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REGOLAMENTO (CE) N. 1493/1999 DEL CONSIGLIO del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

visto il parere del Comitato delle regioni4,

al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e quest'ultima deve comportare, in particolare, un'organizzazione comune dei mercati agricoli che possa assumere forme diverse a seconda dei prodotti;

la politica agricola comune ha per scopo l'attuazione degli obiettivi dell'articolo 33 del trattato e, in particolare, nel settore vitivinicolo, la stabilizzazione dei mercati e l'assicurazione di un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata; questi obiettivi possono essere raggiunti adattando le risorse ai fabbisogni, in particolare attuando una politica di adeguamento del potenziale viticolo e di valorizzazione della qualità;

la vigente organizzazione comune del mercato vitivinicolo è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 822/875, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/986; alla luce dell'esperienza acquisita è opportuno sostituirla per far fronte all'attuale situazione del settore vitivinicolo, caratterizzata da una minore frequenza di eccedenze strutturali ma anche dalla persistente possibilità di eccedenze su base pluriennale, in particolare a causa delle notevoli fluttuazioni della produzione che possono manifestarsi da un raccolto all'altro;

l'attuazione degli accordi dell'Uruguay Round nel 1995 ha condotto a una maggiore apertura del mercato comunitario, sottraendo alle tradizionali misure d'intervento gran parte dell'impatto potenziale, e ha ridotto l'ambito di applicazione delle sovvenzioni all'esportazione, per cui i produttori comunitari devono potenziare la propria competitività; la maggior parte delle esportazioni vengono già effettuate senza sovvenzioni;

il principale problema di mercato cui devono far fronte alcuni comparti del settore vitivinicolo comunitario è la loro limitata capacità di adeguarsi con sufficiente rapidità ai mutamenti competitivi che si manifestano tanto sul mercato interno che su quello esterno; l'attuale organizzazione comune del mercato non ha offerto alcuna soluzione per le zone viticole la cui produzione non riesce a trovare uno sbocco remunerativo; per le zone con mercati in espansione è mancata la flessibilità sufficiente a permettere prospettive di margini di sviluppo;

nel 1994 la Commissione ha presentato una proposta per la riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che non è stata poi adottata; la situazione del mercato si è nel frattempo modificata;

occorre pertanto procedere a una riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo che garantisca la flessibilità necessaria per adeguare agevolmente il settore ai nuovi sviluppi, con i seguenti obiettivi generali: conservare i miglioramenti realizzati nell'equilibrio tra l'offerta e la domanda sul mercato comunitario e consentire ai produttori di beneficiare dei vantaggi provenienti dai mercati in espansione, rendere il settore più competitivo a lungo termine, eliminare il ricorso ai meccanismi di intervento come sbocco artificiale per la produzione eccedentaria, sostenere il mercato vitivinicolo e, di conseguenza, facilitare il proseguimento delle forniture di prodotti della distillazione del vino a quelle parti del settore dell'alcole per usi commestibili in cui l'utilizzazione di tale alcole è tradizionale; tener conto delle diversità regionali, formalizzare il ruolo potenziale delle organizzazioni di produttori e degli organismi di filiera;

il regolamento (CEE) n. 822/87 è stato integrato e attuato dai regolamento (CEE) n. 346/797, (CEE) n. 351/798, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1029/919, (CEE) n. 460/7910, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/8511, (CEE) n. 456/8012, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1597/8313, (CEE) n. 457/8014, (CEE) n. 458/8015, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 596/9116, (CEE) n. 1873/8417, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2612/9718, (CEE) n. 895/8519, modificato dal regolamento (CEE) n. 3768/8520, (CEE) n. 823/8721, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/9622, (CEE) n. 1442/8823, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 859/199924, (CEE) n. 3877/8825, (CEE) n. 4252/8826, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1629/9827, (CEE) n. 2046/8928, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2468/9629, (CEE) n. 2048/8930, (CEE) n. 2389/8931, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2088/9732, (CEE) n. 2390/8933, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2611/9734, (CEE) n. 2391/8935, (CEE) n. 2392/8936, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/9637, (CEE) n. 3677/8938, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2796/9439, (CEE) n. 3895/9140, (CEE) n. 2332/9241, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1692/98 e (CEE) n. 2333/9242, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1429/9643; tali regolamenti sono stati modificati più volte e in modo sostanziale; in occasione dell'introduzione di nuove modificazioni è opportuno procedere alla loro rifusione in un unico testo, a fini di chiarezza;

il regolamento (CEE) n. 822/87 ha conferito al Consiglio le relative competenze d'esecuzione; ciò ha dato origine a una complessa struttura normativa stratificata; i regolamenti sopra citati contengono un gran numero di dati tecnici che richiedono frequenti modificazioni; il presente regolamento deve pertanto contenere criteri generali d'applicazione; il Consiglio deve conferire alla Commissione le necessarie competenze di esecuzione conformemente all'articolo 211 del trattato;

le norme sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo sono estremamente complesse; che in alcuni casi non tengono sufficientemente conto delle diversità regionali; che, nella misura del possibile, tali norme devono essere pertanto semplificate e la politica nel settore deve essere sviluppata e applicata al livello più vicino possibile al produttore nel contesto comunitario;

per fruire del migliore equilibrio del mercato e per consolidarlo, nonché per ravvicinare ancor più l'offerta alla domanda dei diversi tipi di prodotto, è necessario un complesso di misure per la gestione del potenziale viticolo che comporti limitazioni degli impianti a medio termine, premi per l'abbandono definitivo delle superfici viticole e un sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti;

le misure strutturali non direttamente connesse alla produzione di vino rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti44; le misure promozionali costituiscono un importante contributo alla competitività del settore e che deve essere incentivata in particolare la promozione del vino comunitario sui mercati dei paesi terzi; tuttavia, per garantire la coerenza della politica generale di promozione della Comunità, le misure connesse al settore vitivinicolo devono rientrare nell'ambito di applicazione di un regolamento orizzontale in materia; a tal fine la Commissione ha presentato una proposta di regolamento relativa ad azioni di informazione e di promozione a favore dei prodotti agricoli nei paesi terzi45;

il miglioramento nell'equilibrio del mercato, pur con relativa lentezza e con difficoltà, è stato realizzato; le restrizioni vigenti sull'impianto di viti si sono rivelate la componente essenziale di tale risultato; alla luce dell'esperienza acquisita, non sembra possibile ricorrere ad altre misure per fruire del migliore equilibrio del mercato e per consolidarlo; sembra pertanto necessario controllare in questo modo, conforme all'interesse generale, l'esercizio del diritto di proprietà da parte dei produttori;

le attuali restrizioni sull'impianto di viti devono quindi restare in vigore per un periodo limitato al medio termine, così da consentire all'interno complesso di misure strutturali di produrre effetti; ogni nuovo impianto di viti per la produzione di vino deve essere pertanto proibito fino al 31 luglio 2010, salvo disposizione contraria del presente regolamento;

l'attuale autorizzazione di nuovi impianti per quanto riguarda le piante madri per marze, le misure di ricomposizione o di esproprio nonché la sperimentazione viticola non ha perturbato indebitamente il mercato vitivinicolo e va pertanto conservata, sia pure con i necessari controlli; per ragioni analoghe è opportuno consentire altresì l'impianto di viti la cui produzione è destinata al consumo familiare dei viticoltori;

l'attuale autorizzazione di nuovi impianti per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate ("v.q.p.r.d.") e vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica si è rivelata un'utile componente della politica di qualità intesa a migliorare l'adeguamento dell'offerta alla domanda; tuttavia, tale obiettivo dovrebbe essere realizzato con il sistema di una riserva di diritti di impianto, una volta reso operativo; che le autorizzazioni attuali devono essere quindi mantenute, con i necessari controlli, per un periodo transitorio sino al 31 luglio 2003, al termine del quale il sistema di una riserva dovrebbe risultare pienamente operativo;

l'attuale autorizzazione per il reimpianto serve a consentire il normale rinnovo dei vigneti esauriti; il sistema esistente deve essere pertanto conservato, con i necessari controlli; ai fini di una maggiore flessibilità, il sistema deve inoltre permettere, fatti salvi i necessari controlli, l'acquisizione e l'uso di diritti di reimpianto prima che sia effettuata la corrispondente estirpazione; i diritti di reimpianto acquisiti in forza della normativa comunitaria o nazionale vigente devono essere rispettati; deve essere inoltre possibile trasferire a un'altra azienda i diritti di reimpianto, effettuando rigorosi controlli, purché tale trasferimento rientri in una politica di qualità o riguardi le piante madri per marze o sia connesso al trasferimento di una parte dell'azienda; per garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione comune del mercato, è opportuno mantenere questi trasferimenti all'interno dello stesso Stato membro;

per migliorare la gestione del potenziale viticolo e promuovere un uso efficiente dei diritti di impianto, attenuando in tal modo ulteriormente l'effetto delle restrizioni sugli impianti, occorre predisporre un sistema di riserve nazionali e/o regionali;

agli Stati membri deve essere concesso un ampio margine di discrezionalità nella gestione delle riserve, fatti salvi i necessari controlli, per consentire loro di adeguare opportunamente alle esigenze locali l'uso dei diritti di impianto di dette riserve; tale margine deve includere la possibilità di acquistare diritti di impianto per approvvigionare la riserva e di vendere tali diritti a partire dalla riserva stessa; a tal fine si deve consentire agli Stati membri di non applicare il sistema di riserva, purché essi possano dimostrare di disporre di un sistema efficace di gestione dei diritti di impianto;

la concessione di vantaggi specifici ai giovani produttori può agevolare non solo il loro insediamento, ma anche l'adeguamento strutturale delle rispettive aziende dopo la fase iniziale di insediamento; pertanto, questi produttori devono poter beneficiare della concessione gratuita di diritti provenienti dalle riserve;

per garantire un uso ottimale delle risorse e per migliorare l'adeguamento dell'offerta alla domanda, i diritti di impianto devono essere utilizzati dai titolari entro termini ragionevoli o, dove ciò non avvenga, essere assegnati o riassegnati alle riserve; per gli stessi motivi, i diritti assegnati alle riserve devono essere concessi entro termini ragionevoli;

il migliorato equilibrio del mercato e l'espansione del mercato mondiale possono giustificare un aumento dei diritti di impianto, che devono essere assegnati agli Stati membri interessati, nonché, per una parte, una riserva comunitaria per un'assegnazione subordinata ad una domanda supplementare del mercato; da detto aumento occorre dedurre i diritti di nuovo impianto concessi per i v.q.p.r.d. ed i vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica;

alcune superfici sono state piantate contravvenendo alle restrizioni vigenti; che le attuali sanzioni, intese a garantire che i prodotti di tali superfici non turbino il mercato vitivinicolo, sono risultate di difficile applicazione; le superfici in oggetto devono essere pertanto estirpate; detta sanzione deve applicarsi ad ogni impianto effettuato illegalmente dopo la pubblicazione della proposta del presente regolamento, grazie alla quale i produttori possono venire a conoscenza della prevista introduzione di tale sanzione;

fatte salve misure nazionali in vigore, per ragioni di certezza del diritto non è possibile imporre a livello comunitario l'estirpazione delle superfici piantate illegalmente prima della pubblicazione della proposta relativa al presente regolamento; pertanto, ai fini di un migliore controllo del potenziale viticolo, nel corso di un periodo determinato gli Stati membri devono poter regolarizzare la posizione di tali superfici, fatti salvi i necessari controlli; per la regolarizzazione può essere previsto un trattamento diverso in funzione delle modalità di impianto interessato, in particolare nel caso in cui tale impianto possa determinare un aumento della produzione; qualora esista tale rischio, il produttore interessato può essere sottoposto a appropriate sanzioni amministrative;

gli Stati membri devono poter tener conto delle condizioni locali e imporre pertanto, ove del caso, norme più severe riguardo ai nuovi impianti, ai reimpianti ed al sovrainnesto;

esistono zone viticole la cui produzione non risulta adeguata alla domanda; al fine di favorire un maggiore adeguamento del settore nel suo insieme, in tali zone deve essere incoraggiato l'abbandono definitivo della viticoltura; a tal fine deve essere pertanto concesso un premio specifico; la gestione di tale premio deve essere affidata agli Stati membri, in un contesto comunitario e fatti salvi i necessari controlli, così da concentrare principalmente il premio sulle regioni interessate; in particolare gli Stati membri devono essere in grado di designare le regioni interessate e definire i livelli di premio, servendosi di criteri obiettivi ed entro i limiti di un tetto globale;

la produzione di vino degli Stati membri che non superano i 25000 ettolitri all'anno non ha un'incidenza rilevante sull'equilibrio del mercato; tali Stati membri devono essere pertanto esentati dalle restrizioni sugli impianti, ma vanno altresì esclusi dal premio per l'abbandono definitivo della viticoltura;

esistono altre zone in cui la produzione non è adeguata alla domanda ma dove tale situazione potrebbe migliorare con la ristrutturazione dei vigneti tramite la riconversione varietale, la diversa collocazione/reimpianto di vigneti o il miglioramento delle tecniche di gestione; a tal fine occorre prevedere un apposito sostegno, soggetto ai necessari controlli;

tale ristrutturazione e tale riconversione, perché avvengano in maniera controllata, dovrebbero essere oggetto di una pianificazione; l'elaborazione dei piani deve essere realizzata al livello più vicino possibile al produttore per tener conto delle diversità regionali; spetta tuttavia agli Stati membri garantire la conformità dei piani con la normativa comunitaria;

la ristrutturazione e la riconversione hanno un duplice e importante impatto finanziario sul produttore, vale a dire la perdita di entrate nel corso del periodo di riconversione e i costi dei materiali connessi alla riconversione stessa; il sostegno deve pertanto tener conto dei due aspetti; nel processo di ristrutturazione esiste lo spazio, entro limiti ben definiti, per misure nazionali supplementari;

ai fini di una migliore gestione del potenziale viticolo, gli Stati membri o le regioni devono compilare un inventario di tale potenziale; al fine di incoraggiare gli Stati membri a compilare l'inventario, la possibilità di regolarizzare le superfici piantate illegalmente, l'aumento dei diritti di impianto e il sostegno alla ristrutturazione e riconoversione devono essere subordinati a detta compilazione; nel caso di inventari regionali, le regioni che hanno redatto l'inventario non devono essere escluse dal beneficio delle misure di regolarizzazione, di ristrutturazione e di riconversione per il fatto che altre regioni non l'abbiano compilato; tuttavia, tutti gli inventari regionali devono essere ultimati anteriormente al 31 dicembre 2001;

la classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino deve essere effettuata al livello più vicino possibile al produttore; la Comunità deve pertanto assegnare tale compito agli Stati membri;

il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario46, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1631/9847, deve restare in vigore per consentire agli Stati membri in cui la sua compilazione è ancora in corso di completare tale esercizio; occorre tuttavia provvedere alla successiva modificazione o abrogazione di tali norme;

per salvaguardare l'equilibrio del mercato, occorre introdurre un aiuto al magazzinaggio privato per i vini da tavola e determinati tipi di mosti di uve; detta misura deve assicurare un massimo di flessibilità e adattabilità in funzione dei movimenti di mercato; soprattutto a tal fine, la sua applicazione deve poter cessare con un breve preavviso;

al fine di eliminare il ricorso ai meccanismi d'intervento come sbocco artificiale della produzione eccedentaria, occorre modificare il sistema di distillazione; occorre pertanto prevedere le forme di distillazione seguenti: distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione, distillazione obbligatoria dei vini provenienti da uve non classificate unicamente come varietà di uve da vino, distillazione destinata a sostenere il mercato vitivinicolo e, di conseguenza, facilitare il proseguimento delle forniture di prodotti della distillazione del vino a quelle parti del settore dell'alcole per usi commestibili in cui l'utilizzazione di tale alcole è tradizionale e distillazione di crisi; le altre forme di distillazione devono essere abbandonate; le misure di cui sopra devono garantire un massimo di flessibilità per rispondere alle esigenze del mercato e alle specifiche condizioni regionali;

data la qualità scadente dei vini ottenuti per sovrappressione, occorre vietare tale pratica e, per evitarla, prevedere la distillazione obbligatoria delle vinacce e delle fecce; tuttavia, per tener conto delle condizioni di produzione in talune regioni viticole, possono essere previste deroghe a tale obbligo; inoltre, dato che le strutture di produzione e di mercato nella zona viticola A o nella parte tedesca della zona viticola B o nelle superfici piantate a vigna in Austria sono in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi della misura, i produttori di queste regioni devono sostituire l'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione con l'obbligo di far ritirare sotto controllo questi sottoprodotti;

la produzione di vini provenienti da uve non classificate unicamente come varietà di uve da vino deve essere orientata in primo luogo verso usi tradizionali nel settore delle bevande alcoliche e altri sbocchi tradizionali; occorre prevedere la distillazione obbligatoria della produzione vinicola di questo tipo che risulti eccedentaria rispetto ai quantitativi normalmente orientati verso tali usi;

alcune parti del settore dell'alcole per uso alimentare costituiscono uno sbocco tradizionale importante dei prodotti della distillazione del vino e degli altri prodotti della vite; al fine di alimentare tale mercato, la Comunità deve pertanto prevedere un sostegno per la distillazione di vini da tavola e di vini atti a diventare vini da tavola sotto forma di un aiuto primario per la distillazione di questi vini e di un aiuto secondario per il magazzinaggio del distillato ottenuto;

nel caso di eccezionali turbative del mercato e di gravi problemi in materia di qualità, occorre prevedere una misura di distillazione di crisi; che il livello e la forma dell'aiuto vanno determinati dalla Commissione in modo da tener conto di situazioni specifiche compresa l'ipotesi in cui sia stato riscontrato un deterioramento del prezzo di mercato per una categoria di vino; per i produttori tale misura deve essere facoltativa; occorre prevedere che, in caso di ricorso a questa misura per tre anni di seguito per una categoria particolare di vino (in una zona particolare), la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione e, se del caso, delle proposte;

l'alcole ottenuto dalla distillazione deve essere smaltito in modo da consentire una maggiore trasparenza e un maggior controllo ed evitando di turbare i mercati tradizionali dell'alcole;

attualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non è effettuato da tutti i produttori comunitari nelle stesse condizioni economiche a causa delle diverse pratiche enologiche ammesse dal regolamento in vigore; per eliminare questa discriminazione, è opportuno incoraggiare l'impiego dei prodotti della vite per l'arricchimento, aumentando nel contempo i loro sbocchi e contribuendo ad evitare la creazione di eccedenze di vino; a tal fine occorre allineare i prezzi dei diversi prodotti impiegati per l'arricchimento; questo risultato può essere raggiunto istituendo un regime di aiuto a favore dei mosti di uve concentrati e dei mosti di uve concentrati rettificati utilizzati per l'arricchimento provenienti da determinate regioni;

per rendere più stabile l'equilibrio tra la produzione e gli impieghi, è tuttavia necessario potenziare l'impiego dei prodotti della vite; si ritiene opportuno intervenire anche a monte della fase di produzione dei vini da tavola, favorendo la lavorazione dei mosti a fini diversi dalla vinificazione per mezzo di un aiuto inteso a garantire che i prodotti del settore del vino della Comunità possano mantenere i propri sbocchi tradizionali di mercato; tale misura deve essere applicata in modo da evitare distorsioni della concorrenza, tenendo conto dei metodi di produzione tradizionali;

i produttori che non hanno rispettato gli obblighi imposti dalle misure di distillazione devono essere esclusi dal beneficio di ogni altra misura d'intervento;

anche nel caso di prezzi elevati sul mercato comunitario è opportuno prevedere delle possibili misure;

date le particolari caratteristiche del mercato vitivinicolo, la costituzione di associazioni di produttori può contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione comune del mercato; gli Stati membri possono riconoscere tali associazioni; dette associazioni devono essere costituite su base volontaria e devono dimostrare la propria utilità in base alla portata e all'efficacia dei servizi offerti ai propri aderenti;

per migliorare il funzionamento del mercato per i v.q.p.r.d. ed i vini da tavola con indicazione geografica, gli Stati membri devono essere in grado di procedere all'applicazione delle decisioni adottate dagli organismi di filiera; che la portata di queste decisioni deve escludere talune pratiche concordate; è opportuno che la Commissione garantisca la conformità di tali decisioni al diritto comunitario; gli organismi di filiera devono svolgere taluni compiti tenendo conto degli interessi dei consumatori;

per motivi di salute ed ai fini di una politica di qualità, occorre definire a livello comunitario le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati, che dovranno essere gli unici a poter essere utilizzati nella fabbricazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento; per ragioni analoghe, solo le varietà di uve da vino devono essere utilizzate per la produzione di vini destinati al consumo umano;

tenuto conto del fatto che le condizioni di produzione, in particolare il suolo, il terreno e il clima, variano notevolmente da una zona viticola della Comunità ad un'altra, è essenziale che tali variazioni siano prese in considerazione nelle pratiche e nei trattamenti enologici; per motivi di semplicità e per agevolare le modifiche basate sull'esperienza acquisita e sul progresso tecnologico, talune limitazioni e talune condizioni tecniche connesse a queste pratiche e a questi trattamenti devono essere definiti nell'ambito delle modalità di applicazione; tuttavia, nel presente regolamento è opportuno definire i limiti relativi al livello di anidride solforosa, di acido sorbico e di sorbato di potassio, tenuto conto della loro importanza in materia sanitaria;

è opportuno prevedere i metodi autorizzati di analisi per i prodotti del settore vitivinicolo;

la designazione, la denominazione e la presentazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento possono avere effetti significativi sulle prospettive di commercializzazione degli stessi; è opportuno pertanto che il presente regolamento fissi norme in materia che tengano conto di legittimi interessi dei consumatori e dei produttori e promuovano l'agevole funzionamento del mercato interno e la produzione di prodotti di qualità; i principi fondamentali di queste norme devono prevedere l'uso obbligatorio di determinati termini che consentano di identificare il prodotto e di fornire ai consumatori alcune informazioni importanti, nonché l'uso facoltativo di altre indicazioni soggette a norme comunitarie o fatte salve le disposizioni relative alla prevenzione di pratiche fraudolente;

le norme riguardanti in particolare la designazione devono contenere disposizioni in materia di prevenzione di pratiche fraudolente, di sanzioni a livello comunitario da applicare in caso di etichettatura impropria, di uso di lingue, in particolare quando sono interessati alfabeti diversi, e di uso di marchi, in particolare quando questi potrebbero generare confusione nei consumatori;

tenuto conto delle differenze tra i prodotti oggetto del presente regolamento ed i loro marchi, nonché delle aspettative dei consumatori e degli usi tradizionali, le norme devono essere differenziate a seconda dei prodotti interessati, in particolare per quanto riguarda il vino spumante, e a seconda della loro origine;

è opportuno che si applichino norme anche all'etichettatura dei prodotti importati, in particolare al fine di rendere chiara la loro origine ed evitare qualsiasi confusione con prodotti comunitari;

il diritto di utilizzare indicazioni geografiche e altri termini tradizionali ha un valore economico; che tale diritto va quindi disciplinato e che i termini in oggetto devono essere tutelati; al fine di promuovere una leale concorrenza e non trarre in inganno i consumatori, deve essere possibile estendere questa tutela ai prodotti non disciplinati dal presente regolamento, inclusi quelli non compresi nell'allegato I del trattato;

tenuto conto dell'interesse dei consumatori e dell'opportunità di ottenere un trattamento equivalente per i v.q.p.r.d. nei paesi terzi, è opportuno prevedere, nell'ambito di una reciprocità di impegni, la possibilità che i vini importati destinati al consumo umano diretto, designati mediante un'indicazione geografica e commercializzati nella Comunità, possano beneficiare di questo regime di protezione e di controllo;

per tener conto degli obblighi che scaturiscono in particolare dagli articoli 23 e 24 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, accordo che è parte integrante dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato dalla decisione 94/800/CE48, occorre prevedere il diritto delle parti interessate di impedire, a determinate condizioni, l'uso illegittimo di indicazioni geografiche protette da parte di un paese terzo membro dell'OMC;

lo sviluppo di una politica di qualità nel settore agricolo e, in particolare, nel settore vitivinicolo, non può che contribuire al miglioramento delle condizioni del mercato e, di conseguenza, all'incremento degli sbocchi; l'adozione di norme comuni complementari relative alla produzione e al controllo dei v.q.p.r.d. rientra nell'ambito della politica summenzionata e può contribuire al conseguimento di tali obiettivi;

per mantenere un livello qualitativo minimo dei v.q.p.r.d., per evitare un'estensione incontrollabile della produzione di questi vini e per armonizzare le disposizioni degli Stati membri in modo da creare condizioni di equa concorrenza nella Comunità, è opportuno fissare un sistema di norme comunitarie in materia di produzione e di controllo di questi vini cui dovranno conformarsi le disposizioni specifiche emanate dagli Stati membri;

tenuto conto delle condizioni tradizionali di produzione, occorre elencare e definire esattamente la natura e la portata degli elementi che consentono di caratterizzare ciascuno dei v.q.p.r.d.; occorre tuttavia compiere uno sforzo comune di armonizzazione per quanto riguarda le esigenze di qualità; tali elementi dovrebbero includere la delimitazione della zona di produzione, le varietà di viti, le pratiche colturali, i metodi di vinificazione, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo, la resa per ettaro, l'analisi e valutazione delle caratteristiche organolettiche; norme specifiche devono essere definite per i vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate (v.l.q.p.r.d.), i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (v.s.q.p.r.d.), data la particolare natura di questi prodotti;

in base all'esperienza acquisita, è necessario stabilire norme precise per il declassamento dei v.q.p.r.d. a vini da tavola e prevedere i casi in cui il produttore può non richiedere la classificazione come v.q.p.r.d. di un prodotto che figura nella sua dichiarazione di raccolto o di produzione come prodotto atto a diventare un v.q.p.r.d.;

per conservare il carattere qualitativo particolare dei v.q.p.r.d., gli Stati membri devono essere autorizzati ad applicare norme complementari o più rigorose in materia di produzione e di immissione in circolazione dei v.q.p.r.d., tenuto conto delle pratiche leali e costanti;

la realizzazione del mercato interno nel settore vitivinicolo implica l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; un regime degli scambi che comporti un sistema di dazi doganali all'importazione e restituzioni all'esportazione in aggiunta alle misure del mercato interno dovrebbe, in linea di massima, stabilizzare il mercato comunitario; il regime degli scambi deve basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

per controllare il volume degli scambi di vino con i paesi terzi, occorre instaurare per taluni prodotti un regime di titoli di importazione e di esportazione, che preveda la costituzione di una cauzione volta a garantire l'effettiva realizzazione delle operazioni per le quali detti titoli vengono rilasciati;

per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti alle importazioni di taluni prodotti agricoli, l'importazione di uno o più di tali prodotti deve essere soggetta al pagamento di un dazio addizionale, purché sussistano determinati presupposti;

ove ricorrano determinati presupposti, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in conformità del trattato o da altri atti del Consiglio;

la possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione basata sulla differenza tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti dell'accordo OMC sull'agricoltura49, è finalizzata a salvaguardare la partecipazione della Comunità al commercio internazionale del vino; che tale restituzione deve essere soggetta a limiti di quantità e di valore;

il rispetto dei limiti di valore deve essere accertato, al momento della fissazione delle restituzioni, mediante un controllo dei pagamenti secondo la disciplina del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo l'entità delle restituzioni, pur ammettendo la possibilità che, in caso di restituzioni differenziate, venga modificata la specifica destinazione all'interno di una zona geografica nella quale si applica un unico tasso di restituzione; in caso di cambiamento di destinazione, deve essere versata la restituzione da applicare per l'effettiva destinazione, senza tuttavia superare l'importo previsto per la destinazione cui si riferiva la fissazione anticipata;

per garantire il rispetto dei limiti quantitativi, è necessario introdurre un sistema di controllo affidabile ed efficace; che, a tale scopo, occorre vincolare la concessione di restituzioni ad un titolo di esportazione; le restituzioni devono essere concesse entro i limiti disponibili, in funzione della specifica situazione di ciascun prodotto interessato; deve essere possibile derogare a questa norma soltanto in caso di iniziative di aiuto alimentare, esenti da qualsiasi limite; il controllo dei quantitativi esportati con il beneficio di restituzioni durante le campagne di commercializzazione secondo quanto previsto dall'accordo OMC sull'agricoltura deve essere svolto in base ai titoli di esportazione rilasciati per ciascuna campagna;

a complemento del sistema sopra descritto, è opportuno prevedere, nella misura necessaria alla sua corretta esecuzione, la posibilità di disciplinare il ricorso al regime di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto di tale ricorso;

il regime di dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; tuttavia, in circostanze eccezionali, il meccanismo del mercato interno e dei dazi potrebbe non operare adeguatamente; per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che potrebbero derivarne, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie; tali misure devono essere conformi agli obblighi derivanti dai pertinenti accordi OMC;

è necessario sottoporre i prodotti importati dai paesi terzi a norma che consentano di garantire un certo equilibrio con le definizioni comunitarie dei vini; tali prodotti devono inoltre osservare le norme dei rispettivi paesi di origine ed essere accompagnati ove del caso da un bollettino di analisi;

è opportuno disporre che tutti i prodotti di cui al presente regolamento che circolano all'interno della Comunità siano provvisti di un documento di accompagnamento;

la realizzazione del mercato interno potrebbe essere compromessa dalla concessione di determinati aiuti; è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli incompatibili con il mercato comune possono essere applicate nel settore vitivinicolo; le disposizioni relative ai premi per l'abbandono definitivo della viticoltura non dovrebbero in quanto tali precludere la concessione di aiuti nazionali destinati agli stessi fini;

data l'inevitabile complessità delle norme relative al settore vitivinicolo, le autorità dello Stato membro devono garantirne l'osservanza; la Commissione deve essere in grado di controllare e garantire tale osservanza tramite i propri ispettori che collaborano con le autorità degli Stati membri;

a seconda dell'evoluzione del mercato comune del vino, gli Stati membri e la Commissione devono fornirsi le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento; i produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino devono redigere una dichiarazione di raccolto, poiché essa costituisce un'informazione necessaria; gli Stati membri devono essere in grado di richiedere ulteriori informazioni ai produttori; la Commissione deve poter valutare ogni tipo di dato, se del caso avvalendosi di un aiuto esterno;

per agevolare l'attuazione delle disposizioni considerate, è opportuno prevedere una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento devono essere finanziate dalla Comunità conformemente al regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune50;

l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato;

l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo deve rispettare altresì gli accordi conclusi a norma dell'articolo 300, paragrafo 2, del trattato, in particolare di quelli che rientrano nell'accordo che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio, come l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi51;

il passaggio dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 822/87 e degli altri regolamenti relativi al settore vitivinicolo a quelle del presente regolamento può dar luogo a difficoltà non previste da quest'ultimo; per far fronte a tale eventualità, la Commissione deve avere il potere di adottare le necessarie misure transitorie; che la Commissione deve essere inoltre autorizzata a risolvere specifici problemi pratici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Ambito di applicazione

Art. 1

1. L'organizzazione comune del mercato vitivinicolo comprende norme relative al potenziale produttivo del vino, ai meccanismi di mercato, alle organizzazioni di produttori e agli organismi di filiera, alle pratiche e ai trattamenti enologici, alla designazione, denominazione, presentazione e protezione dei prodotti, ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) e al commercio con i paesi terzi.

2.

Essa disciplina i seguenti prodotti:

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Nell'allegato I sono definiti i prodotti menzionati nel presente regolamento, nell'allegato II i titoli alcolometrici e nell'allegato III le zone viticole. Le modalità d'applicazione di detti allegati possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75.

4. La campagna di produzione per i prodotti disciplinati dal presente regolamento, in seguito denominata: "campagna", inizia il 1o agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo.

Titolo II. Potenziale produttivo

Capo I. Impianto di vigneti

Art. 2

1.

L'impianto di vigneti con varietà come uve da vino ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, è vietato fino al 31 luglio 2010, salvo se eseguito in forza dei seguenti diritti:

  1. a) diritto di nuovo impianto di cui all'articolo 3;

  2. b) diritto di reimpianto di cui all'articolo 4;

  3. c) diritto di impianto prelevato da una riserva di cui all'articolo 5 o all'articolo 6, paragrafo 1, in caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 8.

È ugualmente vietato fino alla stessa data il sovrainnesto di varietà di uve da vino su varietà di uve diverse da quelle da vino.

2.

Le uve ottenute dalle superfici:

  1. a) sulle quali sono state piantate viti anteriormente al 1o settembre 1998, e

  2. b) la cui produzione poteva essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) 822/87,

non possono essere utilizzate per produrre vino da commercializzare. I prodotti ottenuti da queste uve possono essere immessi sul mercato soltanto se sono destinati a distillerie. Tuttavia, non si può distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.

3. Uno Stato membro, se ha compilato l'inventario del potenziale produttivo viticolo a norma dell'articolo 16, può derogare al paragrafo 2 del presente articolo. Tale deroga dev'essere concessa anteriormente al 31 luglio 2002 e deve comportare l'autorizzazione, per le superfici interessate, a produrre vino da commercializzare. La deroga è concessa:

  1. a) quando il produttore interessato ha prima estirpato altre viti su una superficie equivalente in coltura pura, salvo nel caso in cui il produttore ha ricevuto per la superficie interessata un premio all'estirpazione ai sensi della normativa comunitaria o nazionale; e/o

  2. b) autorizzando il produttore interessato a far valere i diritti di reimpianto ottenuti entro un periodo da fissare successivo all'impianto sulla superficie interessata; a tal fine gli Stati membri possono anche far valere nuovi diritti di impianto previsti all'articolo 6, paragrafo 1, e/o

  3. c) qualora lo Stato membro possa dimostrare (a soddisfazione della Commissione) diritti di reimpianto che non ha fatto valere, ma che sarebbero ancora validi se fossero stati richiesti; tali diritti possono essere utilizzati e riassegnati ai produttori per una superficie equivalente in coltura pura; e/o

  4. d) qualora il produttore in causa si sia impegnato a procedere, entro tre anni, all'estirpazione di una superficie equivalente in coltura pura e tale superficie sia stata registrata nello schedario viticolo dello Stato membro interessato.

4. Qualora si applichi il paragrafo 3, lettera a) o c), gli Stati membri impongono un'appropriata sanzione amministrativa ai produttori interessati.

5. Il paragrafo 3, lettera c), può essere applicato solo per una superficie che non superi l'1,2 % della superficie vitata.

6. Quando si applica il paragrafo 3, lettera b):

  1. a) qualora i diritti che il produttore ottenga siano prelevati da una riserva, essi possono essere ottenuti solo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b) e il produttore è tenuto a versare un corrispettivo pari al 150 % del prezzo di norma applicato dagli Stati membri in base a detta disposizione, oppure

  2. b) qualora il produttore acquisti un diritto di reimpianto, tale diritto riguarda la superficie in questione, più il 50 %; questa quantità del 50 % è trasferita alla riserva o alle riserve a norma dell'articolo 5 o è aggiunta al volume dei nuovi diritti d'impianto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, se viene applicato l'articolo 5, paragrafo 8.

7.

Le superfici piantate con varietà di viti classificate, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, come varietà di uve da vino, e:

  1. a) piantate a decorrere dal 1o settembre 1998, la cui produzione può essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 822/87, oppure

  2. b) piantate in violazione del divieto di impianto di cui al paragrafo 1,

sono estirpate. Le spese connesse a tale estirpazione sono a carico del produttore interessato. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'applicazione del presente paragrafo.

Art. 3

1.

Gli Stati membri possono concedere diritti di nuovo impianto ai produttori per le superfici:

  1. a) destinate a nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione della normativa nazionale,

  2. b) destinate alla sperimentazione viticola, oppure

  3. c) destinate alla coltura di piante madri per marze.

Gli Stati membri possono inoltre concedere diritti di nuovo impianto per le superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

2. Gli Stati membri possono inoltre concedere diritti di nuovo impianto entro il 31 luglio 2003 per superfici destinate alla produzione di un v.q.p.r.d. o di un vino da tavola designato mediante un'indicazione geografica qualora sia stato riconosciuto che la rispettiva produzione, a causa delle caratteristiche qualitative, è largamente inferiore alla domanda.

3. Il produttore che ha ottenuto diritti di nuovo impianto se ne avvale per le superfici e le finalità per le quali sono stati concessi.

4. I diritti di nuovo impianto sono esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati concessi. I diritti di nuovo impianto diversi da quelli di cui al paragrafo 1, che non sono esercitati entro tale periodo, vengono assegnati ad una riserva a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a).

5. I diritti di nuovo impianto diversi da quelli di cui al paragrafo 1 possono essere concessi al produttore soltanto entro le quantità stabilite nell'articolo 6, paragrafo 1. A tal fine:

  1. a) prima di assegnare i diritti di impianto nuovamente creati di cui all'articolo 6 ad una o più riserve, gli Stati membri si assicurano che la concessione dei diritti di nuovo impianto non riduca ad un valore inferiore allo zero il volume dei diritti di impianto nuovamente creati di cui all'articolo 6, paragrafo 1; e

  2. b) quando uno Stato membro ha assegnato ad una o più riserve i diritti d'impianto nuovamente creati di cui all'articolo 6, la successiva concessione di un diritto di nuovo impianto implica l'estinzione di un diritto di impianto corrispondente ad una pari superficie in coltura pura assegnato alla riserva o alle riserve suddette per la regione in causa. Qualora la riserva o le riserve non dispongano di sufficienti diritti di impianto, non possono essere concessi diritti di nuovo impianto.

Art. 4

1. I diritti di reimpianto sono i seguenti:

  1. a) i diritti di reimpianto assegnati a norma del paragrafo 2, oppure

  2. b) diritti analoghi acquisiti in forza di una precedente normativa comunitaria o nazionale.

2. Gli Stati membri assegnano diritti di reimpianto ai produttori che hanno estirpato una superficie piantata a vite. Gli Stati membri possono assegnare diritti di reimpianto ai produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata prima della fine della terza campagna successiva a quella in cui tale superficie è stata piantata. I diritti di reimpianto riguardano una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto o avrà luogo l'estirpazione.

3. I diritti di reimpianto sono esercitati nell'azienda per la quale sono stati assegnati. Gli Stati membri possono stabilire che siano esercitati solo sulle superfici in cui ha avuto luogo l'estirpazione.

4.

In deroga al paragrafo 3, i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda all'interno dello stesso Stato membro qualora:

  1. a) una parte dell'azienda interessata venga trasferita a quest'altra azienda. In tal caso i diritti possono essere esercitati soltanto su una superficie di quest'ultima nel limite della superficie trasferita, oppure

  2. b) le superfici di quest'altra azienda siano destinate:

  3. i) alla produzione di v.q.p.r.d. o di vini da tavola designati mediante un'indicazione geografica, oppure

  4. ii) alla coltura di piante madri per marze.

I diritti possono essere utilizzati soltanto per le superfici e le finalità per le quali sono stati concessi.

Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione delle deroghe non comporti un aumento globale del potenziale produttivo nel loro territorio, in particolare quando i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

5. I diritti di reimpianto acquisiti ai sensi del presente regolamento sono esercitati prima della fine della quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione. Detto periodo può essere portato dagli Stati membri, mediante deroga, a otto campagne. I diritti di reimpianto non utilizzati entro tale periodo sono attribuiti alla riserva a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a).

Art. 5

1. Per migliorare la gestione del potenziale produttivo a livello nazionale o regionale, gli Stati membri istituiscono una riserva nazionale e/o, se del caso, riserve regionali di diritti di impianto.

2. Alla riserva o alle riserve sono assegnati i seguenti diritti:

  1. a) diritti di nuovo impianto, diritti di reimpianto e diritti di impianto prelevati dalla riserva e non utilizzati entro i termini indicati rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 5, e al paragrafo 6 del presente articolo;

  2. b) i diritti di reimpianto conferiti alla riserva dai produttori che li detengono, eventualmente dietro corrispettivo da parte dell'amministrazione competente il cui l'importo e le cui modalità saranno stabilite dallo Stato membro tenendo conto dei legittimi interessi delle parti;

  3. c) i diritti d'impianto nuovamente creati di cui all'articolo 6.

3. Gli Stati membri possono concedere i diritti assegnati alla riserva:

  1. a) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant'anni dotati di una sufficiente capacità professionale che si insediano per la prima volta in un'azienda viticola in qualità di capo dell'azienda, oppure

  2. b) dietro corrispettivo versato all'amministrazione competente nazionale e, se del caso, regionale, ai produttori che intendono far valere tali diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia sicure possibilità di essere commercializzata. Gli Stati membri definiscono i criteri per determinare l'importo del corrispettivo, che può variare in funzione del futuro prodotto finale dei vigneti in causa.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il luogo dove sono esercitati i diritti di impianto prelevati da una riserva, le varietà utilizzate e le tecniche colturali impiegate garantiscano che la produzione futura risponda alla domanda del mercato e che le rese siano rappresentative delle rese medie e della regione dove sono utilizzati, in particolare se questi diritti che hanno origine in superfici non irrigue sono utilizzati in superfici irrigue.

5. I diritti di impianto attribuiti ad una riserva possono essere prelevati non oltre la fine della quinta campagna successiva a quella durante la quale sono stati assegnati alla stessa. I diritti di impianto non concessi entro tale periodo si estinguono.

6. I diritti di impianto prelevati da una riserva sono esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati prelevati. Se non sono esercitati entro tale periodo, vengono riassegnati ad una riserva a norma del paragrafo 2, lettera a).

7.

Lo Stato membro che istituisce riserve regionali può emanare norme per trasferire diritti d'impianto tra le riserve regionali. Se in uno Stato membro coesistono riserve regionali e nazionali, possono essere autorizzati anche trasferimenti tra tali riserve.

I trasferimenti di cui al presente paragrafo possono essere subordinati ad un coefficiente di riduzione.

8. In deroga ai paragrafi da 1 a 7, l'autorità competente di uno Stato membro può scegliere di non attuare il sistema delle riserve purché detto Stato membro possa dimostrare di disporre nel proprio territorio di un sistema efficace per la gestione dei diritti d'impianto. Tale sistema può, se del caso, derogare alle disposizioni pertinenti del presente capo. Qualora uno Stato membro disponga di tale sistema, i diritti di reimpianto di cui alla prima frase dell'articolo 4, paragrafo 5, sono prorogati di cinque campagne. La seconda frase dell'articolo 4, paragrafo 5, resta applicabile.

Art. 6

1.

I diritti d'impianto nuovamente creati, compresi i diritti di nuovo impianto concessi dallo Stato membro a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, sono assegnati come segue:

  1. a) Germania: 1534 ha

  2. b) riserva comunitaria: 17000 ha.

Grecia: 1098 ha

Spagna: 17355 ha

Francia: 13565 ha

Italia: 12933 ha

Lussemburgo: 18 ha

Austria: 737 ha Portogallo: 3760 ha

2. I diritti d'impianto nuovamente creati possono essere assegnati ad una riserva o utilizzati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) soltanto se lo Stato membro ha compilato l'inventario del potenziale produttivo a norma dell'articolo 16.

3. L'assegnazione dei diritti d'impianto nuovamente creati di cui al paragrafo 1 ad una riserva o la loro utilizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) può essere effettuata una sola volta.

Art. 7

1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

  1. a) estirpazione, eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato;

  2. b) impianto, la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite o parti di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze;

  3. c) diritto di impianto, il diritto di piantare viti in forza del diritto di nuovo impianto, del diritto di reimpianto, del diritto di impianto ottenuto da una riserva o di un nuovo diritto di impianto alle condizioni stabilite rispettivamente negli articoli 3, 4, 5 e 6;

  4. d) diritto di reimpianto, il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve aver luogo l'estirpazione alle condizioni stabilite nell'articolo 4 e nell'articolo 5, paragrafo 8;

  5. e) sovrainnesto, l'innesto di una vite già precedentemente innestata.

2. Le modalità di applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75. Esse possono includere in particolare:

— disposizioni relative alla distillazione dei prodotti ottenuti dai vigneti di cui all'articolo 2, paragrafo 7;

— disposizioni che consentono di evitare oneri amministrativi eccessivi nell'applicazione delle disposizioni del presente capo;

— il riconoscimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

— la coesistenza di vigneti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2;

— l'applicazione del coefficiente di riduzione di cui all'articolo 5, paragrafo 7;

— l'applicazione della riserva comunitaria di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Le modalità possono in particolare prevedere, fino al 31 dicembre 2003, l'assegnazione agli Stati membri di diritti di impianto nuovamente creati prelevati dalla riserva comunitaria, da utilizzare in regioni che evidenzino un fabbisogno supplementare che potrebbe essere soddisfatto con l'assegnazione di tali diritti di impianto nuovamente creati;

— disposizioni atte a garantire che i diritti di nuovo impianto assegnati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, non pregiudichino il divieto di nuovi impianti di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

3. Entro il 31 dicembre 2003 e in seguito ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente capo. La relazione può essere corredata, se del caso, di proposte intese all'assegnazione di ulteriori diritti di impianto nuovamente creati.

Capo II. Premi per l'abbandono

Art. 8

1.

Può essere concesso un premio per l'abbandono definitivo della viticoltura in una superficie determinata.

Possono beneficiare del premio, a norma del presente capo, i conduttori di superfici viticole destinate alla produzione di uve da vino. Le superfici interessate non devono essere inferiori a 10 are.

2. Gli Stati membri possono stabilire le superfici per le quali può essere concesso il premio. Essi possono inoltre subordinare tale provvedimento ad alcune condizioni, intese tra l'altro a garantire un equilibrio tra produzione e ambiente nelle regioni interessate.

3. La concessione del premio implica per il conduttore la perdita del diritto di reimpianto per la superficie che ha formato oggetto del premio.

4. Gli Stati membri fissano il livello del premio per ettaro tenendo conto dei seguenti elementi:

  1. a) resa agricola o capacità di produzione dell'azienda,

  2. b) metodo di produzione,

  3. c) superficie interessata rispetto alla superficie totale dell'azienda,

  4. d) tipo di vino prodotto,

  5. e) esistenza di colture associate.

5. L'importo del premio non può superare massimali da determinare.

Art. 9

Non possono beneficiare del premio le superfici viticole seguenti:

  1. a) le superfici per le quali sono state constatate violazioni delle norme comunitarie o nazionali in materia di impianto durante un periodo, da determinare, che non può superare le dieci campagne;

  2. b) le superfici che non vengono più coltivate;

  3. c) le superfici piantate durante un periodo, da determinare, che non può superare le dieci campagne;

  4. d) le superfici che hanno beneficiato di finanziamenti per la loro ristrutturazione e riconversione durante un periodo, da determinare, che non può superare le dieci campagne.

Art. 10

Le modalità d'applicazione del presente capo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 75. Esse possono riguardare in particolare:

  1. a) le date per la presentazione delle domande e per l'esecuzione dell'estirpazione,

  2. b) le condizioni per il versamento dei pagamenti,

  3. c) i livelli massimi del premio di cui all'articolo 8, paragrafo 5,

  4. d) gli aspetti ambientali, e

  5. e) la determinazione dei periodi di cui all'articolo 9.

Capo III. Ristrutturazione e riconversione

Art. 11

1. È istituito un regime per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti.

2. Il regime ha l'obiettivo di adeguare la produzione alla domanda del mercato.

3.

Il regime si applica a uno o più dei seguenti casi:

  1. a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;

  2. b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;

  3. c) i miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti attinenti all'obiettivo del regime.

Il regime non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.

4. Il regime si applica soltanto nelle regioni per le quali lo Stato membro interessato ha compilato l'inventario del potenziale produttivo a norma dell'articolo 16.