Sez. 5, Sentenza n. 5022 del 21/02/1974 Ud. (dep. 12/07/1974) Rv. 127575 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - DELITTO DI PERICOLO - CONDOTTA - FORMAZIONE DI ATTI DA PARTE DELLA PA - PARTECIPAZIONE ILLEGITTIMA DEL PU - NECESSITA ED ESTREMI - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - INTERESSE PRIVATO IN ATTI DI UFFICIO - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - DELITTO DI PERICOLO - CONDOTTA - FORMAZIONE DI ATTI DA PARTE DELLA PA - PARTECIPAZIONE ILLEGITTIMA DEL PU - NECESSITA ED ESTREMI - FATTISPECIE.*
Il reato di interesse privato in atto di ufficio, va annoverato tra i delitti di pericolo e puo compiersi con una condotta attiva o con un comportamento omissivo. Per concretizzare il reato e necessaria la formazione di un atto della pa al quale il pu abbia partecipato agendo illegittimamente, in modo che l'atto di ufficio venga compiuto nell' interesse privato, che puo anche coincidere con quello della pa. (fattispecie in cui il delitto e stato escluso nella mancata accettazione di un incarico seguito ad una nomina non sollecitata). (V 120166, anno 1972).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)