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Sez. 1, Sentenza n. 7784 del 12/07/1991 (Rv. 473110 - 01)

Capacità della persona fisica - Incapacità naturale di intendere e di volere - Atti compiuti da persona naturalmente incapace - Contratti in genere | Annullabilità del negozio per incapacità naturale - Incapacità totale ed assoluta - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473110-01

Capacità della persona fisica - Incapacità naturale di intendere e di volere - Atti compiuti da persona naturalmente incapace - Contratti in genere

Al fine dell'annullamento del negozio per "incapacità naturale", a norma dell'art. 428 cod. civ., non è necessaria l'incapacità totale ed assoluta del soggetto, ma è sufficiente che le sue facoltà intellettive o volitive risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontà cosciente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)