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Sez. 1, Sentenza n. 10497 del 22/10/1998 (Rv. 519985 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) | Dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio libero - Fonte unica del convincimento del giudice - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519985-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO)

Quando la parte sia a diretta conoscenza delle circostanze, o comunque queste siano state direttamente percepite o percepibili dalla medesima, le dichiarazioni rese in proposito da essa nell'interrogatorio libero di cui all'art. 117 cod. proc. civ., pur non costituendo un mezzo di prova, possono essere fonte, anche unica, del convincimento del giudice di merito, al quale è riservata la valutazione - non censurabile in sede di legittimità, se congruamente e ragionevolmente motivata - della loro concludenza ed attendibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)