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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 306 del 1989

Decisione
decisa il 1989-05-17, depositata il 1989-05-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:306
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24505

  • Ordinanza di correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 78 del 1989.
Leggi la massima
Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi nella motivazione e nel dispositivo del testo depositato della sentenza n. 78 del 1989, si dispone: 1) Nel "considerato in diritto", il secondo periodo del terzo capoverso del n. 7 (che comincia con le parole. ... Ma, di più, appena circa undici anni prima"; e termina con le parole") "...costituzione di parte civile") va letto nel seguente modo. "ma, di più, appena circa undici anni prima dell'emanazione del c.p.m.p. il legislatore aveva ribadito. in sede di procedimento penale ordinario, l'ammissibilità della costituzione di parte civile"; 2) Nel dispositivo, all'ultimo capoverso, dopo le parole "risarcimento del danno", deve leggersi, in aggiunta, la seguente frase: "restando superata, dalla precedente declaratoria d'illegittimità costituzionale, ex art. 27 legge n. 87 del 1953, del comma 2 dell'art. 373 del c.p.m.p., la declaratoria d'inammissibilità della questione relativa al comma 2 del predetto articolo, proposta con la stessa ordinanza.

Parametri

  • art. 21 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 78 del 3 marzo 1989; Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi nella motivazione e nel dispositivo del testo depositato della sentenza n. 78 del 1989; Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dispone che nella sentenza n. 78 del 1989 siano corretti i seguenti errori materiali: 1) nel "Considerato in diritto", il secondo periodo del terzo capoverso del numero 7 (che comincia con le parole "Ma, di più, appena circa undici anni prima..."; e termina con le parole "...costituzione di parte civile") va letto nel seguente modo: "Ma, di più, appena circa undici anni prima dell'emanazione del c.p.m.p., il legislatore aveva ribadito, in sede di procedimento penale ordinario, l'ammissibilità della costituzione di parte civile"; 2) nel dispositivo, all'ultimo capoverso, dopo le parole "risarcimento del danno", deve leggersi, in aggiunta, la seguente frase: "restando superata, dalla precedente declaratoria d'illegittimità costituzionale, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, del secondo comma dell'art. 373 del codice penale militare di pace, la declaratoria d'inammissibilità della questione relativa al secondo comma del predetto articolo, proposta con la stessa ordinanza". Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze