Sez. U, Sentenza n. 2956 del 28/04/1986 (Rv. 445967 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE) - PUBBLICO MINISTERO PRESSO DETTA SEZIONE - FUNZIONE - ESERCIZIO DA PARTE DI UN SOSTITUTO DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE) - PUBBLICO MINISTERO PRESSO DETTA SEZIONE - FUNZIONE - ESERCIZIO DA PARTE DI UN SOSTITUTO DEL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE - LEGITTIMITÀ.*
Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, presso la Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, tutte le funzioni del pubblico ministero, ivi inclusa la contestazione di nuovi addebiti nel corso dell'istruttoria, senza necessità di ulteriori comunicazioni al ministro di grazia e giustizia (art. 59, quinto comma, del d.P.R. 16 settembre 1958 n. 916), possono essere esercitate, oltre che direttamente dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione, anche da un sostituto del medesimo, all'uopo delegato, tenuto conto che il principio dell'unità ed indivisibilità dell'ufficio del pubblico ministero trova applicazione anche in detto procedimento disciplinare. (V 2412/85, mass n 440256).*
Riferimenti normativi: Legge 24/03/1958 num. 195 art. 10, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 14, DPR 16/09/1958 num. 916 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)