Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 78 Analisi comparata per la vigilanza sui metodi interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri
1. Le autorità competenti garantiscono che gli enti autorizzati a utilizzare i metodi interni per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti in materia di fondi propri, fatta eccezione per il rischio operativo, riferiscano i risultati dei calcoli dei loro metodi interni per le loro esposizioni o posizioni incluse nei portafogli di riferimento. Gli enti presentano i risultati dei calcoli, corredati di una spiegazione delle metodologie utilizzate per produrli, alle autorità competenti con una frequenza adeguata e almeno una volta l'anno.
2. Le autorità competenti garantiscono che gli enti presentino alle autorità competenti e all'ABE i risultati dei calcoli di cui al paragrafo 1 secondo il modello sviluppato dall'ABE conformemente al paragrafo 8. Se le autorità competenti scelgono di sviluppare portafogli specifici, lo fanno in consultazione con l'ABE e assicurano che gli enti riferiscano i risultati dei calcoli separatamente dai risultati dei calcoli per i portafogli dell'ABE.
3.
Le autorità competenti sorvegliano, sulla base delle informazioni presentate dagli enti conformemente al paragrafo 1, la gamma degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti in materia di fondi propri applicabili, fatta eccezione per il rischio operativo, alle esposizioni o operazioni nel portafoglio di riferimento derivanti dai metodi interni di tali enti. Almeno una volta l'anno, le autorità competenti effettuano una valutazione della qualità di tali metodi, prestando particolare attenzione:
a) ai metodi che mostrano differenze significative nei requisiti in materia di fondi propri per la stessa esposizione;
b) ai metodi che presentano una diversità particolarmente alta o bassa, e anche quelli che presentano una sottovalutazione significativa e sistematica dei requisiti in materia di fondi propri.
L'ABE elabora una relazione per assistere le autorità competenti nella valutazione della qualità dei metodi interni sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2.
4. Se determinati enti si distaccano notevolmente dalla maggior parte degli enti loro simili o se si registra una limitata analogia del metodo che determina un'ampia varietà di risultati, le autorità competenti ne indagano i motivi e, qualora si evidenzi chiaramente che il metodo di un ente determina una sottovalutazione dei requisiti in materia di fondi propri non attribuibile a differenze nei rischi sottostanti delle esposizioni o posizioni, adotta misure correttive.
5. Le autorità competenti assicurano che le loro decisioni sull'adeguatezza delle misure correttive di cui al paragrafo 4 siano conformi al principio per cui tali misure devono mantenere gli obiettivi di un metodo interno e pertanto:
a) non determinino standardizzazione o metodi preferiti;
b) non creino falsi incentivi; o
c) non provochino comportamenti imitativi.
6. L'ABE può emanare orientamenti e raccomandazioni conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, qualora lo consideri necessario sulla base delle informazioni e delle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, per migliorare le pratiche di vigilanza o le prassi degli enti riguardo ai metodi interni.
7.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a) le procedure per la condivisione delle valutazioni effettuate conformemente al paragrafo 3 tra le autorità competenti e con l'ABE;
b) le norme per la valutazione effettuata dalle autorità competenti di cui al paragrafo 3.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
8.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare:
a) il modello, le definizioni e le soluzioni IT da applicare nell'Unione per le relazioni di cui al paragrafo 2;
b) il portafoglio o i portafogli di riferimento di cui al paragrafo 1.
L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 1o gennaio 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
9. Entro il 1o aprile 2015 e previa consultazione dell'ABE, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento dell'analisi comparativa dei modelli interni, compreso l'ambito di applicazione del modello. Se del caso, la relazione è seguita da una proposta legislativa.
Art. 79 Rischio di credito e di controparte
Le autorità competenti assicurano che:
a) la concessione dei crediti si basi su criteri solidi e ben definiti e che il processo per l'approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei crediti sia definito in modo chiaro;
b) gli enti si dotino di metodologie interne che consentono loro di valutare il rischio di credito delle esposizioni nei confronti di singoli debitori, titoli o posizioni inerenti a cartolarizzazione, e il rischio di credito a livello di portafoglio. In particolare, le metodologie interne non si affidino esclusivamente o meccanicamente ai rating di credito esterni. Ove i requisiti in materia di fondi propri si basino sul rating di un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) o sul fatto che un'esposizione è priva di rating, ciò non esenta gli enti dal prendere in considerazione altre informazioni rilevanti per valutare l'allocazione del capitale interno;
c) l'amministrazione e il monitoraggio continui dei portafogli e delle esposizioni soggetti al rischio di credito degli enti, anche al fine di identificare e gestire i crediti problematici e di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti adeguati, siano eseguiti tramite sistemi efficaci;
d) la diversificazione dei portafogli dei crediti sia adeguata ai mercati di sbocco e alla strategia globale di credito dell'ente.
Art. 80 Rischio residuo
Le autorità competenti assicurano che il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dall'ente risultino meno efficaci del previsto venga affrontato e controllato anche mediante politiche e procedure scritte.
Art. 81 Rischio di concentrazione
Le autorità competenti assicurano che il rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso ogni controparte, comprese le controparti centrali, gruppi di controparti collegate e controparti del medesimo settore economico, della stessa regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce, nonché l'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi in particolare i rischi connessi con le grandi esposizioni creditizie indirette, ad esempio verso un unico datore di garanzie, siano affrontati e controllati anche mediante politiche e procedure scritte.
Art. 82 Rischi derivanti da cartolarizzazioni
1. Le autorità competenti assicurano che i rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione in relazione alle quali gli enti creditizi sono investitori, cedenti o promotori, tra cui i rischi reputazionali quali, ad esempio, quelli che insorgono in relazione a strutture o prodotti complessi, siano valutati e affrontati mediante politiche e procedure appropriate, al fine di garantire che la sostanza economica dell'operazione sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio.
2. Le autorità competenti assicurano che gli enti che sono cedenti di operazioni di cartolarizzazione rotative che prevedono clausole di rimborso anticipato approntino piani di liquidità per far fronte alle implicazioni dei rimborsi sia programmati sia anticipati.
Art. 83 Rischio di mercato
1. Le autorità competenti assicurano che siano attuate politiche e procedure per l'identificazione, la misurazione e la gestione di tutte le fonti materiali e gli effetti dei rischi di mercato.
2. Qualora la posizione corta abbia scadenza anteriore a quella della posizione lunga, le autorità competenti assicurano che gli enti adottino misure anche contro il rischio di mancanza di liquidità.
3.
Il capitale interno è adeguato per i rischi di mercato rilevanti che non sono soggetti ad un requisito in materia di fondi propri.
Gli enti che, nel calcolare i requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di posizione conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, hanno effettuato compensazioni delle loro posizioni in uno o più degli strumenti di capitale che costituiscono un indice di borsa con una o più posizioni nel contratto future su tale indice o altro prodotto su tale indice dispongono di capitale interno sufficiente per coprire il rischio di base di perdite derivanti da variazioni non parallele del valore del future o di altri prodotti rispetto a quelle del valore degli strumenti di capitale che lo compongono. Gli enti dispongono altresì di tale capitale interno sufficiente qualora detengano posizioni opposte in contratti future su indici di borsa la cui scadenza e/o la cui composizione non siano identiche.
Nel caso in cui si usi il trattamento di cui all'articolo 345 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti assicurano di detenere sufficiente capitale interno a fronte del rischio di perdita esistente tra il momento dell'impegno iniziale e il giorno lavorativo seguente.
Art. 84 Rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione
Le autorità competenti assicurano che gli enti applichino sistemi per identificare, valutare e gestire il rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sulle attività dell'ente diverse dalla negoziazione.
Art. 85 Rischio operativo
1. Le autorità competenti assicurano che gli enti attuino politiche e processi intesi a valutare e a gestire l'esposizione al rischio operativo, nel quale sono compresi il rischio di modello, e a coprire gli eventi di particolare gravità e di scarsa frequenza. Gli enti stabiliscono dettagliatamente in che cosa consista il rischio operativo ai fini di tali politiche e procedure.
2. Le autorità competenti assicurano che gli enti si dotino di piani di emergenza e di continuità operativa che assicurino la propria capacità di operare su base continuativa e di limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell'operatività.
Art. 86 Rischio di liquidità
1. Le autorità competenti assicurano che gli enti siano dotati di strategie, politiche, processi e sistemi solidi per identificare, misurare, gestire e monitorare il rischio di liquidità su una serie adeguata di orizzonti temporali, anche infragiornalieri, in modo da assicurare che gli enti mantengano riserve di liquidità di livello adeguato. Tali strategie, politiche, processi e sistemi sono specificamente pensati per linee di attività, valute, succursali ed entità giuridiche e comprendono meccanismi adeguati per l'attribuzione dei costi, dei vantaggi e dei rischi di liquidità.
2. Le strategie, le politiche, i processi e i sistemi di cui al paragrafo 1 sono proporzionati alla complessità, al profilo di rischio, al campo di attività dell'ente e al livello di tolleranza al rischio fissato dall'organo di gestione, e riflettono la rilevanza dell'ente in ogni Stato membro in cui esercita la sua attività. Gli enti comunicano la tolleranza al rischio a tutte le pertinenti linee di attività.
3.
Le autorità competenti assicurano che gli enti abbiano, tenendo conto della natura, dell'ampiezza e della complessità delle loro attività, profili di rischio di liquidità congrui e non superiori rispetto a quelli necessari per un sistema solido e ben funzionante.
Le autorità competenti monitorano gli sviluppi per quanto riguarda i profili di rischio di liquidità, per esempio la concezione dei prodotti e i loro volumi, la gestione del rischio, le politiche di finanziamento e le concentrazioni delle fonti di finanziamento.
Le autorità competenti intervengono in modo efficace qualora gli sviluppi di cui al secondo comma possano determinare l'instabilità di un singolo ente o un'instabilità sistemica.
Le autorità competenti informano l'ABE in merito a eventuali azioni adottate a norma del terzo comma.
L'ABE formula raccomandazioni ove opportuno conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010.
4. Le autorità competenti assicurano che gli enti sviluppino metodologie per individuare, misurare, gestire e sorvegliare le posizioni di finanziamento. Queste metodologie comprendono i flussi di cassa significativi, attuali e previsti, inerenti e conseguenti ad attività, passività, voci fuori bilancio, comprese le passività potenziali, e il possibile impatto del rischio di reputazione.
5. Le autorità competenti assicurano che gli enti distinguano tra attività costituite in garanzia e attività non impegnate che sono disponibili in qualsiasi momento, in particolare nelle situazioni di emergenza. Esse assicurano altresì che gli enti tengano conto dell'entità giuridica che dispone delle attività, del paese in cui queste sono iscritte a norma di legge, in un registro o su un conto, e della loro ammissibilità, e monitorano la possibilità di disporre tempestivamente delle attività.
6. Le autorità competenti assicurano che gli enti tengano conto anche degli ostacoli giuridici, regolamentari e operativi all'eventuale trasferimento di liquidità e di attività non impegnate tra le entità, sia all'interno che all'esterno dello Spazio economico europeo.
7. Le autorità competenti assicurano che gli enti prendano in considerazione vari strumenti di attenuazione del rischio di liquidità, tra cui un sistema di limiti e riserve di liquidità, per essere in grado di fare fronte a tutta una serie di stress, e differenzi in modo adeguato la sua struttura di finanziamento e l'accesso alle fonti di finanziamento. Tali disposizioni sono riviste regolarmente.
8. Le autorità competenti assicurano che gli enti considerino scenari alternativi sulle posizioni di liquidità e sui fattori di attenuazione dei rischi e riesaminino le ipotesi su cui si basano le decisioni relative alla posizione di finanziamento almeno una volta l'anno. A tal fine, tali scenari alternativi prendono in considerazione, in particolare, le voci fuori bilancio e le altre passività potenziali, comprese quelle di società veicolo per la cartolarizzazione o di altre entità create a scopi speciali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 nei confronti delle quali l'ente agisce come promotore o alle quali fornisce un rilevante sostegno di liquidità.
9. Le autorità competenti assicurano che gli enti valutino l'impatto potenziale di scenari alternativi relativi specificamente all'ente, di scenari riguardanti tutto il mercato e una combinazione dei due. Sono presi in considerazione periodi diversi e condizioni di stress di vario grado.
10. Le autorità competenti assicurano che gli enti adeguino le loro strategie, le loro politiche interne e i loro limiti relativi al rischio di liquidità ed elaborino piani di emergenza efficaci, tenendo conto dei risultati degli scenari alternativi di cui al paragrafo 8.
11. Le autorità competenti assicurano che gli enti dispongano di piani di ripristino della posizione di liquidità che fissino strategie adeguate e idonee misure di attuazione per rimediare a eventuali carenze di liquidità, anche per quanto riguarda le succursali stabilite in un altro Stato membro. Le autorità competenti assicurano che tali piani siano verificati dagli enti almeno una volta l'anno, aggiornati sulla base dei risultati degli scenari alternativi definiti al paragrafo 8, comunicati all'alta dirigenza e da questa approvati, affinché le politiche e le processi interni possano essere adeguati di conseguenza. Gli enti adottano le necessarie misure operative in anticipo per assicurare che i piani di ripristino della posizione di liquidità possano essere attuati immediatamente. Per gli enti creditizi, tra tali misure operative rientra la detenzione di garanzie immediatamente disponibili per i finanziamenti della banca centrale. Ciò comprende, se necessario, la detenzione di garanzie nella valuta di un altro Stato membro, o nella valuta di un paese terzo nei confronti del quale l'ente creditizio ha esposizioni e, se necessario dal punto di vista operativo, nel territorio di uno Stato membro ospitante o di un paese terzo alla cui moneta è esposto.
Art. 87 Rischio di leva finanziaria eccessiva
1. Le autorità competenti assicurano che gli enti dispongano di politiche e processi per l'individuazione, la gestione e il controllo del rischio di leva finanziaria eccessiva. Tra gli indicatori del rischio di leva finanziaria eccessiva figurano il coefficiente di leva finanziaria determinato conformemente all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013 e i disallineamenti tra attività e obbligazioni.
2. Le autorità competenti assicurano che gli enti facciano fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva in via cautelativa, tenendo debitamente conto di potenziali aumenti del rischio di leva finanziaria eccessiva causati da riduzioni dei fondi propri dell'ente attraverso perdite effettive o attese, in funzione delle norme contabili applicabili. A tal fine, gli enti sono in grado di far fronte ad un'ampia gamma di eventi di stress per quanto riguarda il rischio di leva finanziaria eccessiva.
§ 3. Governance
Art. 88 Dispositivi di governance
1.
Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione definisca dispositivi di governance che assicurino un'efficace e prudente gestione dell'ente, comprese la separazione delle funzioni nell'organizzazione e la prevenzione dei conflitti di interesse, ne sorvegli l'attuazione e ne risponda.
Tali dispositivi rispettano i seguenti principi:
a) l'organo di gestione deve avere la responsabilità generale dell'ente e approvare e sorvegliare l'attuazione degli obiettivi strategici, della strategia in materia di rischi e della governance interna dell'ente;
b) l'organo di gestione deve garantire l'integrità dei sistemi di contabilità e di rendicontazione finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi e l'osservanza delle disposizioni legislative e delle norme pertinenti;
c) l'organo di gestione deve sorvegliare il processo di informativa e la comunicazione;
d) l'organo di gestione deve essere responsabile di assicurare un'efficace sorveglianza sull'alta dirigenza;
e) il presidente dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dell'ente non deve esercitare simultaneamente le funzioni di amministratore delegato in seno allo stesso ente, a meno che non sia giustificato dall'ente e autorizzato dalle autorità competenti.
Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione monitori e valuti periodicamente l'efficacia dei dispositivi di governance dell'ente e adotti le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.
2.
Gli Stati membri assicurano che gli enti che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, ampiezza e complessità delle attività istituiscano un comitato per le nomine, composto da membri dell'organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive in seno all'ente interessato.
Il comitato per le nomine:
a) individua e raccomanda, ai fini dell'approvazione da parte dell'organo di gestione o ai fini dell'approvazione dell'assemblea generale, i candidati per l'occupazione di posti vacanti, valuta l'equilibrio di competenze, conoscenze, diversità ed esperienze dell'organo di gestione e redige una descrizione dei ruoli e delle capacità richieste per un determinato incarico e calcola l'impegno previsto in termini di tempo. Inoltre, il comitato per le nomine decide un obiettivo per la rappresentanza del genere sottorappresentato nell'organo di gestione ed elabora una politica intesa ad accrescere il numero dei membri del genere sottorappresentato nell'organo di gestione al fine di conseguire tale obiettivo. L'obiettivo, la politica e la sua attuazione sono resi pubblici conformemente all'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) esamina periodicamente e almeno una volta l'anno, la struttura, la dimensione, la composizione e i risultati dell'organo di gestione e presenta raccomandazioni all'organo di gestione per eventuali cambiamenti;
c) valuta periodicamente e almeno una volta l'anno, le conoscenze, le competenze e l'esperienza di ogni singolo membro dell'organo di gestione e dell'organo di gestione nel suo insieme, e ne riferisce all'organo di gestione;
d) riesamina periodicamente la politica dell'organo di gestione in materia di selezione e nomina dell'alta dirigenza e formula raccomandazioni per l'organo di gestione.
Nello svolgere le proprie funzioni, il comitato per le nomine tiene conto, per quanto possibile e su base continuativa, della necessità di assicurare che il processo decisionale dell'organo di gestione non sia dominato da un singolo o un gruppo ristretto di persone in un modo che pregiudichi gli interessi dell'ente nel suo insieme.
Il comitato per le nomine può utilizzare tutti i tipi di risorse che ritiene appropriate, ivi comprese le consulenze esterne, e a tal fine riceve adeguate risorse finanziarie.
Il presente paragrafo non si applica nei casi in cui, a norma del diritto nazionale, l'organo di gestione non ha competenza in materia di selezione e nomina dei suoi membri.
Art. 89 Comunicazione per paese
1. Dal 1o gennaio 2015 gli Stati membri impongono a ciascun ente di pubblicare ogni anno, specificamente per Stato membro e per paese terzo in cui è stabilito, le seguenti informazioni su base consolidata per l'esercizio:
a) nome o nomi, natura delle attività e località geografica;
b) fatturato;
c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;
d) utile o perdita prima delle imposte;
e) imposte sull'utile o sulla perdita;
f) contributi pubblici ricevuti.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri impongono agli enti di pubblicare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per la prima volta il 1o luglio 2014.
3.
Entro il 1o luglio 2014, tutti gli enti a rilevanza sistemica a livello mondiale autorizzati nell'Unione individuati a livello internazionale, presentano alla Commissione in forma riservata le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d), e) ed f). La Commissione, previa consultazione dell'ABE, dell'AEAP e dell'AESFEM, se del caso, svolge una valutazione generale sulle conseguenze economiche negative potenziali della pubblicazione di tali informazioni, compreso l'impatto sulla competitività, sulla disponibilità di investimenti e crediti e sulla stabilità del sistema finanziario. La Commissione presenta la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2014.
Qualora la relazione della Commissione individui effetti negativi significativi, la Commissione prende in considerazione la presentazione di un'adeguata proposta legislativa di modifica degli obblighi di informativa di cui al paragrafo 1 e può decidere di differire tali obblighi conformemente all'articolo 145, lettera h). La Commissione riesamina una volta l'anno la necessità di prorogare il differimento.
4. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rivedute conformemente alla direttiva 2006/43/CE e sono pubblicate, ove possibile, come allegato al bilancio o, se del caso, al bilancio consolidato dell'ente interessato.
5. Nella misura in cui futuri atti legislativi dell'Unione dispongano obblighi di informativa ulteriori a quelli stabiliti nel presente articolo, il presente articolo cessa di applicarsi ed è soppresso di conseguenza.
Art. 90 Pubblicazione del rendimento delle attività
Nella relazione annuale gli istituti pubblicano tra gli indicatori chiave il rendimento delle attività, calcolato come utili netti divisi per il totale di bilancio.
Art. 91 Organo di gestione
1. I membri dell'organo di gestione soddisfano sempre i requisiti di onorabilità e possiedono le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni. La composizione complessiva dell'organo di gestione riflette una gamma sufficientemente ampia di esperienze. I membri dell'organo di gestione soddisfano in particolare i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 8.
2. Tutti i membri dell'organo di gestione dedicano tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni in seno all'ente.
3. Il numero di incarichi di amministratore che può essere ricoperto contemporaneamente da un membro dell'organo di gestione tiene conto delle circostanze personali e della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente. A meno che non rappresentino lo Stato membro, i membri dell'organo di gestione di un ente che sia se significativo per le sue dimensioni, organizzazione interna e per la natura, ampiezza e complessità delle sue attività, ricoprono, entro il 1o luglio 2014, contemporaneamente soltanto una delle seguenti combinazioni di incarichi di amministratore:
a) un incarico di amministratore esecutivo con due incarichi di amministratore non esecutivo;
b) quattro incarichi di amministratore non esecutivo.
4. Ai fini del paragrafo 3, sono considerati come un unico incarico di amministratore:
a) gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito dello stesso gruppo;
b) gli incarichi di amministratore esecutivo o non esecutivo ricoperti nell'ambito di:
i) enti che siano membri dello stesso sistema di tutela istituzionale ove siano rispettate le condizioni stabilite all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 o
ii) imprese (comprese le entità non finanziarie) in cui l'ente detenga una partecipazione qualificata.
5. Gli incarichi di amministratore in organizzazioni che non perseguono principalmente obiettivi commerciali non sono rilevanti ai fini del paragrafo 3.
6. Le autorità competenti possono autorizzare i membri dell'organo di gestione a ricoprire un incarico di amministratore non esecutivo aggiuntivo. Le autorità competenti informano periodicamente l'ABE di tali autorizzazioni.
7. L'organo di gestione possiede collettivamente conoscenze, competenze e esperienze adeguate per essere in grado di comprendere le attività dell'ente, inclusi i principali rischi.
8. Ciascun membro dell'organo di gestione agisce con onestà, integrità e indipendenza di spirito che gli consentano di valutare e contestare efficacemente le decisioni dell'alta dirigenza se necessario e di controllare e monitorare efficacemente le decisioni della dirigenza.
9. Gli enti destinano risorse umane e finanziarie adeguate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di gestione.
10. Gli Stati membri o le autorità competenti impongono agli enti e ai rispettivi comitati per le nomine di attenersi a un'ampia gamma di qualità e competenze nella selezione dei membri dell'organo di gestione e di predisporre a tal fine una politica che promuova la diversità in seno all'organo di gestione.
11. Le autorità competenti raccolgono le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e le utilizzano per confrontare le prassi relative alla diversità. Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all'ABE. L'ABE utilizza tali informazioni per confrontare le pratiche relative alla diversità a livello di Unione.
12.
L'ABE emana orientamenti in merito a quanto segue:
a) la nozione di tempo sufficiente dedicato da un membro dell'organo di gestione all'esercizio delle sue funzioni, in relazione alle circostanze personali e alla natura, all'ampiezza e alla complessità delle attività dell'ente;
b) la nozione di conoscenze, competenze e esperienze collettive adeguate dell'organo di gestione di cui al paragrafo 7;
c) la nozione di onestà, integrità e indipendenza di spirito di un membro dell'organo di gestione di cui al paragrafo 8;
d) la nozione di risorse umane e finanziarie adeguate destinate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 9;
e) la nozione di diversità di cui tener conto per la selezione dei membri dell'organo di gestione di cui al paragrafo 10.
L'ABE emana tali orientamenti entro il 31 dicembre 2015.
13. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni relative alla rappresentanza dei dipendenti in seno all'organo di gestione, come stabilito dalla diritto nazionale.
Art. 92 Politiche di remunerazione
1. Le autorità competenti assicurano l'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli 93, 94 e 95 da parte degli enti a livello di gruppo, di impresa madre e filiazioni, comprese quelle site nei centri finanziari offshore.
2. Le autorità competenti assicurano che gli enti, nell'elaborare e applicare le politiche di remunerazione complessive, che comprendono stipendi e benefici pensionistici discrezionali, per le categorie di personale tra cui l'alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio ("risk taker"), il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva che lo collochi nella stessa fascia di remunerazione dell'alta dirigenza e dei soggetti che assumono il rischio le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul loro profilo di rischio, rispettino i seguenti principi, secondo modalità e nella misura appropriate alle loro dimensioni, organizzazione interna e alla natura, ampiezza e complessità delle loro attività:
a) la politica di remunerazione riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi superiori al livello di rischio tollerato dell'ente;
b) la politica di remunerazione è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell'ente e comprende misure intese ad evitare i conflitti d'interessi;
c) l'organo di gestione dell'ente, nella sua funzione di supervisione strategica, adotta e riesamina periodicamente i principi generali della politica di remunerazione ed è responsabile della sorveglianza della sua attuazione;
d) l'attuazione della politica di remunerazione è soggetta, almeno una volta l'anno, ad un riesame interno centrale e indipendente mirante a verificare il rispetto delle politiche e delle procedure di remunerazione adottate dall'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica;
e) i membri del personale impegnati in funzioni di controllo sono indipendenti dalle unità operative soggette al loro controllo, dispongono della necessaria autorità e sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell'impresa soggetti al loro controllo;
f) la remunerazione dei responsabili di alto livello delle funzioni di gestione dei rischi e della conformità è direttamente controllata dal comitato per le remunerazioni di cui all'articolo 95 o, se tale comitato non è stato istituito, dall'organo di gestione, nella sua funzione di supervisione strategica;
g) la politica di remunerazione stabilisce, tenendo conto dei criteri nazionali in materia di determinazione dei salari, una chiara distinzione tra i criteri per determinare:
i) la remunerazione fissa di base, che dovrebbe riflettere innanzitutto l'esperienza professionale e le responsabilità organizzative pertinenti quali indicate nella descrizione delle funzioni figurante nelle condizioni di impiego; e
ii) la remunerazione variabile, che dovrebbe riflettere le prestazioni sostenibili e corrette per il rischio e le prestazioni che vanno oltre il lavoro richiesto per rispondere alla descrizione delle funzioni quale figurante nelle condizioni di impiego.
Art. 93 Enti che beneficiano dell'intervento governativo
Nel caso degli enti che beneficiano di un intervento governativo straordinario, si applicano i seguenti principi in aggiunta ai principi di cui all'articolo 92, paragrafo 2:
a) la remunerazione variabile è rigorosamente limitata a una percentuale dei ricavi netti quando è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale e con l'uscita tempestiva dal sostegno pubblico;
b) le autorità competenti esigono che gli enti ristrutturino le remunerazioni in modo da allinearle a una sana gestione dei rischi e alla crescita a lungo termine, anche, ove appropriato, stabilendo limiti alla remunerazione dei membri dell'organo di gestione dell'ente;
c) nessuna componente variabile della remunerazione è erogata ai membri dell'organo di gestione dell'ente, salvo non sia giustificato.
Art. 94 Elementi variabili della remunerazione
1. Agli elementi variabili della remunerazione si applicano i seguenti principi in aggiunta ai principi e alle stesse condizioni, di cui all'articolo 92, paragrafo 2:
a) quando la remunerazione è legata ai risultati, l'importo totale della remunerazione è basato su una combinazione di valutazioni dei risultati del singolo e dell'unità aziendale interessata e dei risultati generali dell'ente, e nella valutazione dei risultati individuali sono considerati criteri finanziari e non finanziari;
b) la valutazione dei risultati è effettuata in un quadro pluriennale, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato sui risultati a lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate sui risultati sia ripartito su un periodo che tenga conto del ciclo di attività dell'ente creditizio e dei suoi rischi d'impresa;
c) la componente variabile complessiva della remunerazione non limita la capacità dell'ente di rafforzare la propria base di capitale;
d) la remunerazione variabile garantita non è conforme a una sana gestione del rischio né al principio della remunerazione in funzione dei risultati e non rientra nei futuri piani di remunerazione;
e) la remunerazione variabile garantita è eccezionale, è accordata solo in caso di assunzione di nuovo personale e a condizione che l'ente disponga di una base di capitale solida e sana ed è limitata al primo anno d'impiego;
f) le componenti fisse e variabili della remunerazione complessiva sono adeguatamente equilibrate e la componente fissa rappresenta una parte della remunerazione complessiva sufficientemente alta per consentire l'attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della remunerazione;
g) gli enti stabiliscono rapporti adeguati tra le componenti fissa e variabile della remunerazione complessiva, per cui si applicano i seguenti principi:
i) la componente variabile non supera il 100 % della componente fissa della remunerazione complessiva per ciascun individuo. Gli Stati membri possono stabilire una percentuale massima più bassa;
ii) gli Stati membri possono consentire ad azionisti, proprietari o soci dell'ente di approvare un livello massimo più elevato del rapporto tra le componenti variabile e fissa della remunerazione a condizione che il livello complessivo della componente variabile non superi il 200 % della componente fissa della remunerazione complessiva per ciascun individuo. Gli Stati membri possono stabilire una percentuale massima più bassa. Ogni approvazione di un rapporto più elevato conformemente al presente punto, primo comma, è effettuata conformemente alla seguente procedura:
gli azionisti, i proprietari o i soci dell'ente agiscono sulla base di una raccomandazione dettagliata dell'ente in cui si danno i motivi e la portata dell'approvazione richiesta, indicante tra l'altro il numero di membri del personale interessati, le loro funzioni e l'impatto previsto in relazione all'obbligo di detenere una solida base di capitale;
gli azionisti, i proprietari o i soci dell'ente deliberano con una maggioranza di almeno il 66 %, a condizione che sia rappresentato almeno il 50 % delle azioni o dei diritti di proprietà equivalenti o, in mancanza di questo, deliberano con una maggioranza del 75 % dei diritti di proprietà rappresentati;
l'ente informa tutti gli azionisti, i proprietari o i soci dell'ente, fornendo in anticipo un preavviso ragionevole, che sarà richiesta un'approvazione a norma del presente punto, primo comma;
l'ente informa senza indugio l'autorità competente della raccomandazione fornita ai suoi azionisti, proprietari o soci, indicando tra l'altro il rapporto massimo più elevato proposto e i motivi di tale proposta, ed è in grado di dimostrare all'autorità competente che il rapporto più elevato proposto non è in contrasto con gli obblighi dell'ente a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto in particolare degli obblighi dell'ente in materia di fondi propri;
l'ente informa senza indugio l'autorità competente delle decisioni adottate dai suoi azionisti, proprietari o soci, compresi gli eventuali rapporti massimi più elevati approvati a norma del presente punto, primo comma, e le autorità competenti utilizzano le informazioni ricevute per confrontare le prassi degli enti a tale proposito. Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all'ABE, che le pubblica su base aggregata per Stato membro d'origine in un formato comune di presentazione. L'ABE può predisporre orientamenti volti a facilitare l'attuazione del presente trattino e a garantire la coerenza delle informazioni raccolte;
i membri del personale direttamente interessati dai livelli massimi più elevati della remunerazione variabile di cui al presente punto non sono autorizzati, ove applicabile, ad esercitare direttamente o indirettamente diritti di voto che possono detenere in quanto azionisti, proprietari o soci dell'ente;
iii) gli Stati membri possono consentire agli enti di applicare il tasso di sconto di cui al presente punto, secondo comma, fino a un massimo del 25 % della remunerazione variabile complessiva, a condizione che sia versata in strumenti differiti per un periodo non inferiore a cinque anni. Gli Stati membri possono stabilire una percentuale massima più bassa. L'ABE elabora e pubblica, entro il 31 marzo 2014, orientamenti in merito al tasso di sconto nominale applicabile, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, compresi il tasso e il rischio di inflazione, compresa la durata del differimento. Gli orientamenti dell'ABE in merito al tasso di sconto considerano in maniera specifica le modalità di incentivazione dell'impiego di strumenti differiti per un periodo non inferiore a cinque anni;
h) i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto riflettono i risultati forniti nel tempo e non ricompensano gli insuccessi o gli abusi;
i) i pacchetti di remunerazione collegati a compensi o riacquisto derivanti da contratti per precedenti impieghi devono essere in linea con gli interessi a lungo termine dell'ente, anche per quel che riguarda il periodo di mantenimento, il periodo di differimento e i meccanismi di correzione per i risultati e i rischi;
j) la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo delle singole componenti della remunerazione variabile o di gruppi di esse, prevede una rettifica per tutti i tipi di rischi presenti e futuri e tiene conto del costo del capitale e della liquidità richiesti;
k) l'allocazione delle componenti variabili della remunerazione all'interno dell'ente tiene conto altresì di tutti i tipi di rischi presenti e futuri;
l) una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50 %, di qualsiasi remunerazione variabile è composta da un bilanciamento tra:
i) azioni o partecipazioni al capitale equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell'ente interessato, ovvero strumenti legati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti, se l'ente non è quotato in borsa, e
ii) ove possibile, altri strumenti ai sensi dell'articolo 52 o 63 del regolamento (UE) n. 575/2013, o altri strumenti che possano essere pienamente convertiti in strumenti del capitale primario di classe 1 o detratti, che in ogni caso riflettano in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e siano adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile.
Gli strumenti di cui alla presente lettera sono soggetti a un'adeguata politica di mantenimento destinata ad allineare gli incentivi agli interessi a lungo termine dell'ente. Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti possono imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione di tali strumenti o vietare, se del caso, alcuni strumenti. La presente lettera si applica sia alla parte della componente variabile della remunerazione differita conformemente alla lettera m) sia alla parte della componente variabile della remunerazione non differita;
m) una parte sostanziale, e in ogni caso almeno il 40 %, della componente variabile della remunerazione è differita su un periodo non inferiore a tre-cinque anni ed è correttamente allineata al tipo d'impresa, ai suoi rischi e alle attività del membro del personale in questione. La remunerazione corrisposta secondo meccanismi di differimento è attribuita non più velocemente che pro rata. Qualora la componente variabile della remunerazione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60 % di tale importo è differito. La durata del periodo di differimento è stabilita conformemente al ciclo d'attività, al tipo d'impresa, ai suoi rischi e alle attività del membro del personale in questione;
n) la remunerazione variabile, compresa la parte differita, è corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria dell'ente nel suo insieme e giustificata sulla base dei risultati dell'ente, dell'unità aziendale e della persona interessati. Fatti salvi i principi generali di diritto nazionale dei contratti e del lavoro, la remunerazione variabile complessiva è generalmente ridotta in misura considerevole qualora i risultati dell'ente siano inferiori alle attese o negativi, tenendo conto sia delle remunerazioni correnti sia delle riduzioni nei versamenti di importi precedentemente acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione. Fino al 100 % della remunerazione variabile complessiva è soggetto a dispositivi di malus o di restituzione. Gli enti stabiliscono criteri specifici per l'applicazione del malus o della restituzione. Tali criteri riguardano in particolare le situazioni in cui il membro del personale:
i) è stato partecipe di condotte che hanno causato perdite significative per l'ente o ne è stato responsabile;
ii) non ha soddisfatto livelli adeguati di competenza e onorabilità;
o) la politica pensionistica è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell'ente. Se il dipendente lascia l'ente prima della pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono trattenuti dall'ente per un periodo di cinque anni sotto forma di strumenti di cui alla lettera l). Nel caso in cui un dipendente vada in pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono versati al dipendente sotto forma di strumenti di cui alla lettera l), con riserva di un periodo di ritenzione di cinque anni;
p) i membri del personale sono tenuti a impegnarsi a non utilizzare strategie di copertura personale o assicurazioni sulla remunerazione e sulla responsabilità volte ad inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei loro meccanismi di remunerazione;
q) la remunerazione variabile non è erogata tramite strumenti o secondo modalità che facilitino l'inosservanza della presente direttiva o del regolamento (UE) n. 575/2013.
2.
L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la specificazione delle categorie di strumenti che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 1, lettera l), punto ii), e per quanto riguarda criteri qualitativi e criteri quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 2.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 marzo 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Art. 95 Comitato per le remunerazioni
1. Le autorità competenti assicurano che gli enti che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, ampiezza e complessità delle attività istituiscano un comitato per le remunerazioni. Tale comitato è costituito in modo da poter esprimere un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi di remunerazione e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio, del capitale e della liquidità.
2. Le autorità competenti assicurano che il comitato per le remunerazioni sia responsabile della preparazione delle decisioni in materia di remunerazioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio degli enti interessati, che devono essere adottate dall'organo di gestione. Il presidente e i membri del comitato per le remunerazioni sono membri dell'organo di gestione che non svolgono alcuna funzione esecutiva presso l'ente in questione. Ove il diritto nazionale preveda la rappresentanza dei lavoratori nell'organo di gestione, il comitato per le remunerazioni comprende uno o più rappresentanti dei lavoratori. Nell'elaborazione di tali decisioni, il comitato per le remunerazioni tiene conto degli interessi a lungo termine degli azionisti, degli investitori e di altre parti interessate dell'ente, nonché dell'interesse pubblico.
Art. 96 Creazione di un sito web sul governo societario e le remunerazioni
Gli enti che gestiscono un sito web spiegano in tale sito in che modo si conformano ai requisiti di cui agli articoli da 88 a 95.
Sezione III. Processo di revisione e valutazione prudenziale
Art. 97 Revisione e valutazione prudenziale
1. Sulla base dei criteri tecnici stabiliti all'articolo 94, le autorità competenti riesaminano i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti per conformarsi alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013 e valutano:
a) i rischi ai quali gli enti sono o possono essere esposti;
b) i rischi che un ente pone al sistema finanziario, tenendo conto dell'individuazione e della misurazione del rischio sistemico di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o, se del caso, delle raccomandazioni del CERS, se opportuno; e
c) i rischi rivelati dalle prove di stress, tenendo conto della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente.
2. La revisione e la valutazione di cui al paragrafo 1 coprono tutti i requisiti previsti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013.
3. Sulla base della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti determinano se i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dagli enti e i fondi propri e la liquidità da essi detenuti assicurano una gestione ed una copertura adeguate dei loro rischi.
4. Le autorità competenti stabiliscono la frequenza e l'intensità della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell'importanza sistemica, della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente in questione, e tenendo conto altresì del principio di proporzionalità. La revisione e la valutazione sono aggiornate almeno una volta l'anno per gli enti soggetti al programma di revisione prudenziale di cui all'articolo 99, paragrafo 2.
5. Gli Stati membri garantiscono che, ove una revisione indichi che un ente possa rappresentare un rischio sistemico ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti informino senza indugio l'ABE in merito ai risultati della revisione.
Art. 98 Criteri tecnici per la revisione e valutazione prudenziale
1. Oltre ai rischi di credito, di mercato e operativo, la revisione e la valutazione che le autorità competenti svolgono conformemente all'articolo 97 hanno per oggetto almeno:
a) i risultati delle prove di stress effettuate conformemente all'articolo 177 del regolamento (UE) n. 575/2013 dagli enti che applicano il metodo basato sui rating interni;
b) l'esposizione al rischio di concentrazione degli enti e la relativa gestione, compresa l'osservanza degli obblighi stabiliti alla parte quattro del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 81 della presente direttiva;
c) la solidità, l'appropriatezza e l'applicazione delle politiche e delle procedure attuate dagli enti per la gestione del rischio residuale associato all'uso di tecniche riconosciute di attenuazione del rischio di credito;
d) la misura in cui i fondi propri detenuti dall'ente a fronte delle attività che ha cartolarizzato siano adeguati al contenuto economico dell'operazione, considerata anche l'entità del rischio trasferito;
e) l'esposizione al rischio di liquidità e la sua misurazione e gestione da parte degli enti, compresa l'elaborazione di analisi di scenari alternativi, la gestione dei fattori di attenuazione del rischio (in particolare il livello, la composizione e la qualità delle riserve di liquidità) e di piani di emergenza efficaci;
f) l'impatto degli effetti di diversificazione e il modo in cui detti effetti sono presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio;
g) i risultati delle prove di stress effettuate dagli enti che utilizzano un modello interno per calcolare i requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di mercato di cui alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;
h) la localizzazione geografica delle esposizioni dell'ente;
i) il modello imprenditoriale dell'ente;
j) la valutazione del rischio sistemico, in conformità ai criteri fissati all'articolo 97.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), le autorità competenti effettuano a intervalli regolari un'ampia valutazione della gestione generale del rischio di liquidità da parte degli enti e promuovono l'elaborazione di solide metodologie interne. Le autorità competenti effettuano tali valutazioni tenendo conto del ruolo svolto dagli enti sui mercati finanziari. Le autorità competenti di uno Stato membro tengono anche debitamente conto dell'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati.
3. Le autorità competenti controllano se un ente abbia fornito un supporto implicito ad una cartolarizzazione. Se viene appurato che un ente ha fornito supporto implicito in più di un'occasione, l'autorità competente adotta misure appropriate che riflettano la maggior probabilità che in futuro l'ente fornisca supporto alle sue cartolarizzazioni, mancando pertanto di operare un trasferimento significativo del rischio.
4. Per determinare quanto previsto all'articolo 97, paragrafo 3, della presente direttiva le autorità competenti considerano se le rettifiche di valore effettuate per posizioni o portafogli del portafoglio di negoziazione, come previsto dall'articolo 105 del regolamento (UE) n. 575/2013, consentano all'ente di vendere o coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato normali.
5. La revisione e la valutazione da parte delle autorità competenti includono l'esposizione degli enti al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione. È richiesta l'adozione di misure almeno nel caso di enti il cui valore economico si riduca di più del 20 % dei loro fondi propri a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse di 200 punti base o tale variazione è definita negli orientamenti dell'ABE.
6. La revisione e la valutazione da parte delle autorità competenti includono l'esposizione degli enti al rischio di leva finanziaria eccessiva come segnalato dai relativi indicatori, compreso il coefficiente di leva finanziaria determinato conformemente all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013. Nel valutare l'adeguatezza del coefficiente di leva finanziaria degli enti e dei dispositivi, delle strategie, dei processi e dei meccanismi messi in atto dagli enti per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva, le autorità competenti prendono in considerazione il modello imprenditoriale di tali enti.
7. La revisione e la valutazione svolte dalle autorità competenti includono i dispositivi di governance degli enti, la loro cultura d'impresa e i loro valori e la capacità dei membri dell'organo di gestione di esercitare le loro funzioni. Nello svolgimento di tale revisione e valutazione, le autorità competenti hanno accesso almeno agli ordini del giorno e ai documenti di supporto delle riunioni dell'organo di gestione e delle sue commissioni, nonché ai risultati della valutazione interna o esterna delle prestazioni dell'organo di gestione.