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Sez. L, Sentenza n. 8122 del 06/09/1996 (Rv. 499500 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE | Tempestivo deposito del ricorso - Notificazione eseguita oltre l'anno dal deposito della sentenza - Al procuratore costituito - Necessità - Alla parte personalmente - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499500-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE

Nel rito del lavoro, se il ricorso in appello è depositato presso la cancelleria del giudice d'appello entro l'anno dal deposito della sentenza di primo grado, la notifica di esso, anche se avvenuta dopo la scadenza dell'anno, va eseguita a norma dell'art.330 cod.proc.civ., e pertanto al procuratore costituito in primo grado e non alla parte personalmente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)