Sez. L, Sentenza n. 6487 del 18/12/1985 (Rv. 443558 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - RICORSO PER CASSAZIONE SU DETTO PUNTO DA PARTE DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - RINUNCIA CONTENUTA NEL CONTRORICORSO DA PARTE DEL DIFENSORE SFORNITO DI PROCURA SPECIALE IN ORDINE ALLA RINUNCIA MEDESIMA - CONSEGUENTE CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - RICORSO PER CASSAZIONE SU DETTO PUNTO DA PARTE DEL LAVORATORE SOCCOMBENTE - RINUNCIA CONTENUTA NEL CONTRORICORSO DA PARTE DEL DIFENSORE SFORNITO DI PROCURA SPECIALE IN ORDINE ALLA RINUNCIA MEDESIMA - CONSEGUENTE CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESCLUSIONE.*
Nel caso in cui il lavoratore, rimasto soccombente nella controversia promossa per il conseguimento della pensione di Invalidità, abbia proposto ricorso per Cassazione per violazione dell'art. 152 disp. Att. Cod. proc. civ. contro il capo della sentenza di merito concernente la sua condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'ente previdenziale, la dichiarazione del difensore di quest'ultimo - contenuta nel controricorso - di rinunziare ad avvalersi del capo impugnato dal ricorrente non comporta, ove tale dichiarazione promani dal difensore sfornito di procura speciale al riguardo, la cessazione della materia del contendere. (Conf 2659/83, mass n 427545; (Conf 2661/83, mass n 427546; (Conf 2998/83, mass n 427912).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 152 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)