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Sez. 6, Sentenza n. 5346 del 12/03/1987 Ud. (dep. 30/04/1987) Rv. 175841 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI PROSCIOGLIMENTO IN GENERE - PER CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - MOTIVAZIONE - RIGETTO IMPLICITO O ESPLICITO DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - VIZIO DI MOTIVAZIONE - RILEVABILITÀ - ESCLUSIONE - SINDACATO DELLA CORTE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1987-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175841-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - DI PROSCIOGLIMENTO IN GENERE - PER CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - MOTIVAZIONE - RIGETTO IMPLICITO O ESPLICITO DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - VIZIO DI MOTIVAZIONE - RILEVABILITÀ - ESCLUSIONE - SINDACATO DELLA CORTE - CONTENUTO.*

Allorché dal giudice di appello sia stata applicata una causa estintiva del reato, con il rigetto esplicito o implicito, della assoluzione con formula piena, non sono rilevabili, in Sede di legittimità, eventuali vizi di motivazione della sentenza impugnata, anche sotto il profilo di omesso esame di punti decisivi, neppure ai fini dell'applicazione dell'art. 152, secondo comma cod. proc. pen., in quanto la eventuale sussistenza di tali vizi, una volta ritenuta, impedirebbe il rinvio al giudice di merito, incompatibile con il principio della immediata declaratoria della Estinzione del reato. Ne consegue che, in presenza di un tale provvedimento, il Sindacato di legittimità va limitato - attraverso il controllo della motivazione - all'accertamento dell'eventuale sussistenza di una delle ipotesi di cui all'art. 152, secondo comma cod. proc. pen., sicché in caso affermativo si possa pervenire all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e alla pronuncia della assoluzione dell'imputato con formula piena. (nella specie, la Corte ha escluso, attraverso il controllo della motivazione, che l'imputato potesse essere assolto con formula piena).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)