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Interventi per alcune zone del territorio nazionale colpite da calamita' naturali

Testo in vigore al

Titolo I. Eventi alluvionali del 7 agosto 1978 in piemonte

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per provvedere alle necessita' di ripristino nelle zone delle province di Novara, Torino e Vercelli danneggiate dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, e' assegnato alla regione Piemonte un contributo speciale di lire 50.000 milioni.

2. Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera di interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati, nonche' agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

3. La somma di lire 50.000 milioni, di cui al primo comma, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 30.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1979.

Art. 2

1. Per provvedere alle necessita' urgenti di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto nei comuni indicati nella allegata tabella A e' autorizzata la spesa di lire 470 milioni che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978

Art. 3

1. Per provvedere ai lavori di costruzione, sistemazione e riparazione delle opere idrauliche attualmente di competenza dello Stato classificate di seconda e terza categoria ricadenti nei bacini a carattere interregionale nonche' per le opere di pronto intervento, da eseguirsi nel territorio della regione Piemonte in dipendenza degli eventi alluvionali dell'agosto 1978, e' autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 2.500 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 5.000 milioni nell'anno finanziarie 1979.

2. I lavori previsti nel precedente comma sono attuati dal magistrato per il Po di Parma in base ad un programma di interventi, che sara' sottoposto all'Approvazione del Ministero dei lavori pubblici, previo parer della regione che e' tenuta ad esprimersi nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta in caso di decorrenza del termine predetto senza che sia stato comunicato il parere, questo si intende favorevole.

Art. 4

1. Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento provvisorio della rete anzidetta nelle zone colpite dagli eventi alluvionali di cui al presente titolo, da effettuarsi a cura dell'ANAS, e' autorizzata la spesa di lire 24.500 milioni.

2. Sullo stanziamento di cui al comma precedente l'ANAS potra' eseguire, sentita la regione, lavori di riparazione e sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari.

3. La spesa di lire 24.500 milioni occorrente per i lavori e le opere di cui ai commi precedenti sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 9.500 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 15.000 milioni per l'anno 1979 per essere assegnata all'ANAS.

4. Ai fini del presente articolo i capi compartimento della viabilita' sono autorizzati, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, e dall'articolo 25, lettera e), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione con il sistema dell'economia.

5. La regione Piemonte dovra' esprimere il parere di cui al precedente secondo comma entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine senza che il parere sia stato comunicato, questo si intende favorevole.

Art. 5

1. Per provvedere al completo ripristino del tratto italiano della ferrovia in concessione Domodossola-Locarno danneggiato dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978, e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, in ragione di lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 3.000 milioni nell'anno finanziario 1979.

2. La somma predetta sara' erogata alla concessionaria Societa' subalpina imprese ferroviarie secondo i criteri stabiliti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410.

3. Per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi alluvionali dell'agosto 1978 anche con le eventuali opere necessarie per prevenire analoghi danni conseguenti da eventuali futuri fatti calamitosi, e' concessa all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato un'assegnazione straordinaria di lire 2.000 milioni.

4. Detta somma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1978 e di lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1979, per essere assegnata alla predetta Azienda autonoma.

Art. 6

1. Nei comuni indicati nell'allegata tabella A e' concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei datori di lavoro di tutti i settori produttivi, dovuti per i periodi di paga compresi tra il 1 settembre 1978 e il 31 gennaio 1979.

2. Nei comuni di cui al primo comma e' concessa la sospensione della riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, nonche' dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani e dagli esercenti attivita' commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, che siano iscritti alle forme di assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi, limitatamente alle rate scadenti dal novembre 1978 all'aprile 1979.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' della rateizzazione dei contributi sospesi da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un biennio.

Art. 7

1. I lavoratori autonomi di cui al secondo comma dell'articolo precedente, i quali abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi alluvionali di cui al presente titolo, sono esonerati dal pagamento dei contributi per le assicuarzioni sociali obbligatorie e per l'ENAOLI, limitatamente alle rate comprese nel periodo dal novembre 1978 al giugno 1979.

2. Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alla scadenza della rata esattoriale in cui opera l'esonero.

3. L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto del nubifragio.

Art. 8

1. L'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo gravera' sul bilancio dello Stato che provvedera' a rimborsare all'INPS, all'INAIL e alle altre gestioni interessate, a far tempo dal 1979 e sulla base delle risultanze annuali di gestione, le somme dagli stessi non riscosse.

Art. 9

1. A favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane, danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al presente titolo, aventi stabilimenti nei comuni indicati nell'allegata tabella A, si applicano le provvidenze contemplate dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese le modifiche e le altre modalita' contenute nell'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, salvo per quanto riguarda il termine di decadenza per la presentazione delle istanze che e' consentita entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10

1. Le piccole imprese di cui all'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, ai soli fini dell'applicazione del precedente articolo 9, sono quelle individuali e sociali del settore del commercio con non piu' di tre dipendenti, quelle dell'artigianato, nonche' quelle del settore industriale con non piu' di trenta dipendenti.

Art. 11

1. Il contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 7-bis della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, richiamato con modifiche dall'articolo 9 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, e' corrisposto dai prefetti sui fondi che saranno ad essi somministrati con ordine di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilita' intestata ai medesimi, dell'importo massimo di lire 100 milioni, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato ed emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

Art. 12

1. Per l'erogazione dei contributi a fondo perduto, di cui al precedente articolo 11, e' stanziata nel bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1978 la somma di lire 1.500 milioni.

2. Il fondo delle anticipazioni dello Stato previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate dagli eventi, alluvionali di cui alla presente legge nei comuni compresi nell'allegata tabella A, gia' elevato a lire 38.000 milioni con l'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, e' ulteriormente elevato a lire 48.000 milioni.

3. Il limite di spesa di lire 16.550 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' ulteriormente elevato a lire 21.550 milioni.2

4. La maggiore spesa di lire 10.000 milioni, prevista dal secondo comma del presente articolo, sara' iscritta nello stato di previsione della Spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1978 e di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1979; quella di lire 5.000 milioni di cui al terzo comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Art. 13

1. Le imprese danneggiate di cui all'articolo 9 aventi titolo alla concessione del finanziamento previsto secondo le modalita' della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, possono beneficiare di un prefinanziamento da parte degli istituti o delle aziende di credito abilitati ai sensi della predetta legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni.

2. A tal fine detti istituti ed aziende di credito sono autorizzati, anche in deroga a norme di legge o di statuto, a prevedere nei contratti di mutuo, di cui all'articolo 3 della predetta legge, stipulabili anche prima della concessione del contributo in conto interessi da parte del Ministero del tesoro di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tali prefinanziamenti al tasso di interesse speciale del 3 per cento.

3. Il Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta degli istituti ed aziende di credito i quali abbiano stipulato i contratti di prefinanziamento di cui al precedente comma, concede un contributo pari alla differenza tra il tasso di riferimento, vigente all'atto della stipula del contratto, e il tasso agevolato del 3 per cento, fino alla data di concessione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Qualora il Ministero del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non dovesse approvare la richiesta degli istituti ed aziende di credito di cui al terzo comma, i finanziamenti concessi dai predetti saranno regolati al tasso ordinario vigente alla data della stipula del contratto per tutta la durata residua in esso stabilita.

5. Le somme erogate a titolo di contributo sugli interessi nel periodo di prefinanziamento restano acquisiti dallo istituto o dall'azienda di credito.