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Sez. 1 - , Sentenza n. 5689 del 07/03/2017 (Rv. 644659 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Reclamo - Parte reclamata pienamente vittoriosa in primo grado - Eccezioni e difese non accolte nella decisione perché assorbite - Richiesta di esame - Obbligo di proporre impugnazione incidentale - Esclusione - Onere di riproposizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644659-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE

È estensibile, per identità di “ratio”, anche al reclamo ex art. 18 l.fall. il principio, consolidato in relazione al giudizio di appello nelle sue diverse forme, che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame del soccombente, un’impugnazione incidentale per richiamare in discussione le proprie eccezioni o difese non accolte nella decisione, tali dovendo considerarsi quelle che risultino essere state superate o non siano state esaminate perché assorbite. In tal caso, la parte reclamante vittoriosa è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di reclamo, in modo da manifestare la sua volontà di chiederne l’esame.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)