diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 668 del 14/12/1983 Ud. (dep. 23/01/1984) Rv. 162321 - 01

ARMI - IN GENERE - ARMI COMUNI DA SPARO - ARMI DA GUERRA - GRAVITÀ DEI REATI - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE SPECIALE DI LIEVE ENTITÀ - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162321-01

ARMI - IN GENERE - ARMI COMUNI DA SPARO - ARMI DA GUERRA - GRAVITÀ DEI REATI - APPLICAZIONE DELL'ATTENUANTE SPECIALE DI LIEVE ENTITÀ - IRRILEVANZA.*

A graduare la gravità delle due specie di reati, di detenzione e porto illegale di armi, attinenti l'una per le armi comuni da sparo e l'altra per le armi da guerra, non attende l'attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967, applicabile ad entrambe le specie, bensì rilevano le rispettive norme incriminatrici che prevedono sanzioni fortemente differenziate. (V mass n 156543).*

Riferimenti normativi: Legge 02/10/1967 num. 895 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)