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Sez. L, Sentenza n. 10890 del 16/10/1991 (Rv. 474213 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati ed agenti delle Ferrovie dello Stato - Licenziamento ed esonero - In genere | Dispensa dal servizio - Illegittimità - Conseguenze - Disciplina ex art. 18 statuto lavoratori - Applicabilità nel periodo anteriore alla stipulazione del primo contratto collettivo ex art. 21 della legge n. 210 del 1985 - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474213-01

Impiego pubblico - Impiegati ed agenti delle Ferrovie dello Stato - Licenziamento ed esonero - In genere

La disposizione del primo comma dell'art. 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210 (istituzione dell'Ente Ferrovie di Stato), secondo cui il rapporto di lavoro del personale dipendente è regolato su base contrattuale collettiva ed individuale, non esclude che il rapporto di lavoro dei ferrovieri, nella fase transitoria compresa tra l'inizio della gestione dell'ente secondo la nuova normativa fino alla stipulazione del primo contratto collettivo, continui ad essere regolato dalla (propria) precedente normativa pubblicistica, non essendo a ciò di ostacolo il richiamo - da parte del secondo comma del citato art. 21 - del disposto del primo comma dell'art. 14 della stessa legge, in quanto il rapporto di lavoro dei dipendenti non fa parte della materia oggetto di disposizioni di legge e di regolamento attinenti alla "organizzazione" (da intendere, in senso proprio, come servizio), la perdurante operatività delle quali nel periodo successivo alla entrata in vigore della legge è subordinata alla sussistenza del requisito di compatibilità (con la disciplina dettata dalla legge medesima e da norme non derogabili del codice civile o della C.E.E.) stabilito dallo stesso art. 14 primo comma. Pertanto, nell'anzidetta fase transitoria, al rapporto di lavoro dei ferrovieri, perdurando il vigore della precedente disciplina pubblicistica (che costituisce una normativa speciale superabile solo dal primo contratto collettivo più favorevole ai lavoratori o comunque dai contratti collettivi) è inapplicabile, in caso d'illegittimità della dispensa dal servizio, il disposto dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 in tema di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Legge 26/03/1958 num. 425 art. 162, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/02/1979 num. 42 art. 9, Legge 17/05/1985 num. 210 art. 14 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)