Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1993
Testo in vigore al
Art. 14 Salvaguardia del capitale delle societa' per azioni: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/101/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'applicazione della direttiva anche in caso di controllo indiretto;
b) avere preminente riguardo all'esigenza di tutela del capitale della societa' controllante e di quella controllata;
c) prevedere un regime transitorio che consenta il graduale adattamento alle prescrizioni della direttiva nei limiti consentiti dalla medesima;
d) prevedere che, nel caso di partecipazioni reciproche, che intercorrano fra societa' in rapporto di controllo, si applichino i limiti percentuali previsti dalla direttiva, in luogo di quelli stabiliti dall'articolo 5, comma ottavo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90.
Art. 15
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1998, N. 128
Art. 16 Abrogazione di norme discriminatorie in danno dei cittadini italiani nei confronti dei cittadini stranieri in materia di licenze aeronautiche comunitarie
1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, e' abrogato.
2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "attenendosi peraltro alle valutazioni riportate nel documento elaborato in attuazione del confronto di cui al primo comma dello stesso articolo 4".
Capo II. Assicurazioni
Art. 17 Assicurazione vita: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/96/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) dovra' prevedersi l'obbligo delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica, ai fini del rispetto delle disposizioni relative ai principi attuariali, della comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, senza che cio' possa costituire una condizione preliminare per l'esercizio delle loro attivita';
b) dovra' prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di sottoporre all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) l'approvazione degli statuti, nonche' la facolta' per tale istituto di richiedere alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo;
c) dovra' prevedersi la possibilita' per l'ISVAP di ottenere informazioni sui contratti detenuti da intermediari;
d) dovra' prevedersi, nel caso del trasferimento di tutto o parte del portafoglio dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, il diritto del contraente di recedere dal contratto quando il trasferimento avvenga da una impresa avente sede legale in Italia ad una impresa avente sede legale in un altro Stato membro, nonche' quando l'impresa cessionaria non sia stabilita in Italia;
e) sara' prevista la decadenza dell'autorizzazione quando l'impresa non eserciti la propria attivita' per un periodo superiore a sei mesi ovvero rinunci espressamente all'autorizzazione;
f) dovra' prevedersi la possibilita', per le imprese autorizzate ad esercitare l'attivita' nei rami vita, di essere autorizzate all'esercizio nei rami infortuni e malattia e, per le imprese autorizzate ad esercitare unicamente l'attivita' nei rami infortuni e malattia, la possibilita' di essere autorizzate anche all'esercizio dei rami vita;
g) dovra' prevedersi che le imprese autorizzate ad esercitare i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione sulla vita e che le attivita' relative ai rischi infortuni e malattia siano disciplinate, per quanto concerne le regole per la liquidazione dell'impresa, dalle norme applicabili alle attivita' inerenti all'assicurazione sulla vita;
h) sara' prevista la possibilita', su richiesta dell'impresa e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di Paesi terzi;
i) dovra' prevedersi la facolta' per le imprese di investire le attivita' a copertura delle riserve tecniche negli attivi indicati alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 dell'articolo 21 della direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa, prevedendo altresi' opportune garanzie per i prestiti, nonche' fissando, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, i limiti massimi per le singole categorie di investimenti; i terreni e i fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da ipoteche; prevedere, infine, la possibilita' che, in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, abbia facolta' di autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche;
l) dovra' prevedersi, per quanto attiene alle regole di diversificazione e di dispersione, la facolta', in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe temporanee;
m) sara' regolamentata la possibilita' per le imprese di non applicare il principio della congruenza nei casi di impegni esigibili in una valuta diversa da quella di uno degli Stati membri, nonche' di derogare alle regole della congruenza per la copertura delle riserve tecniche, in particolare delle riserve matematiche, ove l'applicazione delle stesse regole comporti che l'impresa debba detenere attivita' in una valuta per un importo non superiore al 7 per cento delle attivita' esistenti in altra valuta;
n) verra' previsto che, qualora un impegno debba essere rappresentato da attivita' espresse nella valuta di uno Stato membro, l'obbligo sia considerato rispettato qualora tali attivita' siano espresse in ECU;
o) verranno regolamentati i casi di non applicazione del diritto di recesso in funzione della durata del contratto e della tutela del contraente;
p) sara' previsto che l'ISVAP possa imporre la trasmissione, da parte delle imprese, di informazioni supplementari al contraente, se necessarie alla comprensione degli elementi essenziali del contratto;
q) sara' prevista la possibilita' per l'ISVAP di esigere, per ogni impresa operante sul territorio della Repubblica, la comunicazione non sistematica delle condizioni di polizza e degli altri documenti che essa intenda applicare, senza che costituisca per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attivita';
r) verra' previsto che le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica ed i cui immobili e terreni rappresentativi delle riserve tecniche superino alla data del 27 novembre 1992 la percentuale prevista dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della direttiva si conformino a tale disposizione entro il 31 dicembre 1998.
Art. 18 Assicurazione nei rami diversi da quelli relativi alla vita: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/49/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) dovra' prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di sottoporre all'ISVAP l'approvazione degli statuti, nonche' la facolta' per l'Istituto di richiedere alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo;
b) dovra' prevedersi la possibilita' per l'ISVAP di ottenere informazioni sui contratti detenuti da intermediari;
c) dovra' prevedersi la facolta' dell'assicurato di recedere dal contratto in caso di trasferimento di tutto o di parte del portafoglio dei contratti di assicurazione contro i danni, stipulati in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione dei servizi, da parte di un'impresa avente la propria sede legale nel territorio della Repubblica ad un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso da quello di prestazioni di servizi;
d) sara' prevista la decadenza dell'autorizzazione quando l'impresa non eserciti la propria attivita' per un periodo superiore a sei mesi ovvero rinunzi espressamente all'autorizzazione;
e) sara' prevista la possibilita', su richiesta dell'impresa e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di paesi terzi;
f) sara' prevista la possibilita' per l'ISVAP di esigere la comunicazione non sistematica delle condizioni generali e speciali di polizza, delle tariffe, delle maggiorazioni eventuali delle stesse, nonche' di formulari ed altri stampati che le imprese utilizzano o intendono utilizzare nelle loro relazioni con i contraenti;
g) dovra' prevedersi che le imprese possano investire le riserve tecniche secondo le categorie di attivi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 21 della direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa; per quanto attiene ai prestiti, dovra' stabilirsi che saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche soltanto i prestiti garantiti da ipoteca su beni immobili; i terreni e i fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da ipoteche; quanto ai crediti verso i riassicuratori, nonche' verso assicurati ed intermediari, resta in vigore il disposto dall'articolo 31, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295.
Dovra' comunque prevedersi la possibilita' che, in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, abbia facolta' di autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche;h) dovra' prevedersi, per quanto attiene alle regole di diversificazione e di dispersione, la facolta', in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe temporanee;
i) dovra' prevedersi che gli atti a copertura delle riserve tecniche da esprimersi in una delle valute CEE possano essere espressi anche in ECU;
l) sara' previsto che, per le assicurazioni obbligatorie ai sensi della legge italiana, le imprese comunichino preventivamente all'ISVAP le condizioni generali e speciali di assicurazione;
m) per le imprese che si propongono di coprire nel territorio della Repubblica, in regime di prestazione di servizi, i rischi classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilita' del vettore, saranno previste la comunicazione del nominativo e dell'indirizzo del rappresentante per la gestione dei servizi, nonche' l'adesione all'Ufficio nazionale e al Fondo di garanzia per le vittime della strada;
n) sul contratto o qualsiasi documento che conceda la copertura, nonche' sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli il contraente, dovranno figurare altresi' il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 12-bis, paragrafo 4, della direttiva 88/357/CEE.
Art. 19 Accesso all'esercizio dell'assicurazione da parte di imprese aventi sede in Svizzera
1. In attuazione della direttiva del Consiglio 91/371/CEE, le imprese aventi la loro sede sociale in Svizzera sono ammesse ad esercitare le assicurazioni private contro i danni in regime di liberta' di stabilimento, nel rispetto delle norme dettate dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, previa autorizzazione del Ministero dell'industria , del commercio e dell'artigianato.
Art. 20 Conti annuali e consolidati delle imprese assicuratrici: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/674/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) il complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa dovra' fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) andra' realizzato l'obiettivo della completezza ed analiticita' dell'informazione del bilancio volte alla tutela dei soci, dei terzi e degli assicurati, perseguendo altresi' condizioni di compatibilita' dei bilanci all'interno della Comunita' europea. In particolare:
1) non dovra' prevedersi alcun raggruppamento di voci del bilancio di cui all'articolo 5 della direttiva;
2) dovranno essere stabilite le modalita' di presentazione delle informazioni da fornire nella nota integrativa;
3) dovra' essere prevista una suddivisione piu' particolareggiata delle voci di bilancio e dovranno essere aggiunte nuove voci qualora il contenuto non sia compreso in alcuna voce prevista dagli schemi, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio 78/660/CEE, richiamato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE, ferma restando la possibilita' per l'Autorita' di vigilanza di richiedere informazioni integrative o piu' dettagliate per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;
c) si dovra' stabilire che le imprese esercenti esclusivamente la riassicurazione utilizzino il conto tecnico per il ramo "non vita" per la totalita' delle loro operazioni;
d) si dovra' garantire la salvaguardia dell'integrita' patrimoniale e della stabilita' dell'impresa o ente assicurativo, anche mediante la previsione di criteri di valutazione improntati a particolare prudenza, procedendo tra l'altro a:
1) prevedere che l'Autorita' di vigilanza possa autorizzare la deduzione delle spese di acquisto dei contratti di assicurazione poliennale dalla riserva premi e, per il ramo "vita", dalle riserve matematiche;
2) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci di cui alla voce C dell'attivo dello stato patrimoniale, di cui all'articolo 6 della direttiva, regole basate sul criterio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione;
3) indicare il valore corrente degli investimenti nella nota integrativa a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 1997, salvo che per i terreni e fabbricati, per i quali il valore corrente andra' indicato nella nota integrativa relativa all'esercizio 1999;
4) prevedere che, qualora il costo di acquisizione delle obbligazioni e di altri titoli a reddito fisso contemplati alle voci C.II e C.III, di cui al predetto articolo 6, dell'attivo sia superiore al loro prezzo di rimborso, la differenza potra' essere ammortizzata per quote entro e non oltre la data di rimborso dei titoli stessi;
5) prevedere la possibilita' di utilizzare metodi statistici e matematici nel calcolo della riserva per l'assicurazione vita subordinatamente ad una autorizzazione preventiva dell'Autorita' di vigilanza;
6) stabilire che la riserva sinistri del ramo "non vita" sia calcolata per ciascun sinistro in misura pari al costo ultimo prevedibile dello stesso. Per il calcolo di detta riserva l'Autorita' di vigilanza potra' autorizzare anche l'impiego di metodi statistici.
Nella determinazione del costo si potra' tenere conto dei proventi netti derivanti dagli investimenti alle condizioni previste dalla lettera g) dell'articolo 60 della direttiva;7) prevedere l'applicazione del secondo dei metodi indicati all'articolo 61 della direttiva, qualora per la natura del ramo e del tipo di assicurazione, nel momento di redazione del bilancio, le informazioni sui premi e sui sinistri siano insufficienti per permettere una valutazione accurata ed una rappresentazione completa;
e) nell'individuazione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidato si dovra' tenere conto di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 66 della direttiva.
Art. 21 Albo dei mediatori di assicurazione
1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 1984, n. 792, e' sostituito dal seguente:
"Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini di uno Stato membro della Comunita' europea, che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente Autorita' di controllo, di aver svolto per quattro anni, in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunita' europea, l'attivita' di mediatore di assicurazione e riassicurazione, come indipendenti o in qualita' di dirigenti di impresa esercente detta attivita', ovvero l'attivita' di agente di assicurazione".
Capo III. Protezione del consumatore
Art. 22 Norme per l'informazione del consumatore
1. Alla legge 10 aprile 1991, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) il comma 2 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
" 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e giustizia, sono emanate le norme di attuazione del comma 1 anche al fine di assicurarne, per i prodotti provenienti da Paesi della CEE, una applicazione compatibile con i principi di diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalita' di presentazione per le quali non e' obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Tali disposizioni di attuazione disciplineranno inoltre i casi in cui sara' consentito riportare in lingua originaria alcune menzioni contenute nelle indicazioni di cui al comma 1";b) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole "di cui al comma 1" sono aggiunte le parole: "e le norme di attuazione di cui al comma 2";
c) il comma 5 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"5. Le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 possono essere riportate, anziche' sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi";d) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"ART. 1-bis. (Deroga). - 1. Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai prodotti soggetti a specifiche direttive o ad altre disposizioni comunitarie e alle relative norme nazionali di recepimento";e) il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"1. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'articolo 1, secondo le modalita' stabilite dalle norme di attuazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1".
Art. 23 Divieto di immissione in commercio di alcuni prodotti del tabacco per uso orale, nonche' disposizioni in materia di etichettatura degli altri prodotti da fumo
1. In attuazione della direttiva del Consiglio 92/41/CEE, e' vietata l'immissione in commercio di prodotti del tabacco destinati ad uso orale, eccettuati i prodotti da fumare o masticare, costituiti interamente o parzialmente da tabacco, presentato sotto forma di polvere o di particelle fini, ovvero qualsiasi combinazione di queste presentazioni, oppure sotto una forma che richiami un prodotto commestibile.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184.
Art. 24 Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) l'offerta del servizio "tutto compreso" ed il relativo contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni piu' favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;
b) il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sara' ammesso nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;
c) l'organizzazione ed il venditore, in relazione alle rispettive responsabilita', sono tenuti a stipulare un contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, per il rimborso dei fondi depositati ed il rimpatrio.
Capo IV. Sanita'
Art. 25 Medicinali omeopatici per uso umano: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/73/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere una procedura semplificata di registrazione per i medicinali omeopatici per uso umano che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 7 della direttiva;
b) vietare qualsiasi forma di pubblicita' presso il pubblico dei medicinali omeopatici sottoposti a procedura semplificata di registrazione;
c) prevedere che gli originali delle documentazioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e di quelle presentate ai fini della procedura semplificata di registrazione dei medicinali omeopatici possano, dopo verifica della loro regolarita' e completezza, essere restituiti alle imprese farmaceutiche, con obbligo di custodia; le predette imprese forniranno al Ministero della sanita' supporti informatici contenenti gli stessi elementi documentali, rispondenti alle caratteristiche tecniche che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanita';
d) presso il Ministero della sanita' e' istituita una Commissione avente lo scopo di definire norme specifiche per l'autorizzazione e l'etichettatura dei medicinali omeopatici non contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva. Tali norme devono essere conformi alle caratteristiche della tradizione omeopatica o antroposofica italiana;
e) i medicinali omeopatici prodotti in Italia o importati da Paesi della Comunita' europea, presenti sul mercato italiano al 31 dicembre 1992, sono automaticamente e con la medesima presentazione autorizzati.
Art. 26 Stupefacenti e sostanze psicotrope: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/109/CEE, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, sara' informata ai seguenti criteri direttivi:
a) armonizzare le norme nazionali relative alla fabbricazione e all'immissione in commercio delle sostanze suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
b) prevedere misure concrete per la realizzazione di una efficace cooperazione tra le autorita' competenti e gli operatori, con la determinazione di obblighi di comunicazione e informazione delle operazioni effettuate, nonche' delle operazioni sospette;
c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, prevedendo le necessarie sanzioni penali e amministrative;
d) prevedere l'obbligo di un'adeguata etichettatura delle sostanze e di una idonea documentazione della movimentazione delle stesse;
e) prevedere strumenti per il tempestivo recepimento delle modifiche e integrazioni delle tipologie delle sostanze suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope, nonche' delle altre misure tecniche adottate in sede comunitaria;
f) dettare le connesse e occorrenti disposizioni integrative dei regolamenti CEE n. 3677/90, n. 900/92 e n. 3769/92, recanti misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
Art. 27 Attuazione di direttive comunitarie in materia di divieti e limitazioni d'uso di sostanze e preparati pericolosi
1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, e' aggiunto il seguente:
"ART. 1-bis. - 1. L'allegato di cui all'articolo 1 puo' essere modificato con decreto del Ministro della sanita' per assicurarne la conformita' alle direttive comunitarie".
Art. 28 Direttive in materia di sanita' pubblica veterinaria: criteri di delega
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/65/CEE, 92/74/CEE e 92/118/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire modalita' idonee a tutelare la salute umana, la sanita' animale e la salubrita' delle relative produzioni;
b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;
c) assicurare il controllo sulla idoneita' delle strutture di produzione dei medicinali;
d) disporre procedure e prove idonee a dimostrare l'efficacia e l'innocuita' del prodotto.
Art. 29 Commercializzazione dei volatili da cortile e di altri prodotti di origine animale
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/116/CEE e 92/120/CEE sara' informata ai seguenti criteri:
a) fissare le condizioni sanitarie minime per gli impianti con limitata capacita' lavorativa per la macellazione e la commercializzazione dei volatili da cortile;
b) definire le norme per le strutture di macellazione operanti in ambiti territoriali locali e per quelle con limitata capacita' lavorativa ai fini delle deroghe temporanee alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti di origine animale.
Art. 30 Identificazione e registrazione degli animali
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/102/CEE, relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali, sara' informata ai seguenti criteri:
a) coordinare la legislazione vigente in materia di anagrafe del bestiame e, piu' in generale, di obblighi di registrazione posti a carico degli allevamenti;
b) disciplinare la tenuta dei registri in modo da garantire la semplificazione degli adempimenti e lo snellimento delle procedure, anche attraverso lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo.
Art. 31 Prodotti fitosanitari: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, sara informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire idonee garanzie a tutela della salute umana;
b) prevedere appositi piani nazionali per la valutazione ed il controllo di eventuali effetti di natura sanitaria o ambientale derivanti dall'impiego dei fitofarmaci;
c) istituire la fitofarmacopea ufficiale;
d) prevedere la riorganizzazione della Commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, anche al fine di dare attuazione ai programmi comunitari di valutazione o revisione delle sostanze attive dei fitofarmaci;
e) prevedere che le spese di funzionamento della Commissione di cui alla lettera d) siano a carico dei titolari della registrazione di fitofarmaci, secondo le tariffe e le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita';
f) prevedere che con decreto del Ministro della sanita' siano attuate le disposizioni tecniche contenute negli allegati, nonche', in adempimento di disposizioni comunitarie, siano fissati i criteri per l'applicazione delle prescrizioni relative alle prove e agli esperimenti a scopo di ricerca e sviluppo di prodotti fitosanitari non autorizzati e le caratteristiche del sistema standardizzato delle informazioni fra gli Stati membri;
g) prevedere che il Ministro della sanita', sentita la Commissione di cui alla lettera d), con proprio decreto determini le quantita' massime di residui di sostanze attive dei fitofarmaci tollerate negli alimenti e nelle bevande, tenendo conto degli eventuali orientamenti comunitari relativi alla presenza simultanea di residui di piu' sostanze attive.
Art. 32 Assistenza e cooperazione con la Commissione CEE e gli Stati membri in materia di prodotti alimentari
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione, in via amministrativa ai sensi dell'articolo 5, della direttiva 93/5/CEE, del Consiglio del 25 febbraio 1993, si fara' fronte con i proventi delle tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanita' in applicazione dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
Capo V. Lavoro
Art. 33 Informazione sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro: criteri di delega
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/533/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare i mezzi di informazione attraverso i quali il datore di lavoro e' tenuto a portare a conoscenza del lavoratore nonche', in conformita' alle norme dei contratti collettivi, delle organizzazioni sindacali, in forma scritta, gli elementi minimi del rapporto di lavoro, prevedendo apposite e idonee forme di semplificazione, per i rapporti occasionali o particolari, principalmente nell'ambito dell'artigianato, dell'agricoltura e delle piccole imprese;
b) prevedere che al lavoratore invitato a svolgere il suo lavoro fuori del territorio nazionale siano preventivamente consegnati documenti informativi integrati degli elementi di conoscenza supplementari di cui all'articolo 4 della direttiva;
c) prevedere adeguate forme di tutela dei diritti assicurati al lavoratore dalla direttiva.
Art. 34 Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro
1. Il Governo e' delegato ad emanare i decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari gia' adottate successivamente alla legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, ad eccezione delle direttive 92/57/CEE, 92/58/CEE, 92/85/CEE, 92/91/CEE e 92/104/CEE, comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B richiamati dall'articolo 1 della presente legge, o che saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Consiglio delle Comunita' europee, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, con le stesse modalita' e con gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489.
2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari gia' adottate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE successivamente alla legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari che saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Consiglio delle Comunita' europee, ai sensi del citato articolo 16, paragrafo 1, della stessa direttiva 89/391/CEE, sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.2
3. All'articolo 43, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, dopo le parole: "90/679/CEE" sono aggiunte le seguenti: "nonche' 91/383/CEE".