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Sez. U, Sentenza n. 10239 del 01/12/1994 (Rv. 488928 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Cassa di risparmio - Attività concernente la costituzione o l'estinzione dell'ente ovvero il funzionamento dei suoi organi - Esercizio di potestà pubblicistiche - Consistenza delle correlative situazioni soggettive - Natura di interesse legittimo - Relative controversie - Devoluzione al giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1994-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488928-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Gli enti pubblici economici, pur operando in aree prevalentemente sottoposte al regime privatistico, sfuggono a tale regime, per rientrare in quello di diritto pubblico, con riguardo alle attività che discendano dall'esercizio della potestà autoritativa dell'ente di disporre ala propria organizzazione, quale espressione di un potere di supremazia inerente allo svolgimento di una funzione pubblica. Ne consegue che l'attività delle Casse di risparmio - da includersi nella suddetta categoria di enti - esulante dalla gestione economica e concernente la costituzione e l'estinzione dell'ente ovvero il funzionamento dei suoi organi statuari, coinvolgendo l'assetto organizzativo e quindi l'esercizio di potestà pubblicistiche, può impingere su situazioni che hanno la consistenza non del diritto soggettivo, ma dell'interesse legittimo, così da risultare tutelabile solo davanti al giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)