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Sez. 5, Sentenza n. 24092 del 12/11/2014 (Rv. 633163 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE | Sentenza di annullamento parziale dell'atto impositivo - Cartella di pagamento - Sopravvivenza per l'importo residuo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633163-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, anche qualora il ricorso sia accolto solo parzialmente, gli avvisi impugnati perdono la loro efficacia di atti impositivi, poiché il contribuente non è tenuto ad adempiere all'obbligazione in conformità a tali atti ma ad ottemperare alla sentenza che, nel processo di "impugnazione-merito", li sostituisce, sicché fino alla nuova liquidazione del tributo, effettuata dall'Amministrazione finanziaria in ossequio alla pronuncia giudiziale, l'obbligazione tributaria non è esigibile. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la condanna del fisco al rimborso, a favore dei contribuenti, degli interessi di mora e dell'aggio riscossi in virtù degli avvisi di liquidazione dell'imposta di successione e delle conseguenti cartelle di pagamento, adottati anteriormente alla sentenza di accoglimento parziale del loro ricorso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)