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Sez. 1, Sentenza n. 2670 del 11/08/1972 (Rv. 360265 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - PARTE VITTORIOSA - PROPOSIZIONE DI QUESTIONE DI MERITO PRELIMINARE AL RICORSO - PROSPETTAZIONE DI UNA DIVERSA SITUAZIONE DI FATTO - RICORSO INCIDENTALE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360265-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - PARTE VITTORIOSA - PROPOSIZIONE DI QUESTIONE DI MERITO PRELIMINARE AL RICORSO - PROSPETTAZIONE DI UNA DIVERSA SITUAZIONE DI FATTO - RICORSO INCIDENTALE - NECESSITA.*

Quando il pratico vincitore, al fine di tenere fermo il dispositivo della sentenza a lui favorevole, attraverso la sostituzione della motivazione di essa da parte della Corte di Cassazione, propone una questione di merito preliminare rispetto a quella sulla quale verte il ricorso principale, e che importa un apprezzamento della situazione di fatto diverso da quello compiuto in Sede di rito, e tenuto a proporre ricorso incidentale. A tal fine non puo, invero, essere invocato il potere della Corte di Cassazione di correggere la motivazione erronea, sostituendola con quella corretta, quando il dispositivo sia esatto, poiche nell'Esercizio di detto potere la suprema Corte deve partire dai fatti insindacabilmente accertati dal giudice di merito, senza la possibilita di svolgere alcuna indagine o valutazione del fatto, istituzionalmente ad essa inibita. (nella specie, discutendosi del criterio da applicare nella valutazione della quota di partecipazione ad una societa a base personale, ai fini dell'imposta di successione, l'amministrazione finanziaria aveva sostenuto nel controricorso che anche nell'ipotesi di inapplicabilita dell'art 45 della legge sulle successioni la sentenza impugnata doveva rimanere ferma, perche la quota era stata valutata in Sede di concordato tributario con riferimento a tutte le componenti attive e passive del patrimonio della societa al momento del trasferimento mortis causa. La Cassazione, nell'enunciare il principio che precede, ha osservato che, secondo la prospettazione della finanza l'interpretazione del concordato tributario veniva in considerazione nel senso che la valutazione della quota era avvenuta all'esito di un calcolo nel quale erasi tenuto conto di tutte le passivita ed attivita ad essa inerenti, sicche non poteva venire ulteriormente in discussione alcuna questione di detrazione di passivita, mentre in Sede di merito si era ritenuto che la valutazione avesse riguardato la quota al lordo delle passivita). (V 2464'70, mass n 348736; 552'70, mass n 345635).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)