Sez. 1, Sentenza n. 2541 del 10/10/1973 (Rv. 365995 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - NON IMPLICANTE SPOSTAMENTO DI COMPETENZA - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA TRIBUTARIA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - NON IMPLICANTE SPOSTAMENTO DI COMPETENZA - PROPONIBILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA TRIBUTARIA.*
La domanda riconvenzionale, ove non importi spostamento di Competenza, puo essere proposta anche fuori delle ipotesi di cui all'art 36 cod proc civ, e cioe anche se non dipende ne dallo stesso titolo dedotto in giudizio, ne da quello che appartiene al processo in via di eccezione, purche, tuttavia, sussista un vincolo di collegamento tra la istanza principale e la riconvenzionale, tale da rendere opportuno il 'simultaneus processus'. Tale vincolo sussiste nel caso che le domande traggano entrambe origine da un unico rapporto. (nella specie l' amministrazione finanziaria aveva richiesto in via riconvenzionale il pagamento degli interessi sulle imposte suppletive chieste con le ingiunzioni opposte, nelle quali essi non erano compresi). (V 3433/72, mass n 361297).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)