Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29521 del 07/12/2017 (Rv. 647652 - 02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti al curatore - Termine - Natura ordinatoria - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze in caso di violazione - Costituzione del curatore - Efficacia sanante - Sussistenza - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
In tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 22 aprile 1986, n. 102 e 30 aprile 1986, n. 120, con le quali fu dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 della legge fall., nella parte in cui faceva decorrere il termine per l'opposizione dal deposito dello stato passivo in cancelleria e non prevedeva la comunicazione al curatore del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, al termine concesso dal giudice delegato, ai sensi del secondo comma dell'art. 98 (nel testo originario, "ratione temporis" applicabile), per la notifica al curatore del ricorso e del conseguente decreto di fissazione dell'udienza, deve attribuirsi natura ordinatoria, anche perché finalizzato a permetterne la costituzione; ne consegue che la sua inosservanza non determina l'inammissibilità dell'opposizione, restando sanata, ex art. 156 c.p.c., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato il curatore sia comparso e abbia svolto l'attività cui la notifica del ricorso e del decreto era strumentale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)