Sez. 5, Sentenza n. 14310 del 19/06/2009 (Rv. 608882 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Prestazioni pensionistiche complementari - Art. 10 del d.lgs. n. 47 del 2000 - Applicabilità - Decorrenza.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
In tema di imposte dirette sulle prestazioni pensionistiche complementari l'art. 10, comma 1, lett. f), del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, nella parte in cui, modificando l'art. 48-bis, comma 1, lett. d), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prevede che le prestazioni pensionistiche di cui all'art. 47, comma 1, lett. h)-bis del d.P.R. n. 917 cit., nel testo modificato dall'art. 10, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 47, si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e di quelli di cui all'art. 41, comma 1, lett. g)-quinquies del d.P.R. n. 917 del 1986, se determinabili, si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2001 (e fino al dicembre 2003), a coloro che risultano iscritti a forme di previdenza complementare al momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 47 del 2000, i cui diritti siano maturati anteriormente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/02/2000 num. 47 art. 10, Decreto Legisl. 18/02/2000 num. 47 art. 11, Decreto Legisl. 18/02/2000 num. 47 art. 19, Decreto Legisl. 12/04/2001 num. 168 art. 13, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 47 com. 1 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 11 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)