prescrizioni di polizia, dogana, sanita' e L'Amministrazione non risponde delle conseguenze derivanti dall'inosservanza, da parte del viaggiatore, delle prescrizioni che gli fanno carico per l'articolo 2 lettere a), b), c) e d).

5. § 4. - Responsabilita' per danno alle persone. - Se il viaggiatore subisce un danno nella persona in conseguenza di anormalita' verificatasi nell'esercizio ferroviario, l'Amministrazione ne risponde, a meno che provi che l'anormalita' e' avvenuta per caso fortuito o forza maggiore.

Art. 12 Dell'azione

1. § 1. - Azioni contro l'Amministrazione. - Il diritto di proporre contro l'Amministrazione reclami ed azioni derivanti dal contratto di trasporto delle persone e dalle altre operazioni contemplate dalle presenti Condizioni e Tariffe spetta esclusivamente:

  1. a) al possessore di un biglietto non nominativo;

  2. b) all'intestatario od a ciascuno intestatario di un biglietto nominativo;

  3. c) al viaggiatore in caso di danno alla persona o, se egli e' perito a causa del danno stesso, al coniuge superstite ed ai parenti dell'estinto nei limiti stabiliti dall'art. 142 del Codice civile.

2. § 2. - Azioni dell'Amministrazione. - Le azioni derivanti dal contratto di trasporto delle persone e dalle altre operazioni contemplate dalle presenti Condizioni e Tariffe sono proposte dall'Amministrazione:

  1. a) contro colui che a norma del precedente paragrafo avrebbe diritto di agire contro di essa;

  2. b) contro colui che ha rilasciato e firmato il documento prescritto per ottenere una concessione particolare o una tariffa ridotta, e contro coloro che ne fruirono.2022

Art. 13 Accertamento sanitario dei danni alle persone

1. Nel caso di danno alla persona del viaggiatore, constatato dagli agenti dell'Amministrazione nel corso del trasporto, od in qualunque momento ad essi denunciato, l'Amministrazione ha facolta' di sottoporre il danneggiato ad un accertamento sanitario obiettivo sulla sussistenza ed entita' delle lesioni apparenti.

2. Il sanitario incaricato redige regolare referto da conservarsi negli atti dell'Amministrazione, referto di cui il danneggiato puo' chiedere copia.19

Art. 14 Rappresentanza dell'amministrazione

1. § 1. - Rappresentanza al Ministro. - Ferme le regole sulla competenza, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' rappresentata, per quanto riguarda le azioni di cui al precedente articolo 12, dal Ministro delle comunicazioni, in tutte le cause avanti le Magistrature giudiziarie ed amministrative residenti in Roma, anche se in precedenti stadi di giudizio furono trattate avanti Magistrature non residenti in Roma.19

2. § 2. - Rappresentanza ai capi compartimento o delegazione. - In tutti gli altri casi l'Amministrazione e' rappresentata dal capo compartimento o delegazione per le cause istituite avanti le Magistrature giudiziarie ed amministrative residenti nel territorio a tal fine assegnato a ciascun Compartimento o Delegazione con la tabella allegata al R. D. 7 giugno 1923, n. 1258 e successive modificazioni.

3. § 3. - Rappresentanza al capo stazione od al capo gestione. - All'effetto del secondo alinea dell'art. 872 del Codice di commercio la rappresentanza dell'Amministrazione nei giudizi tanto attivi che passivi e' in tutte le sedi attribuita anche al capo stazione o capo gestione del luogo di partenza o di arrivo salvo per le azioni nascenti da danno alla persona del viaggiatore, per le quali s'intende rappresentata dal capo compartimento o delegazione avente, a norma del paragrafo precedente, giurisdizione nel territorio ove si verifico' l'evento dannoso.

4. § 4. - Rappresentanza negli stadi successivi del giudizio. - Per gli stadi successivi del giudizio la rappresentanza dell'Amministrazione e' in ogni caso attribuita alla persona che regge l'Ufficio a cui fu notificato o dal quale fu proposto l'atto istitutivo del giudizio di prima istanza, eccezione fatta per il caso regolato dal primo paragrafo del presente articolo.

5. § 5. - Facolta' di delega. - Il Ministro per le comunicazioni ed i capi di compartimento o delegazione, trattandosi di fatti non personali, possono designare quali loro rappresentanti per determinati incombenti giudiziali, come il giuramento, gli interrogatori e simili, quei funzionari che ebbero parte nel fatto o che ne hanno speciale conoscenza per ragioni delle loro funzioni.

Art. 15 Reclamo preventivo

1. § 1. - Obbligo del reclamo. - Salvo il caso di danno alla persona del viaggiatore, non possono essere promosse contro l'Amministrazione le azioni basate sulle presenti disposizioni se l'avente diritto non abbia presentate reclamo in via amministrativa e non siano trascorsi 120 giorni dalla presentazione del reclamo stesso. L'avente diritto puo' pero' proporre l'azione subito dopo il ricevimento della risposta al reclamo se l'Amministrazione la fornisse prima della scadenza dei 120 giorni.

2. § 2. - Formalita'. - un reclamo deve riflettere un solo trasporto e deve essere presentato in due originali su carta libera al capo stazione od al capo gestione del luogo di partenza o di arrivo.

3. § 3. - Documenti da allegarsi al reclamo. - Il reclamo non puo' essere sostituito da alcun altro documento.

4. Ogni reclamo deve essere corredato dai documenti che possono giustificarlo e dal biglietto di viaggio. Tali documenti possono essere presentati anche in copia, con la debita legalizzazione, qualora l'Amministrazione la richieda.

5. In tal caso all'atto della liquidazione del reclamo l'Amministrazione puo' esigere la restituzione del biglietto.

6. § 4. - Prova della presentazione del reclamo.- Il capo stazione od il capo gestione restituisce al reclamante uno dei due originali del reclamo, dopo avervi apposto la data del ricevimento e la sua firma.

7. L'avente diritto puo' provare di aver ottemperato alle prescrizioni del presente articolo soltanto con la produzione dell'esemplare di reclamo a lui restituito, salvo il disposto dell'art. 1348 del Codice civile.

8. La valutazione stragiudiziale del danno fisico effettuata, in caso di disaccordo tra le parti, da un collegio di periti composto dai consulenti delle parti e presieduto da un consulente tecnico nominato d'intesa fra queste ultime ovvero, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente.

Art. 16 Prescrizione delle azioni

1. § 1 - Rappresentanza. - Ferme le norme sulla competenza, l'amministrazione rappresentata dal Ministro per i trasporti sia dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria che a quella amministrativa, ad eccezione dei giudizi promossi davanti alle preture o agli uffici di conciliazione per i quali la rappresentanza dell'amministrazione spetta al direttore compartimentale territorialmente competente.

2. § 2 - Facolta' di delega. - Il Ministro per i trasporti e i direttori compartimentali, trattandosi di fatti non personali possono delegare, quali rappresentanti dell'amministrazione per determinati incombenti giudiziali, come il giuramento, l'interrogatorio o simili, quei funzionari che ebbero parte nel fatto o che ne hanno speciale conoscenza in ragione delle loro funzioni.

Parte II. TARIFFE Condizioni particolari per l'applicazione delle tariffe - Prezzi

Capo IV. Formazione dei prezzi di trasporto

Art. 17 Calcolo dei prezzi

1. Par. 1. - Distanze. - Le distanze da stazione a stazione si desumono unicamente dal prontuario edito dall'Amministrazione. Agli effetti della tassazione dei trasporti, le distanze si computano come segue:

  1. a) da 1 a 100 km., di due in due chilometri (portando i chilometri dispari al chilometro pari immediatamente superiore);

  2. b) da 101 a 350 km., di cinque in cinque chilometri (calcolando per chilometri 105 le distanze da 101 a 105, per chilometri 110 le distanze da 106 a 110, e cosi' di seguito);

  3. c) da 351 a 700 km., di dieci in dieci chilometri (calcolando per chilometri 360 le distanze da 351 a 360, per chilometri 370 le distanze da 361 a 370, e cosi' di seguito);

  4. d) da 701 a 1000 km., di venti in venti chilometri (calcolando per chilometri 720 le distanze di 701 a 720, per chilometri 740 le distanze da 721 a 740, e cosi' di seguito);

  5. e) da 1001 e oltre, di cinquanta in cinquanta chilometri (calcolando per chilometri 1050 le distanze da 1001 a 1050, per chilometri 1100 le distanze da 1051 a 1100, e cosi' di seguito).

Per i trasporti con la Sicilia e la Sardegna, la tassazione e' fatta in base al cumulo delle distanze ferroviarie continentali ed insulari.

2. Par. 2. - Tratti di confine. - Per i viaggi interessanti tratti di confine sono dovute le quote stabilite, secondo le convenzioni con le Amministrazioni estere a contatto.
Queste quote si computano pel numero effettivo delle persone che viaggiano, senza tener conto del numero minimo di viaggiatori che e' stabilito dalle condizioni particolari di applicazione di talune tariffe.

3. Par. 3. - Modo di applicazione delle tariffe differenziali. Le tariffe differenziali a seconda delle distanze si applicano computando per ciascuna zona di percorrenza la base che le e' assegnata.

4. Par. 4. - Arrotondamento dell'importo del prezzo di trasporto. - L'importo del prezzo calcolato secondo le basi di tariffa, degli eventuali diritti accessori e di ogni altra tassa o diritto inerenti al trasporto, viene arrotondato:

  1. a) se inferiore a L. 2500, alle dieci lire superiori;

  2. b) se da L. 2501 a L. 5000, alle cinquanta lire superiori;

  3. c) se superiore a L. 5000, alle cento lire superiori.

Lo stesso arrotondamento va fatto per qualunque altra tassa, supplemento, o diritto previsto dalle tariffe e non compreso nell'importo di cui sopra. Non si fanno ulteriori arrotondamenti sugli importi dei biglietti formati con prezzi gia' arrotondati.

5. Par. 5. - Biglietti a meta' prezzo. - COMMA ANNULLATO DAL D.P.R. 18 GENNAIO 1952, N. 12
Quando sia prevista dalle norme in vigore l'applicazione della meta' del prezzo, questa si calcola sul prezzo a tariffa competente per adulti, con arrotondamento ai sensi del par. 4.

6. Par. 6. - Viaggi collettivi. - Quando le condizioni particolari delle tariffe prescrivono un minimo di viaggiatori e questo non sia raggiunto, si riscuote il prezzo per il numero minimo stabilito rilasciando il biglietto per la quantita' effettiva delle persone viaggianti. Per le persone mancanti a raggiungere il minimo, il prezzo e' computato, per adulti e, quando i partenti viaggino in classi diverse, in base alla classe di viaggio meno elevata fra quelle prescelte.

Art. 18

1. Prescrizione del diritto ad agire.

2. § 1 - Termini. - Il diritto ad agire sulla base delle presenti condizioni e tariffe, salvo quello per danno alla persona del viaggiatore, si prescrive in un anno. Il termine decorre dal giorno di scadenza della validita' del biglietto.
Il diritto al risarcimento del danno alla persona del viaggiatore, nascente dal contratto di trasporto, si prescrive nello stesso termine di cui al primo comma, decorrente dal giorno del fatto che ha cagionato il danno.
In caso di morte del viaggiatore, il diritto degli aventi causa al risarcimento del danno si prescrive nel termine di due anni, decorrente dal giorno della morte del viaggiatore. Restano comunque salve, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2947 del codice civile.
§ 2 - Sospensione del termine. - In caso di presentazione di reclamo ai sensi dell'articolo 17 la decorrenza del termine sospesa dal giorno in cui il reclamo e' stato presentato fino al giorno in cui l'amministrazione rende nota all'avente diritto la propria decisione e, se il reclamo e' respinto, gli restituisce i documenti presentati. I successivi reclami non hanno effetto sul corso della prescrizione.
§ 3 - Decorrenza del termine in caso di riconoscimento di debito. - Se interviene un riconoscimento di debito prima che sia maturato il termine di cui al precedente § 1, il termine ricomincia a decorrere integralmente, per la parte di debito riconosciuta, dal giorno del riconoscimento
.

Art. 19 Biglietti di supplemento

1. Par. 1. - Supplementi speciali. - Nel caso di treni, carrozze o altri veicoli, offrenti comunque particolari requisiti, comodita' o prestazioni, l'Amministrazione ha facolta' di stabilire speciali supplementi di prezzo, sia in forma percentuale, che in altra.
A tali supplementi non si applica la riduzione per ragazzi dai quattro ai quattordici anni prevista dall'art. 7.28

2. Par. 2. - Supplementi per treni classificati "rapidi", - Per l'uso del treni classificati "rapidi", effettuati sia con carrozze che con automotrici, il viaggiatore deve essere munito, oltreche' del biglietto di viaggio per tali treni, di un biglietto di supplemento.
L'importo del supplemento puo' essere stabilito dalla Amministrazione fino alla misura del 40% del prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria n. 1, qualunque sia la tariffa applicata al trasporto.
L'Amministrazione e' autorizzata a stabilire, per tali biglietti di supplemento, particolari disposizioni per il computo delle distanze e per l'arrotondamento del prezzo in deroga ai Par. 1 e 4 dell'art. 17.
Il supplemento e' dovuto per la classe realmente occupata 3 per ogni viaggio.
Non si applica la riduzione per ragazzi dai 4 ai 14 anni prevista dall'art. 7.
La scadenza del biglietto di viaggio posseduto dal viaggiatore determina la scadenza del biglietto di supplemento. Il supplemento emesso in appoggio ad un biglietto di abbonamento si considera come biglietto di corsa semplice agli effetti della validita'.
Il pagamento del supplemento puo' essere effettuato anche nei treni: in tal caso e' pero' dovuto il diritto di cui all'articolo 8-bis, Par. 8.
Nel caso che il viaggiatore sia trovato nei treni su indicati senza biglietto di viaggio e senza quello di supplemento, la soprattassa di cui l'art. 8-bis, Par. 3 si riscuote sull'importo complessivo dei due biglietti. Se invece il viaggiatore e' trovato con il solo biglietto regolare di viaggio, ma senza quello di supplemento, la soprattassa predetta non si applica sull'importo di quest'ultimo.2033

Capo V. <br/> TARIFFA PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

Art. 20 Limiti di applicazione

1. Par. 1. Prezzi. - I prezzi del viaggi di corsa semplice sono stabiliti da apposite tariffe. Quando non sia altrimenti disposto si applica la tariffa ordinaria n. 1.

2. Le tariffe ridotte n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 51 e n. 61 sono applicabili secondo disposizioni particolari.

3. Fanno eccezione alle norme precedenti i prezzi locali istituiti, per motivi di concorrenza, in base all'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 e successive modificazioni.

4. Nessuna riduzione e' applicabile ai diritti fissi, ai supplementi e alle tasse accessorie di qualsiasi specie.

5. L'Amministrazione ferroviaria ha facolta' di stabilire, in relazione ai costi, prezzi minimi per viaggiatore e per chilometro e, per le brevi distanze, prezzi speciali virtuali.

6. Par. 2. - Itinerari. - I biglietti sono rilasciati per la via chilometricamente piu' breve congiungente la stazione di partenza con quella di destinazione, o per una fra le vie ammesse dall'Amministrazione come deviazioni.

7. I biglietti validi per una percorrenza non superiore a 700 km., e per cui la tariffa applicabile non stabilisca un numero limitato di viaggi o altre particolari limitazioni, possono essere rilasciati per l'itinerario richiesto dal viaggiatore.

8. L'Amministrazione puo' emanare norme particolari per regolare la facolta' prevista dal secondo alinea del presente paragrafo e per l'uso delle deviazioni, e puo' inoltre stabilire un prezzo comune per due o piu' vie.

Art. 21 Validita' e fermate

1. Par. 1. - Validita' dei biglietti. - I biglietti per viaggi di percorrenza di non oltre 250 chilometri sono valevoli per iniziare il viaggio solamente nel giorno nel quale sono emessi.
I biglietti per viaggi di percorrenza maggiore hanno la validita' di un giorno per ogni 200 chilometri di percorrenza o frazione di 200 chilometri, con un massimo di 6 giorni.
I biglietti di cui al secondo comma dell'art. 20, Par. 1, hanno la validita' computata come al precedente comma, in relazione al percorso complessivo.
Il viaggio di percorrenza superiore a 250 km. puo' essere iniziato tanto nel giorno di emissione del biglietto quanto nei giorni successivi, ferma restando la scadenza di validita' che rimane immutata.

2. Par. 2. - Fermate intermedie. - Il viaggiatore ha facolta' di fermarsi nelle stazioni intermedie del viaggio:

  1. 1) una volta pel viaggi di percorrenza da km. 251 a km. 400; due volte " " 401 " 800;

  2. 2) tre volte " oltre " 800.

Nei viaggi di cui al secondo comma dell'art. 20, Par. 1, il numero delle fermate intermedie e' stabilito in relazione al percorso complessivo. L'uso delle fermate non e' subordinato ad alcuna speciale formalita' da parte del viaggiatore. La durata delle fermate e' limitata soltanto dalla validita' del biglietto.

Art. 21-bis Condizioni particolari

1. Par. 1. - Biglietti a tagliandi. - Per questi biglietti l'Amministrazione puo' stabilire condizioni particolari circa l'itinerario, la validita', le fermate intermedie e le regolarizzazioni.

2. Par. 2. - Biglietti di corsa semplice locali. - Anche per questi biglietti l'Amministrazione ha la facolta' di cui al Par. 1.
Non e' consentito ai possessori di biglietti di corsa semplice locali di terminare il viaggio ad una stazione precedente a quella della localita' di destinazione. Avvenendo l'abbreviazione il viaggiatore deve pagare la differenza fra il prezzo del biglietto di cui e' munito ed il prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria n. 1 di corsa semplice dalla stazione di partenza a quella effettiva di arrivo, piu' una soprattassa di lire cinquanta. Quando la differenza risulti a favore del viaggiatore, la stazione provvede al rimborso con l'osservanza delle norme di cui l'art. 10 Par. 2 e 3.

3. 2 - Supplemento Gazz. Uff. n. 28.31

Capo VI. <br/> TARIFFA PER VIAGGI DI ANDATA E RITORNO

Art. 22 Limiti di applicazione

1. Par. 1. - Specie dei biglietti. - L'Amministrazione puo' istituire le specie di biglietti di andata e ritorno qui appresso elencate, valevoli per effettuare un viaggio di andata e uno di ritorno:

  1. a) biglietti di andata e ritorno ordinari. Questi biglietti si possono emettere fra due stazioni qualsiasi le quali distino non oltre 250 Km., nonche', qualunque sia la distanza, fra le stazioni del capoluogo di provincia e la stazione del capoluogo della rispettiva regione e viceversa.

  2. b) biglietti di andata e ritorno locali. Questi biglietti si possono emettere fra due determinate stazioni per motivi di concorrenza in base alle apposite disposizioni dell'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 e successive modificazioni;

  3. c) biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati. Questi biglietti si possono emettere fra due stazioni le quali distino non oltre 100 km. Essi sono rilasciati in destinazione di comuni prevalentemente rurali dove abbia luogo una fiera od un mercato a ricorrenza periodica od eccezionale con esclusione dei grandi centri e delle localita' dove la fiera od il mercato si tenga giornalmente.
    La emissione dei biglietti e' stabilita dall'Amministrazione caso per caso;

  4. d) biglietti di andata e ritorno festivi. Questi biglietti si possono emettere fra due stazioni qualsiasi le quali distino non oltre 250 km.;

  5. e) biglietti di andata e ritorno per manifestazioni. Questi biglietti si possono emettere in base alle apposite disposizioni dell'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1534, n. 1948 e successive modificazioni;

  6. f) biglietti di andata e ritorno speciali. Questi biglietti si possono emettere quando e' richiesto il pagamento contemporaneo del viaggio di andata e di quello di ritorno dalile norme particolari delle Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose o dal Regolamento per i trasporti militari, o da altre analoghe disposizioni tariffarie.

L'Amministrazione, in relazione alle esigenze del traffico, ha facolta' di istituire eccezionalmente, per determinate relazioni, biglietti di andata e ritorno ordinari e festivi (lettere a e d) per distanze superiori a 250 km., ovvero di sospendere per determinate relazioni il rilascio di detti biglietti anche entro la distanza di 250 km..

2. Par. 2. - Itinerario - Modalita' - I biglietti di andata e ritorno si rilasciano per la via chilometricamente breve tra la stazione di partenza e quella di destinazione del viaggio, ovvero per una via piu' lunga purche' compresa fra le deviazioni di cui al primo e terzo comma dell'art. 20, par. 2, fatta eccezione per i biglietti di andata e ritorno locali i quali si emettono soltanto per gli itinerari prestabiliti.

3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 26 GIUGNO 1956, N. 582
La stazione di confine destinataria del viaggio di ritorno puo' essere diversa da quella di entrata in Italia oppure le stazioni d'inizio e di destinazione del viaggio di andata possono essere ambedue diverse da quelle del ritorno nel caso di biglietti di andata e ritorno per manifestazioni o speciali, che si rilascino a favore dei viaggiatori provenienti dall'estero, purche' ambedue le dette stazioni di confine siano ammesse alla riduzione. Analogamente, la stazione di confine dalla quale ha inizio il viaggio di ritorno in Italia puo' essere diversa da quella destinataria dell'andata nel caso di biglietti di andata e ritorno per manifestazioni o speciali, che si rilascino a favore dei viaggiatori diretti all'estero, purche' ambedue le dette stazioni di comune siano ammesse alla riduzione. Gli itinerari suddetti sono stabiliti soltanto se chiesti espressamente dal viaggiatore al momento dell'acquisto del biglietto.
I biglietti di andata e ritorno per manifestazioni sono nominativi.

4. Par. 3. - Prezzi. - I prezzi dei biglietti di andata e ritorno ordinari si stabiliscono raddoppiando il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 2.
I prezzi dei biglietti di andata e ritorno locali vengono stabiliti conformemente al precedente Par. I, lettera b).
I prezzi dei biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati si stabiliscono raddoppiando il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 3.
I prezzi dei biglietti di andata e ritorno festivi si stabiliscono raddoppiando il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 3.
I prezzi dei biglietti di andata e ritorno ordinari, per fiere e mercati e festivi, vengono stabiliti tassando separatamente ciascuna delle due corse quando i biglietti sono rilasciati per percorrere nel viaggio di andata una via diversa da quella del viaggio di ritorno.
I prezzi dei biglietti di andata e ritorno per manifestazioni o speciali si ottengono raddoppiando il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa n. 3 per i primi, e alla tariffa stabilita dalla relativa concessione per i secondi. Quando, nei casi ammessi, sono rilasciati per percorrere nel viaggio di andata una via diversa da quella del viaggio di ritorno l'itinerario viene tassato come due viaggi di corsa semplice aventi ciascuno una percorrenza pari alla meta' di quella complessiva.
Ai biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati, festivi e per manifestazioni non si applica la riduzione per ragazzi dai quattro ai quattordici anni prevista dall'art. 7.

Art. 23

1. VIAGGI DI DOPPIA CORSA

2. Par. 1 - Generalita'. - L'Azienda rilascia, per i viaggi da compiersi fra due qualsiasi stazioni, biglietti di doppia corsa alla tariffa competente al viaggiatore mediante il pagamento contemporaneo del viaggio di andata e di ritorno.
Par. 2 - Itinerari. - I biglietti di - doppia corsa sono rilasciati, sia per il viaggio di andata sia per quello di ritorno, per l'itinerario richiesto dal viaggiatore, nei limiti e alle condizioni stabiliti dall'art. 22, paragrafo 2, per i viaggi di corsa semplice.
Par. 3 - Modificazioni al contratto di trasporto. - Le modificazioni al contratto di trasporto si effettuano in base alle norme previste per i biglietti di corsa semplice all'art. 8, considerando separatamente ciascuna delle due corse.
Par. 4 - Prezzi. - Il prezzo del biglietto di doppia corsa e' stabilito, sulla base della tariffa competente al viaggiatore, sommando i prezzi previsti per il percorso di andata e per quello di ritorno. I prezzi stessi vengono peraltro stabiliti tassando separatamente ciascuna delle due corse quando i biglietti sono rilasciati per percorrere nel viaggio di andata una via diversa da quella del viaggio di ritorno.
Par. 5 - Validita'. - La validita' dei biglietti di doppia corsa si computa secondo i criteri di cui all'art. 22, paragrafo 3, calcolandola sulla semisomma della distanza complessiva, con un minimo di tre giorni ed un massimo di sei.
E' fatta eccezione per i biglietti rilasciati per una percorrenza complessiva di 100 km per i quali la validita' e' di un giorno.
I biglietti stessi scadono alle ore 24 dell'ultimo giorno di validita'.

3. Per i biglietti rilasciati per una distanza complessiva di oltre 1.000 chilometri, la validita' e' aumentata di due giorni.
Al viaggiatore che si trovi in treno allo spirare di tale termine, e' consentito proseguire il viaggio della corsa gia' impegnata fino alla relativa stazione di arrivo indicata sul biglietto, senza effettuare fermate intermedie.
Par. 6 - Inizio e termine dei viaggi. - I biglietti di doppia corsa sono validi per iniziare il viaggio di andata e quello di ritorno entro il periodo di validita' complessiva.
L'inizio del viaggio di ritorno non e' subordinato ad alcuna formalita'.
Par. 7 - Fermate intermedie. - I biglietti di doppia corsa danno diritto ad effettuare un numero illimitato di fermate, sia nel viaggio di andata sia in quello di ritorno.
L'uso delle fermate intermedie non e' subordinato ad alcuna speciale formalita' da parte del viaggiatore.
La durata delle fermate e' limitata soltanto dalla validita' del biglietto.
Par. 8 - Norme applicabili. - Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le norme sui biglietti di andata e ritorno.

Art. 24 Fermate intermedie

1. I biglietti di andata e ritorno per viaggi di percorrenza fino a 250 km. non danno diritto ad effettuare fermate intermedie.

2. I biglietti di andata e ritorno per viaggi di percorrenza superiore a 250 km. danno diritto ad effettuare, sia nel viaggio di andata sia in quello di ritorno, le fermate ammesse per i viaggi di corsa semplice di cui all'art. 21, Par. 2.

3. Quando il percorso dell'andata e' diverso da quello del ritorno, il diritto ad effettuare le fermate suddette e' determinato dalla lunghezza di ciascuna delle due corse.

4. Se il viaggiatore e' munito di biglietto di andata e ritorno per manifestazioni con itinerario avente inizio da stazione di confine e comprovi con passaporto o con documento equivalente di risiedere all'estero, puo' effettuare in ogni caso fermate intermedie in numero illimitato.

5. L'uso delle fermate intermedie non e' subordinato ad alcuna speciale formalita' da parte del viaggiatore. La durata delle fermate e' limitata soltanto dalla validita' del biglietto.

6. L'Amministrazione puo' stabilire particolari condizioni circa le fermate intermedie da effettuarsi con biglietti di andata e ritorno locali.