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Sez. 1, Sentenza n. 1573 del 27/05/1971 (Rv. 351972 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - CONFIGURABILITA - ONERE PROBATORIO DEL SOLVENS.*
Stato
decisa il 1971-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351972-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - CONFIGURABILITA - ONERE PROBATORIO DEL SOLVENS.*

La restituzione della somma pagata in base ad un contratto nullo deve essere ricondotta nello schema della ripetizione di indebito oggettivo, la quale trova fondamento nel principio dell'ingiustificato arricchimento in senso lato e richiede che il pagamento eseguito non fosse dovuto o per Mancanza di una causa contrattuale giustificativa originaria o perche questa sia venuta meno o sia invalida, cosicche il debito pagato non esisteva a carico del solvens, il quale e tenuto a fornire la dimostrazione di aver pagato per errore scusabile. (V 2387'69, mass n 341850).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)