Sez. 3, Sentenza n. 3864 del 03/12/1969 (Rv. 344208 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DI SENTENZA DI RILASCIO DI FONDO RUSTICO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE EX ART 3 DELLA LEGGE N 765 DEL 1962 - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO*
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DI SENTENZA DI RILASCIO DI FONDO RUSTICO - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE EX ART 3 DELLA LEGGE N 765 DEL 1962 - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO*
La Competenza a conoscere dell'opposizione all'esecuzione di una sentenza di rilascio di un fondo rustico, con la quale si invochi la sospensione dell'esecuzione di cui all'art 3 della legge 11 luglio 1952, n 765, appartiene al giudice ordinario e non alla Sezione specializzata agraria. (V 1763-58).*
Riferimenti normativi: Legge 11/07/1952 num. 765 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)