diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 27687 del 10/06/2009 Ud. (dep. 07/07/2009) Rv. 244712 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO | Altruità della cosa - Nozione - Criteri di accertamento - Intestazione di autovettura nei pubblici registri - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2009-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244712-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - INCENDIO - DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO

Il requisito dell'altruità della cosa, che connota la condotta nel reato di danneggiamento seguito da incendio, deve essere valutato sulla base delle norme di diritto civile che disciplinano il diritto di proprietà. (Nel caso di specie, la Corte ha affermato che la mera intestazione di un'autovettura nei pubblici registri, avendo funzione non costitutiva bensì semplicemente dichiarativa, non può essere ritenuta probante in assoluto del diritto dominicale sulla cosa, dovendosi in concreto accertarne il fondamento, soprattutto in presenza di serie indicazioni in senso contrario acquisite al processo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 424

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)