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Sez. 1, Sentenza n. 865 del 23/09/2015 Ud. (dep. 12/01/2016) Rv. 265715 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - IN GENERE | Tardività della notifica - Termine a comparire - Inosservanza - Nullità del decreto - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265715-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - IN GENERE

In tema di giudizio immediato, l'inosservanza del termine a comparire conseguente alla tardiva notificazione del relativo decreto non è motivo di nullità, atteso che l'art. 456, comma primo, cod. proc. pen., richiamando le disposizioni dell'art. 429, commi 1 e 2, cod. proc. pen., prevede la nullità del decreto soltanto nell'ipotesi di inidonea indicazione del fatto e/o luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che l'imputato, non comparendo, sarà giudicato in contumacia. (Fattispecie, nella quale la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso l'ordinanza del Tribunale che, su eccezione del difensore, aveva, tra l'altro, rinviato il processo per un tempo sufficiente a reintegrare di fatto il termine incompleto, consentendo così all'imputato di inoltrare al G.i.p. la richiesta di rito abbreviato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)