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Sez. 1, Ordinanza n. 31173 del 28/11/2025 (Rv. 676555-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO | Attestazione di cancelleria - Valore probatorio privilegiato - Annotazione nello storico del fascicolo - Inclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676555-01

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO

Rientrano nelle risultanze dei registri di cancelleria, i quali costituiscono piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta come da lui compiuti ex art. 2700 c.c., anche le annotazioni contenute nello "storico del fascicolo", che avendo la funzione di dare completo conto dello sviluppo del procedimento ha valore certificativo di ciò che è accaduto nel processo; ne consegue che la prova legale derivante da dette annotazioni non può essere infirmata dalle diverse dichiarazioni contenute in atti pubblici. (Fattispecie in tema di inidoneità dell'atto notarile di cessione del credito, in cui si menziona una data errata di intervento, ad infirmare il valore probatorio dell'annotazione di cancelleria contenuta nello storico del fascicolo dell'esecuzione forzata).

Legge 02/12/1991 num. 399 art. 4, DM Grazia e Giustizia 27/03/2000 art. 2, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 57, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)