Sez. 1, Sentenza n. 1308 del 28/11/1980 Ud. (dep. 20/02/1981) Rv. 147692 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - DELITTO DI RICETTAZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO - RICETTAZIONE PER ACQUISTO E RICETTAZIONE PER INTERMEDIAZIONE - DIVERSA DETERMINAZIONE DEL MOMENTO CONSUMATIVO - DISPARITA DI TRATTAMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - RATIO.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CODICE PENALE - DELITTO DI RICETTAZIONE - MOMENTO CONSUMATIVO - RICETTAZIONE PER ACQUISTO E RICETTAZIONE PER INTERMEDIAZIONE - DIVERSA DETERMINAZIONE DEL MOMENTO CONSUMATIVO - DISPARITA DI TRATTAMENTO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - IN GENERE - RATIO.*
E manifestamente infondata - in relazione all'art 3 della Costituzione - la questione di legittimita costituzionale dell'art 648 del codice penale sotto il profilo che la predetta norma, prevedendo un momento consumativo diverso nella ipotesi di ricettazione mediante intromissione rispetto a quella mediante acquisto, determinerebbe una disparita di trattamento dei cittadini. (la Cassazione ha chiarito che il principio di uguaglianza postula non solo che a situazioni uguali debba corrispondere un eguale trattamento, ma anche che a situazioni diverse debba corrispondere un trattamento differenziato e che accertare la uguaglianza o la diversita delle situazioni e compito del legislatore, il quale vi provvede nell'Esercizio di una discrezionalita che trova un limite soltanto nella ragionevolezza delle statuizioni). (V sent n 104 del 1968 della Corte costituzionale).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)