diritto.io

Sez. U - , Sentenza n. 1163 del 16/01/2023 (Rv. 666633 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Assoluzione per scarsa rilevanza del fatto contestato - Ricorso per cassazione dell'incolpato - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666633-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l'assoluzione con la formula di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, da parte della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, non è tale da escludere qualsiasi effetto svantaggioso per il magistrato assolto ed è, pertanto, idonea a radicare il suo interesse a impugnare la sentenza davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, al fine di ottenere una pronuncia, totalmente liberatoria, di esclusione dell'addebito per insussistenza del fatto o perché il fatto non è a lui attribuibile.((Nella specie, la S.C. ha ritenuto attuale l'interesse all'impugnazione comprovato da documentazione attestante, quali effetti pregiudizievoli della formula assolutoria, il rigetto di un'istanza di autorizzazione a svolgere incarico di coordinatore presso la Scuola superiore della magistratura nonché l'apertura e la successiva sospensione di una procedura presso la prima Commissione del C.S.M.).

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)