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Direttiva 2002/55/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

Testo in vigore al

Art. 36

1.

Gli Stati membri prescrivono che le sementi di ortaggi:

provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e

raccolte in un altro Stato membro,

devono, a richiesta e fatte salve le altre disposizioni della presente direttiva, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di produzioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

2.

Le sementi di ortaggi raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1 sono:

confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettere A e B, conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, e

accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato V, lettera C.

Le disposizioni di cui al primo comma, relativa all'imballaggio e al contrassegno, possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano ovvero convengano sull'esenzione.

3. Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di ortaggi

provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto paese terzo, e

raccolte in un paese terzo

devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato II per la stessa categoria. Anche gli altri Stati membri possono autorizzare la certificazione ufficiale di tali sementi.

Art. 37

1. Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto:

  1. a) che gli esami ufficiale delle varietà, effetuati in un paese terzo, offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri conformemente all'articolo 7;

  2. b) che i controlli delle selezioni conservative, effettuati in un paese terzo, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri;

  3. c) nei casi previsti all'articolo 36, che le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfano alle condizioni dell'allegato I,

  4. d) che le sementi di ortaggi raccolte in un paese terzo e che offrono le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche ed alle disposizioni adottate per il loro esame, onde assicurarne l'identità, per il contrassegno e per il controllo, sono per questi aspetti equivalenti alle sementi di base, alle sementi certificate o alle sementi standard raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 si applica anche a ogni nuovo Stato membro per il periodo che va dal giorno della sua adesione alla data alla quale deve mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva.

Art. 38

1. Al fine di eliminare difficoltà temporanee di approvvigionamento generale di sementi di base, certificate o standard che si manifestino nella Comunità e che non possano essere superate in altro modo, può essere deciso, con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, che gli Stati membri autorizzino, per un periodo determinato, la commercializzazione nell'intera Comunità di quantitativi necessari per superare le difficoltà di approvvigionamento, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti o di sementi di una varietà non inclusa nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi» o nei cataloghi nazionali delle varietà degli Stati membri.

2. Quando si tratti di una categoria di sementi di una determinata varietà, l'etichetta ufficiale o l'etichetta del fornitore è quella prevista per la corrispondente categoria; per le sementi di varietà che non figurano nei cataloghi summenzionati, l'etichetta è di colore marrone. L'etichetta deve indicare sempre che si tratta di una categoria di sementi soggetta a requisiti ridotti.

3. Possono essere adottate norme d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Art. 39

1. Gli Stati membri vigilano affinché siano effettuati controlli ufficiali sulla commercializzazione di sementi di ortaggi, perlomeno mediante sondaggi, per verificare la conformità ai requisiti e alle condizioni della presente direttiva.

2.

Fatta salva la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg importati da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:

  1. a) specie;

  2. b) varietà;

  3. c) categoria;

  4. d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale;

  5. e) paese speditore;

  6. f) importatore;

  7. g) quantitativo di sementi.

Le modalità secondo cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2.

Art. 40

Gli Stati membri provvedono a che le sementi delle categorie «sementi certificate» e «sementi standard» vengano sottoposte a un controllo ufficiale a posteriori su pianta mediante sondaggi per quanto attiene all'identità ed alla purezza della varietà rispetto a campioni testimoni.

Art. 41

1.

Gli Stati membri provvedono affinché i responsabili dell'apposizione delle etichette relative alle sementi standard destinate alla commercializzazione:

  1. a) li tengano informati dell'inizio e della fine delle loro attività;

  2. b) tengano una contabilità relativa a tutte le partite di sementi standard e la mettano a loro disposizione per almeno tre anni;

  3. c) tengano a loro disposizione, per almeno due anni, un campione testimone delle sementi delle varietà per le quali non è richiesta una selezione conservatrice; e

  4. d) prelevino campioni di ciascuna partita destinata alla commercializzazione e li tengano a loro disposizione per almeno due anni.

Le operazioni di cui alle lettere b) e d) sono sottoposte a vigilanza ufficiale effettuata mediante sondaggi. L'obbligo di cui alla lettera c) è applicabile solo ai responsabili che sono nel contempo produttori.

2. Gli Stati membri provvedono affinché ogni persona che intenda far menzione di una selezione conservatrice ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, comunichi preventivamente tale intenzione.

Art. 42

1. Se in seguito a controlli a posteriori effettuati su pianta si è ripetutamente costatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una data varietà ai previsti requisiti d'identità o di purezza della varietà, gli Stati membri provvedono affinché la commercializazione delle dette sementi possa essere interamente o parzialmente, ed eventualmente per un determinato periodo, vietata al responsabile della commercializzazione stessa.

2. Le misure adottate in applicazione del paragrafo 1 vengono revocate, non appena si determini con sufficiente certezza che le sementi destinate alla commercializzazione risponderanno in futuro ai requisiti d'identità e di purezza della varietà.

Art. 43

1. All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, prelevati mediante sondaggi, per il controllo a posteriore di sementi di ortaggi immesse sul mercato a norma delle disposizioni, della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:

sementi raccolte in paesi terzi,

sementi adatte all'agricoltura biologica,

sementi commercializzate per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche.

2. Tali prove e analisi comparative sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici della certificazione e controllare che le sementi soddisfino le condizioni previste.

3. La Commissione adotta, secondo la procedura prevista dall'articolo 46, paragrafo 2, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 46, paragrafo 1, dei provvedimenti di ordine tecnico per l'esecuzione delle prove delle analisi nonché dei risultati delle medesime.

4.

La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.

5. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite conformemente alla procedura dell'articolo 46, paragrafo 2.

6. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 1 e 2.

Art. 44

1. Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche per tener conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda i requisiti per la commercializzazione delle sementi trattate chimicamente.

2. Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, sono stabilite condizioni specifiche per tener conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di:

  1. a) ecotipi e varietà tradizionalmente coltivate in località e regioni particolari e minacciati da erosione genetica, fatto salvo il regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994, concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura10;

  2. b) varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.

3. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 2 includono in particolare i seguenti punti:

  1. a) nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a), gli ecotipi e le varietà vengono accettati conformemente alle disposizioni della presente direttiva. In particolare si tiene conto dei risultati di valutazioni non ufficiali e delle conoscenze acquisite con l'esperienza pratica durante la coltivazione, la riproduzione e l'impiego nonché delle descrizioni dettagliate della varietà e delle loro rispettive denominazioni, così come sono notificate agli Stati membri interessati, elementi che, se sufficienti, danno luogo all'esenzione dall'obbligo dell'esame ufficiale. Tali ecotipi o varietà, in seguito alla loro accettazione, sono indicati come «varietà da conservazione» nel catalogo comune;

  2. b) nel caso di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), adeguate restrizioni quantitative.

Art. 46

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, istituito con l'articolo 1 della decisione 66/399/CEE del Consiglio11.

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo stabilito dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo stabilito dall'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Art. 47

Con riserva delle disposizioni dell'articolo 18 e degli allegati I e II, la presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.

Art. 48

1. Con la procedura di cui all'articolo 46, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda:

  1. a) le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente;

  2. b) le condizioni di commercializzazione delle sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 2002/53/CE12, associate a specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate da erosione genetica;

  3. c) le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.

2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), comprendono in particolare i seguenti punti:

  1. a) le sementi di questi specie devono essere di provenienza nota e approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;

  2. b) pertinenti restrizioni quantitative.

Art. 50

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Art. 51

1. La direttiva 70/458/CEE, modificata dalle direttive indicate nell'allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione delle stesse di cui all'allegato VI, parte B.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VII.

Art. 52

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002. Per il Consiglio Il Presidente M. Rajoy Brey (1) Parere del 9 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) Cfr. allegato VI, parte A. (10) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.