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Sez. 1, Sentenza n. 1359 del 26/04/1969 (Rv. 340081 - 01)

FALLIMENTO - COMPETENZA - TRIBUNALE FALLIMENTARE - TRIBUNALE ORDINARIO - DISTINZIONE - ININFLUENZA - CONDIZIONI - MANCATA PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO GIUDICANTE DEL GIUDICE DELEGATO IN VESTE DI RELATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340081-01

FALLIMENTO - COMPETENZA - TRIBUNALE FALLIMENTARE - TRIBUNALE ORDINARIO - DISTINZIONE - ININFLUENZA - CONDIZIONI - MANCATA PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO GIUDICANTE DEL GIUDICE DELEGATO IN VESTE DI RELATORE - IRRILEVANZA.*

Ai fini della Competenza, la differenziazione tra tribunale in Sede ordinaria e tribunale fallimentare non ha alcuna Rilevanza nel caso in cui non siano territorialmente distinti il tribunale fallimentare che ratione loci ha dichiarato il fallimento e il tribunale competente a conoscere della controversia se essa non avesse carattere fallimentare. A tali fini, non ha rilievo nemmeno la circostanza che del collegio giudicante in funzione di giudice fallimentare non faccia parte, in veste di relatore, il giudice delegato al fallimento, cui la controversia si riferisce. (Conf. 738-62).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)