Sez. 1, Sentenza n. 2664 del 07/10/1963 (Rv. 264106 - 01)
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DISCONOSCIMENTO DELLA DATA DI UNA SCRITTURA PRODOTTA DA UN CREDITORE - QUALITA DI TERZO DEL CURATORE - INOPPONIBILITA AL CURATORE DELLA DATA DI UNA SCRITTURA MANCANTE DI CERTEZZA - OPPONIBILITA DEL NEGOZIO IN ESSA CONTENUTO - PROVA - LIMITI - FATTISPECIE.*
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DISCONOSCIMENTO DELLA DATA DI UNA SCRITTURA PRODOTTA DA UN CREDITORE - QUALITA DI TERZO DEL CURATORE - INOPPONIBILITA AL CURATORE DELLA DATA DI UNA SCRITTURA MANCANTE DI CERTEZZA - OPPONIBILITA DEL NEGOZIO IN ESSA CONTENUTO - PROVA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Il curatore del fallimento con il disconoscimento della data di una scrittura prodotta da un creditore, ai fini dell'ammissione di un credito da essa risultante al passivo, nega alla scrittura il carattere di atto anteriore al fallimento e contesta la possibilita del fallito di impegnare il patrimonio durante il fallimento. Si verifica un conflitto tra l'attivita negoziale del fallito, di cui si vuol valere il creditore che chiede l'ammissione al passivo, e l'interesse della massa dei creditori, gia ammessi, a respingere quanto non risulti compiuto prima del fallimento, nel quale il curatore si presenta come portatore di interessi della massa dei creditori ammessi in opposizione al fallito ed ai creditori esclusi, assumendo una posizione autonoma e la qualita di terzo. Pertanto, a norma dell'art 2704 cod civ la data della scrittura privata mancante di certezza non e opponibile al curatore del fallimento e la prova dell'anteriorita al fallimento del negozio contenuto nella scrittura non puo desumersi da quest'ultima. L'inopponibilita, di cui all'art 2704 cod civ, non riguarda il negozio, ma la data della scrittura e non attiene all'efficacia dell'atto bensi soltanto alla prova di esso a mezzo della scrittura. La prova del negozio e della sua stipulazione anteriore al fallimento puo essere, quindi, fornita, prescindendo dal documento probatorio, con tutti gli altri mezzi consentiti, anche nei confronti dei terzi e del curatore, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio. In conseguenza, allorche si tratti di un negozio fideiussorio per il quale, pur dovendo la volonta di prestare la fideiussione essere espressa, non e richiesto l'atto scritto, la prova testimoniale ben puo essere ammessa dal giudice nell'Esercizio del potere discrezionale, di cui al secondo comma dell'art 2721 cod civ. (V 3331'56 480'52).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 45, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 45, Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)