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Sez. 3, Sentenza n. 2798 del 05/08/1968 (Rv. 335445 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - RECIPROCA SOCCOMBENZA - RIPARTIZIONE DELLA SPESE- POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335445-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - RECIPROCA SOCCOMBENZA - RIPARTIZIONE DELLA SPESE- POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La ripartizione dell'Onere delle spese effettuata dal giudice di merito, nel caso di reciproca soccombenza fra i litiganti, e insindacabile in Sede di legittimita. (V. 586-68, mass. N. 331710).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)