Sez. U, Ordinanza n. 24106 del 09/09/2024 (Rv. 672296-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Controversie in materia di lavori pubblici, servizi e forniture - Devoluzione alla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, lett. e), c.p.a. - Condizioni - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Le controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture - per le quali sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a. - ricomprendono anche quelle relative all'aggiudicazione di un contratto assoggettato alle regole di evidenza pubblica, quando l'inquadramento pubblicistico riguarda tanto l'aspetto soggettivo, in base al quale l'appalto o la concessione devono essere accordati da uno dei soggetti ricadenti nell'alveo previsionale dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, quanto il punto di vista oggettivo, relativo all'attività conferenda, che deve identificarsi in una delle attività di cui agli artt. 115-121 del medesimo d.lgs. (Applicando tale principio, la S.C. ha dichiarato che appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia relativa all'affidamento ad
una società privata, da parte di Poste Italiane S.p.A., del servizio di trasporto, scorta, contazione, selezione, autenticazione e custodia di denaro e/o valori).
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 3 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 115, Decreto Legisl. 18/04/2016 num. 50 art. 121
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)