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Sez. 3, Sentenza n. 1671 del 29/01/2016 (Rv. 638541 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - FORMALITÀ - ANNOTAZIONI DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL CREDITO (CESSIONE, SURROGAZIONE, PEGNO, POSTERGAZIONE DI GRADO) | Surrogazione nella posizione del creditore ipotecario - Estensione degli effetti dell'iscrizione ex art. 2855 c.c. alle spese per l'annotazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638541-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - ISCRIZIONE - FORMALITÀ - ANNOTAZIONI DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL CREDITO (CESSIONE, SURROGAZIONE, PEGNO, POSTERGAZIONE DI GRADO)

Il credito di chi si surroghi nella posizione del creditore ipotecario, a seguito di cessione annotata a margine della iscrizione ipotecaria, prende lo stesso grado dell'ipoteca iscritta, ma il privilegio ipotecario non si estende alle spese necessarie per l'annotazione, avendo quest'ultima solo funzione di opponibilità ai terzi della modifica soggettiva del credito e non partecipando della funzione di costituzione o di mantenimento della ipoteca.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2809, Cod. Civ. art. 2855

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)