Sez. U, Sentenza n. 10089 del 25/07/2001 (Rv. 548449 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Proposizione del regolamento - Automatica sospensione del processo di merito - Esclusione - Previa delibazione del giudice di merito - Necessità - Oggetto e contenuto.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
L'art. 367, primo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 61 della legge n. 353 del 1990) esclude l'automaticità della sospensione del processo di merito a seguito della proposizione del ricorso preventivo di giurisdizione, facendo dipendere la sospensione da una valutazione del giudice di merito circa la non manifesta inammissibilità o la non manifesta infondatezza dell'istanza. Valutazione questa da esprimersi a seguito di sommaria delibazione ma che non può prescindere dall'apprezzamento di eventuali prove dedotte al fine di dimostrare l'infondatezza della contestazione della giurisdizione del giudice adito, posto che la Corte di cassazione, pur essendo in relazione alla decisione sulle questioni di giurisdizione giudice anche "del fatto", non potrebbe mai svolgere attività istruttoria, né, comunque, fondare il proprio convincimento su circostanze diverse da quelle acquisite al processo nelle pregresse fasi di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)