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Sez. 1, Sentenza n. 6186 del 07/03/2008 (Rv. 602340 - 01)

CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO | Recesso della banca - Motivazione - Richiamo dell'art. 1845 cod. civ. - Sufficienza - Dedotta illegittimità - Enunciazione delle ragioni e relativa prova - Onere a carico della parte beneficiaria dell'apertura di credito.
Stato
decisa il 2008-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602340-01

CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - RECESSO

Il recesso dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltà riconosciuta dall'art. 1845 cod. civ., sicché risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma; è invece la parte che assume l'illegittimità del recesso (ad esempio per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede) che ha l'onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1845, Cod. Civ. art. 2967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)