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Sez. 1, Sentenza n. 17326 del 24/06/2024 (Rv. 671659-01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA | Convenzione ex art. 35 della l. n. 865 del 1971 - Prezzo di cessione delle aree - Copertura di tutti i costi di acquisizione - Obbligo di conguaglio - Legittimazione passiva degli assegnatari - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671659-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA

In tema di edilizia popolare ed economica, il principio del perfetto pareggio economico, in base al quale il prezzo di cessione delle aree deve assicurare al Comune la copertura di tutti i costi per la loro acquisizione, non comporta l'automatico trasferimento dell'obbligo di conguaglio a carico degli assegnatari degli alloggi, salvo che non vi sia un loro espresso accollo ex art. 1273 c.c. ovvero un'espressa previsione di trasferimento nella convenzione stipulata tra l'ente pubblico e la cooperativa concessionaria, che altrimenti, ai sensi dell'art. 35 della l. n. 865 del 1971, rimane l'unico soggetto obbligato all'integrazione del prezzo.

Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)