Sez. L, Sentenza n. 8122 del 06/09/1996 (Rv. 499500 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE | Tempestivo deposito del ricorso - Notificazione eseguita oltre l'anno dal deposito della sentenza - Al procuratore costituito - Necessità - Alla parte personalmente - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE
Nel rito del lavoro, se il ricorso in appello è depositato presso la cancelleria del giudice d'appello entro l'anno dal deposito della sentenza di primo grado, la notifica di esso, anche se avvenuta dopo la scadenza dell'anno, va eseguita a norma dell'art.330 cod.proc.civ., e pertanto al procuratore costituito in primo grado e non alla parte personalmente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)