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Sez. 4, Sentenza n. 4538 del 17/11/1982 Cc. (dep. 22/04/1983) Rv. 158526 - 01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE - PATRIMONIALI - CONFISCA - CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SENZA AVERE CONSEGUITO LA PATENTE - CONFISCA DEL VEICOLO EX ART. 80 BIS CODICE STRADALE INTRODOTTO DALLO ART. 142 DELLE MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - SENTENZA DI CONDANNA - NECESSITÀ - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DELLA CONTRAVVENZIONE DI CUI ALLO ART. 80, DODICESIMO COMMA, COD. STRAD. PER OBLAZIONE - CONFISCA DEL VEICOLO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158526-01

MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE - PATRIMONIALI - CONFISCA - CIRCOLAZIONE STRADALE - GUIDA SENZA AVERE CONSEGUITO LA PATENTE - CONFISCA DEL VEICOLO EX ART. 80 BIS CODICE STRADALE INTRODOTTO DALLO ART. 142 DELLE MODIFICHE AL SISTEMA PENALE - SENTENZA DI CONDANNA - NECESSITÀ - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DELLA CONTRAVVENZIONE DI CUI ALLO ART. 80, DODICESIMO COMMA, COD. STRAD. PER OBLAZIONE - CONFISCA DEL VEICOLO - ESCLUSIONE.*

In caso di declaratoria di Estinzione per oblazione della contravvenzione di cui all'art. 80, dodicesimo comma, codice stradale, non può essere disposta la confisca del veicolo. Poiché infatti l'art. 80 bis, inserito nel codice stradale dallo art. 142 legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), espressamente prevede che la confisca del veicolo per i reati previsti dall'art. 80, dodicesimo, tredicesimo e quattordicesimo comma, stesso codice, deve essere ordinata solo con la sentenza di condanna, ne consegue che l'indicata misura di sicurezza patrimoniale non può essere ordinata sempre e in ogni caso (quindi anche senza sentenza di condanna). Pertanto la confisca del veicolo è riconducibile alla previsione, sia pure con carattere obbligatorio e non facoltativo, del primo comma dell'art. 240 cod. pen. che limita la confisca, come l'art. 80 bis citato, al presupposto necessario di una sentenza di condanna, e tale non è la sentenza che dichiara la Estinzione del reato per oblazione. E se è vero che la Estinzione del reato non esclude l'applicabilità della confisca, stante l'espressa deroga del secondo comma dell'art. 236 cod. pen. al disposto dell'art. 210 cod. pen., è altresì vero che la possibilità e l'Obbligo della confisca è in tal caso pur sempre limitata alla previsione dell'art. 240, secondo comma, cod. pen.. l'autoveicolo o il motoveicolo, però, pur affidati a persona sprovvista di patente, non hanno certo un carattere intrinsecamente criminoso: se l'affidamento nel caso concreto sia stato illecito, l'illiceità resta sempre circoscritta al comportamento dell'agente e non si estende alla cosa, non potendo ritenersi che l'uso o la detenzione del veicolo costituisca sempre di per sè reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 210, Cod. Pen. art. 236 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 art. 79 CORTE COST., Cod. Strada art. 79 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 art. 80 com. 12 CORTE COST., Cod. Strada art. 80 com. 12 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 art. 80 bis CORTE COST., Cod. Strada art. 80 bis CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 142 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)