Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono abrogate le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennita' da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza.
Art. 2
1. La pensione e gli altri trattamenti previsti dal precedente articolo 1, che siano stati perduti, ridotti o sospesi, sono ripristinati integralmente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
1. La presente legge si applica anche nei riguardi delle persone diverse dal dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico che a norma delle disposizioni vigenti hanno od avevano, comunque, titolo alla pensione o ad altri trattamenti previsti dal precedente articolo 1.
Art. 4
1. La pensione e gli altri trattamenti previsti dagli articoli 1 e 3 della presente legge sono sequestrabili e pignorabili per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente.
2. Quando i crediti predetti siano stati accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno subito dall'Amministrazione puo' avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE