Sez. 5, Sentenza n. 2121 del 17/11/2023 Ud. (dep. 17/01/2024) Rv. 285843-01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione per delinquere aggravata dalla finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso - Delitto di cui all'art. 604-bis cod. pen. - Differenze - Indicazione - Rapporto di specialità - Esclusione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
Integra il delitto di associazione per delinquere aggravato dalla circostanza di cui all'art. 604-ter cod. pen. la condotta di chi si associa, attraverso una struttura dotata di organizzazione e stabilità, al fine di commettere condotte penalmente rilevanti con finalità di discriminazione, mentre integra il delitto di cui all'art. 604-bis, comma secondo, cod. pen. la partecipazione ad un organismo, anche privo di un minimo di organizzazione e di stabilità, che sia caratterizzato, quale elemento costitutivo del gruppo, dalla propaganda discriminatoria e dall'istigazione e incitamento a commettere atti discriminatori. (In motivazione la Corte ha escluso l'applicazione del criterio di specialità, in quanto il confronto strutturale tra le due fattispecie astratte e la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definirle portano a non ravvisare la sussistenza di un rapporto di continenza tra le norme).
Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 604 bis com. 2, Cod. Pen. art. 604 ter, Cod. Pen. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)