Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34
Testo vigente
Art. 24 Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell'Albo e nel registro dei revisori contabili. Il collegio dei revisori e' eletto dall'Assemblea ogni quattro anni, negli stessi giorni fissati per l'elezione del Consiglio. 11 mandato dei revisori puo' essere rinnovato per non piu' di due volte consecutive.
2. Sono eletti i tre candidati piu' votati come membri effettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente.
3. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell'Ordine e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.
4. L'assemblea degli Ordini locali con meno di mille iscritti puo' eleggere, in alternativa al collegio dei revisori, un revisore unico effettivo ed un supplente con le medesime funzioni del collegio.
5. Il collegio dei revisori o il revisore unico non partecipano ai lavori del Consiglio dell'Ordine.
Capo III. Il consiglio nazionale
Art. 25 Composizione ed elezione del Consiglio nazionale
1. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e' costituito presso il Ministero della giustizia.
2. Esso e' composto di ventuno membri eletti fra gli iscritti nell'Albo, di cui almeno undici fra gli iscritti nell'Albo nella Sezione A Commercialisti, garantendo la proporzionalita' rispetto al numero degli iscritti nelle due sezioni dell'Albo.
3. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti nell'Albo che godono dell'elettorato attivo, ai sensi del precedente articolo 20, ed hanno un'anzianita' di almeno dieci anni di iscrizione nell'Albo.
4. L'elettorato passivo alla carica di presidente e' riservato agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo. Il candidato presidente deve aver ricoperto in precedenza la carica di presidente di un Consiglio di un Ordine territoriale o di consigliere nazionale.
5. L'elettorato attivo spetta ai Consigli degli Ordini che lo esercitano presso la propria sede tutti nello stesso giorno ed almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio nazionale. La data viene indicata, sentito il Consiglio nazionale, dal Ministro della giustizia. E' consentito esprimere il voto per una sola lista.
6. La presentazione delle candidature e' fatta, su base nazionale, per liste contraddistinte da un unico contrassegno o motto e dall'indicazione del presidente, con un numero di candidati effettivi pari al numero dei componenti il Consiglio nazionale, aumentato di cinque candidati supplenti. Ciascuna lista dovra' essere formata, nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 2 e dell'equilibrio tra i generi, da candidati effettivi iscritti in Albi di Ordini appartenenti ad almeno diciotto diverse regioni, con il limite massimo di due candidati per regione. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste elettorali devono riservare almeno i due quinti dei posti al genere meno rappresentato.3
7. E' consentito candidarsi in una sola lista, pena la ineleggibilita' del candidato presente in piu' liste.
8. Le liste dovranno essere depositate presso il Ministero della giustizia almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni.
Il Ministero della giustizia verifica il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo. La violazione delle predette disposizioni comporta l'esclusione dalla procedura elettorale.
9. Ai fini dell'attribuzione dei seggi, a ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti, o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto ogni duecento iscritti, o frazione di duecento, oltre i duecento iscritti e fino a seicento, ed un voto ogni trecento iscritti, o frazione di trecento, da seicento iscritti ed oltre.
10. Sono eletti, oltre al presidente, i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi, calcolati ai sensi del comma 9.
11. Ogni presidente comunica il voto del proprio Consiglio ad una commissione, nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti iscritti nell'Albo, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, procede alla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista, formando la graduatoria delle liste in base al numero dei voti riportati su base nazionale e proclamando eletti i candidati della lista che ha conseguito il maggior numero di voti.
12. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e sono comunicati alla segreteria del Consiglio nazionale.
13. I membri del Consiglio nazionale durano in carica quattro anni ed il loro mandato puo' essere rinnovato per una sola volta consecutiva. La decorrenza della nomina si computa dalla data del bollettino ufficiale che da' notizia della proclamazione degli eletti.
14. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, rimane in carica il Consiglio uscente.
Art. 26 Cariche
1. Il Consiglio nazionale elegge al suo interno un vice presidente, un segretario e un tesoriere.
2. Il Consiglio nazionale al suo interno puo' eleggere un comitato esecutivo composto, oltre che dalle cariche di cui al comma 1, da altri tre consiglieri.
3. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento temporanei, viene sostituito dal vice presidente per l'ordinaria amministrazione.
4. In mancanza del presidente e del vice presidente, ne fa le veci il componente piu' anziano per iscrizione nell'Albo e, a pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'.
4-bis. Presso il Consiglio nazionale e' istituito il Comitato nazionale pari opportunita', i cui componenti sono costituiti da un rappresentante per ciascuna regione scelto dai Comitati pari opportunita' locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali.
Art. 27 Incompatibilita' - Sostituzione dei componenti
1 Non si puo' far parte contemporaneamente di un Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale, nonche' rivestire contemporaneamente cariche negli organi direttivi della cassa di previdenza.
2. Coloro che rivestono piu' cariche incompatibili sono tenuti ad optare per una di esse entro trenta giorni dal momento in cui si produce l'incompatibilita'. In caso di mancato esercizio dell'opzione, si intende rinunziata la carica assunta in precedenza.
3. Fatta eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte od altro definitivo impedimento comportano lo scioglimento di diritto dell'intero Consiglio nazionale, alla sostituzione dei consiglieri che sono venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina dei candidati supplenti seguendo l'ordine di lista.
4. I componenti subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio nazionale.
5. Se il numero delle vacanze contestuali supera la meta' dei componenti il Consiglio, esso decade automaticamente In caso di scioglimento, si provvede all'elezione di un nuovo Consiglio nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 25.
Art. 28 Scioglimento del Consiglio
1. 11 Ministro della giustizia puo', con proprio decreto, disporre lo scioglimento del Consiglio nazionale, ove questo compia gravi e ripetuti atti di violazione della legge.
2. In qualunque caso di scioglimento anticipato del Consiglio, quello neoeletto resta in carica fino alla scadenza del mandato del precedente Consiglio.
Art. 29 Attribuzioni
1. Il Consiglio nazionale. oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:
a) rappresenta istituzionalmente, a livello nazionale, gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
b) formula pareri, quando ne e' richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
c) adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;
d) coordina e promuove l'attivita' dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
e) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
f) formula pareri in merito alla riunione degli Ordini territoriali e alla loro separazione;
g) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;
h) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali;
i) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di iscrizione nell'Albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonche' in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine;
l) formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia;
m) valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;
n) propone al Ministro competente le tariffe professionali, che dovranno essere aggiornate ogni quattro anni;
o) determina l'organizzazione dei propri uffici curando altresi' i rapporti giuridici ed organizzativi con il personale dipendente;
p) esercita la potesta' regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonche' negli altri casi previsti dalla legge;
q) individua le attribuzioni da delegare al Comitato esecutivo, ove costituito ai sensi dell'articolo 26.
Art. 30 Riunioni consiliari
1 Il presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve convocarlo, entro quindici giorni, a richiesta di piu' di un terzo dei membri.
2. Per la validita' delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.
4. In caso di parita' prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. In caso di assenza o impedimento del segretario ne assume le funzioni il consigliere piu' giovane per iscrizione nell'Albo.
6. Il verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 31 Notificazione delle decisioni
1. Le decisioni del Consiglio nazionale sono notificate entro trenta giorni agli interessati ed al presidente del tribunale della circoscrizione in cui ha sede il Consiglio dell'Ordine al quale l'interessato appartiene, nonche' al Consiglio dell'Ordine e al Ministero della giustizia.
Art. 32 Reclami
1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale in materia di iscrizione o di cancellazione dall'Albo o dall'elenco, nonche' quelle in materia di eleggibilita' a componente del Consiglio dell'Ordine, possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero dinanzi al tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.
2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato, nel rispetto del principio del contraddittorio.
3. L'appello avverso la sentenza del tribunale e' deciso con l'osservanza delle medesime forme previste nel presente articolo.
Art. 33 Il collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti che durano in carica quattro anni e devono essere iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo e nel registro dei revisori contabili. La carica di componente del Collegio dei revisori e' incompatibile con la carica di presidente, di componente dei Consigli degli Ordini o e di componente degli Organi direttivi della Cassa di previdenza.
2. I revisori dei conti sono eletti dai presidenti degli ordini territoriali riuniti in assemblea
3. Alla convocazione dell'assemblea di cui al comma 2 provvede il presidente del Consiglio nazionale.
4. Sono o eletti i tre candidati piu' votati come membri effettivi ed i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente.
5. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio nazionale e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci.
6. Il collegio dei revisori non partecipa ai lavori del Consiglio nazionale.
Capo IV. Gli albi, le condizioni per esservi iscritti, i titoli professionali
Sezione I. Albi ed elenchi
Art. 34 Albo ed elenco dei non esercenti
1. l. Ciascun Consiglio dell'Ordine cura la tenuta dell'Albo.
3. Il Consiglio dell'Ordine procede, entro il primo trimestre di ogni anno, alla revisione dell'Albo e dell'elenco speciale da esso tenuti e provvede alle occorrenti variazioni, osservate, per le cancellazioni, le relative norme che consentono la gestione dell'archivio storico dell'Albo e dell' elenco.
3. L'Albo deve, a cura del Consiglio dell'Ordine, essere comunicato al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale, al presidente della corte di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto in cui ha sede l'Ordine, nonche' agli altri Consigli dell'Ordine.
4. La comunicazione al Consiglio nazionale di cui al comma 3 avviene, con cadenza semestrale, a mezzo del portale informatico del Consiglio nazionale medesimo, per via telematica a norma delle vigenti disposizioni, anche regolamentari.
5. L'Albo e' diviso in due Sezioni, denominate rispettivamente:
a) Sezione A Commercialisti;
b) Sezione B Esperti contabili.
6. Ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto: il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo (anche telematico se posseduto) degli studi professionali, la data ed il numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l'iscrizione e' stata disposta e l'indicazione dell'Ordine o del Collegio di provenienza, nonche' l'eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili.
7. L'Albo e' compilato per ordine di anzianita' dell'iscrizione e puo' portare un indice per ordine alfabetico.
8. Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui al comma 6.
Art. 35 Divieto di iscrizione in piu' Albi, Sezioni ed elenchi. Anzianita'
1. Non si puo' essere iscritti che in un solo Albo, in una sola Sezione o in un solo elenco speciale. L'infrazione di tale divieto da' luogo ad azione disciplinare.
2. La data di iscrizione in ciascuna sezione dell'Albo stabilisce la relativa anzianita'. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti nell'Albo nella medesima Sezione hanno l'anzianita' derivante dalla prima iscrizione, dedotta la durata della interruzione. Coloro che, avendone maturato il titolo, provvedono alla cancellazione dalla Sezione, o elenco speciale di una Sezione ed alla iscrizione in un'altra Sezione, o elenco speciale di altra Sezione, hanno l'anzianita' derivante da quest' ultima iscrizione.
Art. 36 Requisiti per la iscrizione nell'Albo
1. Per l'iscrizione nell'Albo e' necessario:
a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato estero a condizione di reciprocita';
b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
c) essere di condotta irreprensibile;
d) avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui e' costituito l'Ordine cui viene richiesta l'iscrizione od il trasferimento.
2. Non possono ottenere l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale coloro che, con sentenza definitiva, hanno riportato condanne a pene che, a norma del presente ordinamento, darebbero luogo alla radiazione dall'Albo.
3. Per l'iscrizione dei dottori commercialisti nella Sezione A Commercialisti e' altresi' necessario:
a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienza dell'economia (64/S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienze economico-aziendali (84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facolta' di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all'epoca in cui l'esame e' stato sostenuto.
3-bis. Possono essere iscritti nella Sezione A - Commercialisti coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato tributario, se in possesso di laurea magistrale o laurea specialistica di secondo livello in scienze dell'economia (LM-56 o 64/S) o in scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalle facolta' di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari piu' gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non puo' esercitare la professione nell'ambito territoriale nel quale ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione.
4. Per l'iscrizione alla Sezione B Esperti contabili e' altresi' necessario:
a) essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella classe delle lauree in scienze economiche (28);
b) avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, secondo le norme ad esso relative.
4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
Art. 37 Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale dei non esercenti
1. La domanda di iscrizione in una delle Sezioni dell'Albo o dell'elenco speciale e' presentata al Consiglio dell'Ordine territorialmente costituito e comprendente il circondario in cui il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo.
2. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta non puo' essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente.
3. Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda.
4. La deliberazione e' motivata ed e' notificata, entro quindici giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine locale. Contro di essa l'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione.
5. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.
6. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.
Art. 38 Trasferimento
1. Il professionista che trasferisce la residenza o il domicilio professionale puo' chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale.
2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente e' iscritto con l'anzianita' che aveva nell'Albo di provenienza .
3. Non e' ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione.
4. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 37
Art. 39 Titoli professionali
1. Salvo quanto previsto nelle disposizioni transitorie, agli iscritti nella Sezione A Commercialisti spetta il titolo professionale di " dottore commercialista", agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili spetta il titolo professionale di "esperto contabile".
2. Il termine "commercialista" puo' essere utilizzato solo dagli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo, con la completa indicazione del titolo professionale posseduto.
Sezione II. Formazione ed accesso alla professione
Art. 40 Abilitazione professionale
1. L'abilitazione all'esercizio della professione e' conseguita a seguito del superamento dell'esame di Stato, dopo il compimento di un tirocinio di durata triennale.
2. Presso ciascun Ordine territoriale e' istituito un registro dei tirocinanti, aggiornato a cura dell'Ordine medesimo, sulle cui iscrizioni e cancellazioni delibera il Consiglio dell'Ordine.
3. Il registro di cui al comma 2 e' diviso in due Sezioni, denominate, rispettivamente, tirocinanti commercialisti e tirocinanti esperti contabili, finalizzate alla successiva iscrizione nelle rispettive sezioni dell'Albo, previo superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 45.
4. Possono chiedere l'iscrizione nelle Sezioni tirocinanti commercialisti o tirocinanti esperti contabili del registro dei tirocinanti tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica della classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero della classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ovvero delle lauree rilasciate dalle facolta' di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. Possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti esperti contabili del registro tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea della classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero della classe 28, classe delle lauree in scienze economiche.
Art. 41 Valore delle classi di laurea
1. I decreti ministeriali che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, introducono modifiche alle classi di laurea e di laurea specialistica, definiscono la relativa corrispondenza con i titoli previsti dall'articolo 36, commi 3 e 4, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.
Art. 42 Tirocinio
1. Il tirocinio professionale deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto, e viene svolto presso un professionista iscritto nell'albo da almeno cinque anni
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale, stabilisce con proprio regolamento i contenuti e le modalita' di effettuazione del tirocinio, ivi comprese le forme della vigilanza dei Consigli degli Ordini territoriali sul corretto svolgimento dei tirocini e le relative sanzioni disciplinari, la fissazione del numero massimo di tirocinanti per ciascun professionista e gli effetti ostativi delle sanzioni disciplinari di particolare gravita' relativamente all'assunzione di tirocinanti da parte del professionista.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 vengono altresi' determinate:
a) le modalita' di svolgimento di parte del tirocinio in un altro Stato membro dell'Unione europea, con il limite massimo di un semestre, unico ed ininterrotto, presso un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di dottore commercialista ed esperto contabile;
b) le condizioni sulla base delle quali, coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo, possono essere esentati in tutto o in parte dal tirocinio per l'accesso alla Sezione A Commercialisti . In ogni caso, per l'ammissione all'esame di accesso alla Sezione A Commercialisti, il tirocinante deve aver svolto almeno un anno di tirocinio professionale presso un professionista iscritto nella Sezione stessa.
Art. 43 Integrazione del tirocinio negli studi universitari
1. Il tirocinio puo' essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte.
2. Ai fini di cui al comma 1 i rapporti tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le universita' sono definiti da appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Consiglio nazionale.
Art. 44 Svolgimento del tirocinio professionale
1. Il professionista presso il quale il tirocinio viene svolto vigila sull'attivita' del tirocinante. al fine di verificare che questa sia volta all'apprendimento delle tecniche professionali ed all'acquisizione di esperienze applicative.
2. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 2041 del codice civile, al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.
3. I1 Consiglio dell'Ordine territoriale verifica l'effettivo svolgimento del tirocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 42, comma 2.