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Sez. 5, Sentenza n. 5075 del 26/02/2024 (Rv. 670412-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Tassazione agevolata ex art. 2 del d.l. n. 93 del 2008 - Prestazioni di lavoro straordinario - Dipendente di Università privata riconosciuta - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670412-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Il regime di tassazione agevolata ex art. 2 d.l. n. 93 del 2008, conv. dalla l. n. 126 del 2008, è rivolto al settore privato e ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2007, a 30.000 euro e, quindi, non si applica alle prestazioni di lavoro straordinario rese dai dipendenti di università private legalmente riconosciute (nella specie, l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli), che - in quanto università libere disciplinate dal r.d. n. 1592 del 1933 e dalla l. n. 243 del 1991, e per i fini che perseguono, i controlli a cui sono assoggettate e i finanziamenti pubblici di cui sono destinatarie - sono considerate enti pubblici non economici e non svolgono attività economica rivolta al mercato, diretta alla produzione di utili ed attinente ai profili della competitività.

Decreto Legge 27/05/2008 num. 93 art. 2 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 126 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 CORTE COST., Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 CORTE COST., Legge 29/07/1991 num. 243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)