Sez. 1, Sentenza n. 6023 del 18/11/1996 Cc. (dep. 19/12/1996) Rv. 206255 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Modificata mediatamente dall'aggravamento sanzionatorio della fattispecie criminosa - Opera solo per i fatti successivi - Fattispecie in tema di falsa testimonianza.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE
Poiché l'art. 11 D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356 - che ha elevato da tre a sei anni di reclusione la pena massima per il reato di falsa testimonianza previsto dall'art. 372 cod. pen. - è norma di carattere sostanziale che soltanto come effetto riflesso comporta lo spostamento della competenza dal pretore al tribunale, per i fatti commessi in data anteriore all'entrata in vigore della suddetta disposizione continuano ad applicarsi, in forza dell'art. 2, comma terzo, cod. pen., i limiti di pena preesistenti e, conseguentemente, in assenza di disposizioni transitorie, la competenza continua ad appartenere al pretore.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 372 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 11, Decreto Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)