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Sez. 1, Sentenza n. 7058 del 29/05/2000 (Rv. 537000 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Istanza di regolamento di competenza nei confronti di provvedimento pretorile - Sopravvenienza del D.Lgs. n. 51 del 1998 sulla istituzione del giudice unico di primo grado - Soppressione dell'ufficio pretorile, con attribuzione al tribunale delle cause già di competenza del pretore - Limiti - Disposizioni transitorie - Conseguenze - Pendenza del giudizio per regolamento di competenza in Cassazione - Reviviscenza della competenza pretorile - Configurabilità - Esclusione - Competenza del tribunale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537000-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

A seguito della entrata in vigore - con decorrenza, per il settore civile, ai sensi della legge n. 108 del 1999, dal 2 Giugno 1999 - del D.Lgs. n. 51 del 1998, sulla istituzione del giudice unico di primo grado, che ha soppresso l'ufficio pretorile, abrogando, all'art. 49, l'art. 8 cod. proc. civ., ed attribuendo al tribunale tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice e che nel sistema previgente erano assegnate al pretore, i procedimenti già pendenti innanzi a quest'ultimo sono definiti, ai sensi dell'art. 132 delle disposizioni transitorie contenute nel citato D.Lgs. n. 51, dal tribunale, salvo che siano già state precisate le conclusioni ovvero la causa sia stata comunque ritenuta in decisione, ipotesi nelle quali, a norma dell'art. 133 dello stesso decreto, le controversie sono definite dal pretore sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti. In tale quadro normativo, deve escludersi che la pendenza del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza possa condurre alla reviviscenza della competenza pretorile, prevista nelle sole riferite ipotesi di cui all'art. 133, configurandosi, invece, la competenza del tribunale, avuto anche riguardo alla disposizione del secondo comma dello stesso articolo, secondo la quale i procedimenti rimessi in istruttoria sono definiti dal tribunale secondo la nuova normativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/01/1998 num. 51 art. 49, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 132, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 133, Legge 16/06/1998 num. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)