Sez. 4, Sentenza n. 2407 del 09/10/1996 Cc. (dep. 15/11/1996) Rv. 206112 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Chiamata di correo - Requisiti necessari perché integri i gravi indizi di colpevolezza - Modalità del fatto - Nozione - Conferma ad opera di riscontri esterni - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
Affinché la chiamata in correità possa assurgere a grave indizio di colpevolezza è necessario che essa sia corroborata da una serie di riscontri estrinseci che per numero, precisione e coerenza siano idonei a confermare, pur se relativamente al solo "fumus commissi delicti" rilevante nella fase cautelare, quanto meno le modalità obiettive del fatto, per tali dovendosi intendere i suoi estremi o connotati materiali, le modalità essenziali, costituite tra le altre - secondo l'art. 133 cod. pen. - dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo e dal luogo dell'azione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)