Sez. 1 - , Ordinanza n. 20236 del 23/06/2022 (Rv. 665225 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE | Disciplina previgente al c.p.i. - Danno da lucro cessante - Liquidazione equitativa - Criterio della royalty ragionevole - Motivazione della relativa scelta - Congruità - Valutazione.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE
In base alla disciplina previgente al codice della proprietà industriale, il computo dei mancati profitti cagionati dalla contraffazione del brevetto presuppone una valutazione su base equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., ed è pertanto consentito il ricorso al criterio della "royalty" ragionevole, purché di tale scelta il giudice di merito dia congrua motivazione, quale è quella imperniata sulla necessità di considerare una minima proporzione rispetto al risultato contabile correlato alle caratteristiche tecnologiche dei trovati.
Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)