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Sez. 1, Sentenza n. 9546 del 10/07/1995 Ud. (dep. 11/09/1995) Rv. 202425 - 01

Impugnazioni - Forma - Requisiti - Motivi - Motivi nuovi | Motivi scollegati dai capi e dai punti dell'atto di gravame - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202425-01

Impugnazioni - Forma - Requisiti - Motivi - Motivi nuovi

L'art. 167 disp. att. cod. proc. pen. prescrive che, nel caso di presentazione di motivi nuovi, devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'art. 581 lett a) - cod. proc. pen., ai quali i motivi si riferiscono. Ciò comporta che, qualora i motivi presentati a norma dell'art. 585, comma quarto, stesso codice, non siano collegati con i capi e con i punti ai quali si riferisce l'atto di gravame, l'impugnazione relativa a tali motivi è inammissibile, in quanto i motivi nuovi - pur potendo riguardare argomenti nuovi e diversi, idonei a chiarire meglio, anche sotto altro profilo, il contenuto dei motivi già presentati - non possono, comunque, introdurre un "thema decidendum" diverso da quello inizialmente devoluto, tanto da esorbitare dai capi e dai punti ai quali si riferisce l'originaria impugnazione. (Fattispecie, nella quale i motivi di ricorso si riferivano a questioni di rito e all'imputabilità, mentre i motivi aggiunti si riferivano alla sussistenza del nesso di causalità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 167, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 167

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)