Sez. L, Sentenza n. 5248 del 02/12/1977 (Rv. 388896 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PROVA E VALUTAZIONE DEL DANNO (CRITERI) - INSUSSISTENZA DI UN DANNO PATRIMONIALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN RELAZIONE AL RICONOSCIUTO DIRITTO DI OPZIONE DI UN AGENTE DI COMMERCIO TRA LA LIQUIDAZIONE DI UNA INDENNITA E QUELLA DI UNA PENSIONE DI VECCHIAIA QUANTITATIVAMENTE EQUIVALENTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - PROVA E VALUTAZIONE DEL DANNO (CRITERI) - INSUSSISTENZA DI UN DANNO PATRIMONIALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN RELAZIONE AL RICONOSCIUTO DIRITTO DI OPZIONE DI UN AGENTE DI COMMERCIO TRA LA LIQUIDAZIONE DI UNA INDENNITA E QUELLA DI UNA PENSIONE DI VECCHIAIA QUANTITATIVAMENTE EQUIVALENTI.*
L'accertamento del giudice del merito, che escluda la sussistenza di un danno patrimoniale per omissione contributiva, in quanto il diritto dell'agente o del rappresentante di commercio alle prestazioni previdenziali non risulti in concreto menomato, neppure parzialmente, si sottrae al Sindacato di legittimita se immune da vizi logico- giuridici. (nella specie la Corte di merito aveva accertato che, malgrado una pretesa omissione contributiva, un agente di commercio aveva potuto esercitare il diritto di opzione per la liquidazione di una indennita invece che per la pensione di vecchiaia, senza alcuna diminuzione quantitativa. Nel controllare la correttezza della motivazione, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di cui in massima). (V 2919/75, mass n 376975).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2116, DM 10/09/1962
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)